§ 57.4.2b - Legge 27 luglio 1949, n. 449.
Modificazioni dell'art. 67 del testo unico sull'istruzione superiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:27/07/1949
Numero:449


Sommario
Art. 1.      La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore è sostituita dalla seguente
Art. 2.      Per il corrente anno il concorso sarà bandito entro il 15 agosto, udite la Facoltà interessata e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 57.4.2b - Legge 27 luglio 1949, n. 449.

Modificazioni dell'art. 67 del testo unico sull'istruzione superiore.

(G.U. 30 luglio 1949, n. 173).

 

 

     Art. 1.

     La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore è sostituita dalla seguente:

     "Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile".

 

          Art. 2.

     Per il corrente anno il concorso sarà bandito entro il 15 agosto, udite la Facoltà interessata e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.