§ 57.4.28 – L. 9 ottobre 1951, n. 1130.
Modificazione alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:09/10/1951
Numero:1130


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle [...]
Art. 2.      Le alunne dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, "Alessandro Manzoni" di Milano e "Regina Margherita" di Genova, per essere ammesse, secondo le [...]


§ 57.4.28 – L. 9 ottobre 1951, n. 1130. [1]

Modificazione alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere.

(G.U. 7 novembre 1951, n. 256).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche "Alessandro Manzoni" di Milano, "Regina Margherita" di Genova sono estese alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano.

 

          Art. 2.

     Le alunne dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, "Alessandro Manzoni" di Milano e "Regina Margherita" di Genova, per essere ammesse, secondo le modalità stabilite dal vigente ordinamento didattico universitario, ai corsi di cui all'art. 1, devono avere regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza, sulla base dei programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione e davanti un'apposita Commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.