§ 57.3.28 - D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119.
Regolamento per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari secondarie di primo e secondo grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:20/11/1972
Numero:1119


Sommario
Art. 1.      I posti gratuiti e semigratuiti di studio a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la frequenza di scuole elementari e di scuole secondarie di primo e secondo grado - [...]
Art. 2.      Fermo restando il contingente di posti gratuiti riservati agli appartenenti a speciali categorie di cittadini, per il mantenimento dei quali sono previsti, in virtù di speciali disposizioni di [...]
Art. 3.      L'importo complessivo delle rette e semirette per il mantenimento degli alunni beneficiari di posto gratuito e semigratuito è calcolato sulla base degli elementi che costituiscono gli oneri per [...]
Art. 4.      Sono a carico della retta per il mantenimento del posto gratuito, le spese generali, quelle per il vitto e l'alloggio, per le malattie, delle quali la cura sia possibile nell'infermeria del [...]
Art. 5.      I posti gratuiti e semigratuiti di studio di cui all'art. 1, sono conferiti mediante concorso per titoli.
Art. 6.      L'assegnazione del posto gratuito o semigratuito ad un vincitore che ha titolo per frequentare le scuole elementari o la scuola media, importa il godimento dello stesso fino al termine degli [...]
Art. 7.      La domanda di ammissione al concorso per il conferimento di posti gratuiti o semigratuiti, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione, deve indicare la categoria o le categorie dei posti [...]
Art. 8.      Per partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti o semigratuiti ordinari occorre che l'aspirante abbia conseguito, nella sessione estiva dell'anno in cui viene bandito il [...]
Art. 9.      I concorsi per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti sono giudicati da commissioni, nominate dal Ministro per la pubblica istruzione, composte di un funzionario dell'amministrazione [...]
Art. 10.      Le commissioni formano uniche graduatorie dei vincitori della categoria dei posti messi a concorso ed in numero non superiore a quello dei posti stessi.
Art. 11.      Nella formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo, le commissioni tengono conto, in primo luogo, del merito scolastico del concorrente, delle condizioni economiche della famiglia, [...]
Art. 12.      Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e rese esecutive mediante pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 13.      La destinazione dei vincitori negli istituti nei quali si trovano i posti messi a concorso è fatta, per le singole categorie dei posti, dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 14.      In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, i corrispondenti posti sono conferiti, per ordine di graduatoria, ai concorrenti idonei.
Art. 15.      Il beneficiario di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in convitto tranne che ricorrano speciali condizioni di [...]
Art. 16.      Il beneficiario di posto gratuito e semigratuito che, per motivi di salute, da accertarsi dal medico dell'istituto, è costretto a lasciare il convitto, conserva il diritto al mantenimento del [...]
Art. 17.      Il beneficio del posto gratuito e semigratuito è sospeso per un anno quando l'alunno non consegua la promozione alla classe superiore o l'ammissione al corso superiore di studi secondari. [...]
Art. 18.      Nei casi previsti dal primo e secondo comma del precedente articolo, il beneficio è prorogato del numero degli anni necessari per consentire al beneficiario di completare gli studi intrapresi e [...]
Art. 19.      I posti gratuiti e semigratuiti che si renderanno, comunque, vacanti dopo la pubblicazione del bando di concorso e quelli che non siano stati coperti per mancanza di vincitori o di idonei, [...]
Art. 20.      Il beneficio del posto gratuito e semigratuito non può, in nessun caso, essere mutato in sussidio o in altra forma assistenziale. Può essere trasferito, con provvedimento ministeriale, anche [...]
Art. 21.      Le disposizioni contenute nell'art. 6 non si applicano ai beneficiari di posto gratuito conferito a seguito di concorsi espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 22.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.


§ 57.3.28 - D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119.

Regolamento per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari secondarie di primo e secondo grado.

(G.U. 31 marzo 1973, n. 84).

 

     Art. 1.

     I posti gratuiti e semigratuiti di studio a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la frequenza di scuole elementari e di scuole secondarie di primo e secondo grado - ivi comprese le scuole di istruzione artistica - sono così distinti:

     1. - Posti gratuiti e semigratuiti ordinari, da conferirsi presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile rispettivamente ad alunni maschi e femmine, capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani e che raggiungano l'età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso;

     2. - Posti gratuiti riservati, da conferirsi presso i sottoelencati istituti ad alunni di ambo i sessi che, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati, appartengano a speciali categorie di cittadini:

     a) presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile, centotrenta posti riservati ad alunni di ambo i sessi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

     b) presso il convitto "F. Filzi" di Gorizia, ottanta posti; presso il convitto "N. Sauro" di Trieste, cinquanta posti, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

     c) presso il convitto "D. Alighieri" di Gorizia, ottanta posti riservati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia;

     d) presso il convitto "S. Pellico" di Ala, trenta posti riservati ad alunni del Trentino-Alto Adige;

     e) presso il conservatorio "S. Elisabetta" di Barga, venti posti, riservati ad alunne del comune di Barga e quindi a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana,

     f) presso il conservatorio "Divina Provvidenza" di Roma, nove posti riservati ad alunne orfane di impiegati civili dello Stato;

     g) presso il convitto "Marcella e Oscar Sinigaglia" di Roma, venticinque posti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate;

     h) presso i convitti nazionali di Assisi e di Anagni, trenta posti riservati ad alunni di ambo i sessi orfani di maestri elementari.

 

          Art. 2.

     Fermo restando il contingente di posti gratuiti riservati agli appartenenti a speciali categorie di cittadini, per il mantenimento dei quali sono previsti, in virtù di speciali disposizioni di legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i necessari stanziamenti, il numero dei posti gratuiti e semigratuiti ordinari, da conferire presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile, è determinato, ciascun anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di un rapporto tra gli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascun esercizio, e l'importo delle rette e semirette che si prevede di dovere applicare nell'esercizio stesso.

 

          Art. 3.

     L'importo complessivo delle rette e semirette per il mantenimento degli alunni beneficiari di posto gratuito e semigratuito è calcolato sulla base degli elementi che costituiscono gli oneri per il mantenimento dell'alunno stesso e che sono indicati nell'art. 4.

     L'importo della retta e della semiretta, che viene corrisposto in misura uguale a tutti gli istituti che accolgono alunni e alunne beneficiari di posto gratuito e semigratuito, è graduato secondo il tipo di scuola frequentata.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto della media dei costi che concorrono alla definizione del posto gratuito e del posto semigratuito, fissa, ogni anno, la misura della retta e della semiretta da corrispondere per il mantenimento degli alunni della scuola elementare e media e quelle da corrispondere per gli alunni di scuola secondaria di secondo grado.

 

          Art. 4.

     Sono a carico della retta per il mantenimento del posto gratuito, le spese generali, quelle per il vitto e l'alloggio, per le malattie, delle quali la cura sia possibile nell'infermeria del convitto, per l'uso dei mobili e delle masserizie, la spesa per il bucato e per la rammendatura alla biancheria personale e al vestiario, per il barbiere, per i bagni e quelle per i divertimenti goduti in comune.

     Sono inoltre a carico della retta per posto gratuito, le spese di vestiario per calzature e per la biancheria, le spese per la pulizia ed igiene personale e per l'acquisto di libri scolastici ed oggetti di cancelleria.

     Sono a carico della semiretta per il mantenimento del posto semigratuito, le spese generali, quelle per il vitto, limitatamente al pranzo e alla merenda pomeridiana, e le spese per l'acquisto dei libri scolastici ed oggetti di cancelleria.

     Il pagamento della retta e della semiretta è disposto, sulla base di dichiarazioni del capo di istituto, attestante che l'alunno ha titolo per la continuità del beneficio, dalle direzioni provinciali del Tesoro, rispettivamente, in quattro rate trimestrali anticipate, da effettuarsi il 1° ottobre, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio, per i posti gratuiti e in tre rate trimestrali, da effettuarsi il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile, per i posti semigratuiti.

 

          Art. 5.

     I posti gratuiti e semigratuiti di studio di cui all'art. 1, sono conferiti mediante concorso per titoli.

     I candidati che siano già convittori o semiconvittori negli Istituti indicati nell'art. 1 sono dispensati dal requisito dell'età ivi prescritta.

     Sono messi a concorso i posti gratuiti e semigratuiti che, per ciascun anno, sono istituiti a norma e con le modalità indicate nell'art. 2 e quelli che si renderanno vacanti alla data del 30 settembre di ciascun anno, per completamento degli studi intrapresi dai beneficiari o per rinuncia da parte degli interessati.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, nel mese di aprile di ciascun anno, in relazione ai posti resisi disponibili a norma del precedente comma, bandisce, con propri decreti, un concorso per il conferimento di posti gratuiti ordinari maschili, uno per posti gratuiti ordinari femminili, uno per posti semigratuiti ordinari maschili, uno per posti semigratuiti ordinari femminili e uno per posti riservati maschili e femminili.

     I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino Ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione.

     Nei bandi di concorso sono indicati i posti che possono essere conferiti agli aspiranti che frequentino le scuole elementari o la scuola media e quelli che possono essere conferiti agli aspiranti che hanno completato gli studi della scuola media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

 

          Art. 6.

     L'assegnazione del posto gratuito o semigratuito ad un vincitore che ha titolo per frequentare le scuole elementari o la scuola media, importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi della scuola media.

     L'assegnazione del posto gratuito o semigratuito ad un vincitore che ha completato gli studi della scuola media e che intende proseguire gli studi o che ha titolo per frequentare i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi di istruzione secondaria intrapresi.

 

          Art. 7.

     La domanda di ammissione al concorso per il conferimento di posti gratuiti o semigratuiti, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione, deve indicare la categoria o le categorie dei posti messi a concorso per le quali l'ammissione è richiesta.

     Nella domanda, da compilarsi dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, devono essere indicati la data e il luogo di nascita dell'aspirante al beneficio e il titolo di studio di cui è in possesso. Deve essere, inoltre, indicato il possesso, da parte dell'aspirante stesso, della cittadinanza italiana.

     Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possono impedirne la permanenza in collegio;

     b) pagella scolastica o copia autentica di essa, relativa all'ultimo anno di studi frequentati, oppure certificato della scuola attestante la conseguita promozione con indicazione dei voti riportati nelle singole materie. Gli aspiranti, in possesso di licenza di scuola media, devono presentare il diploma di licenza o copia autentica di esso, oppure un certificato della scuola attestante la conseguita licenza con il relativo giudizio;

     c) stato di famiglia recante a tergo la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte che attesti i redditi imponibili;

     d) dichiarazione del genitore esercente la patria potestà o del tutore, attestante la professione dei genitori e di ciascun componente la famiglia stessa.

     La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo.

     Alla domanda possono, inoltre, essere uniti tutti gli altri documenti o certificati che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse.

     Gli aspiranti che intendano partecipare ai concorsi riservati devono esibire gli attestati o certificati che saranno richiesti nel bando di concorso.

 

          Art. 8.

     Per partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti o semigratuiti ordinari occorre che l'aspirante abbia conseguito, nella sessione estiva dell'anno in cui viene bandito il concorso, la promozione alla classe successiva o l'ammissione ad un corso di studi superiori con una media di almeno 7/10 in profitto, se trattasi di aspirante frequentante la scuola elementare, e di almeno 6,50 decimi in profitto, se trattasi di aspirante frequentante la scuola media o corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

     Il voto di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative non sono computati ai fini della media. Per gli aspiranti che frequentino l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

     Per partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti riservati occorre che l'aspirante abbia conseguito, nella sessione estiva dell'anno in cui viene bandito il concorso, la promozione alla classe successiva o l'ammissione ad un corso superiore di studi.

     Sono esclusi dai concorsi ordinari e riservati gli aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile risulti superiore a quello fissato dal bando di concorso.

 

          Art. 9.

     I concorsi per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti sono giudicati da commissioni, nominate dal Ministro per la pubblica istruzione, composte di un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede, di un preside o professore degli istituti di istruzione secondaria e di un funzionario dei convitti nazionali.

 

          Art. 10.

     Le commissioni formano uniche graduatorie dei vincitori della categoria dei posti messi a concorso ed in numero non superiore a quello dei posti stessi.

     Dopo la graduatoria dei vincitori, le commissioni compilano la graduatoria dei concorrenti idonei.

     Il candidato che possegga i titoli per esservi ammesso può essere compreso, come vincitore, in più di una categoria.

 

          Art. 11.

     Nella formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo, le commissioni tengono conto, in primo luogo, del merito scolastico del concorrente, delle condizioni economiche della famiglia, del numero dei componenti il nucleo familiare e della località di residenza.

     A parità di condizione, si dà la preferenza:

     a) agli orfani di entrambi i genitori e categorie assimilate;

     b) agli orfani di un solo genitore e categorie assimilate;

     c) ai figli di genitori inabili al lavoro per età o per malferma salute o per cause di lavoro o di servizio.

     Si osservano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di preferenze, a parità di merito.

 

          Art. 12.

     Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e rese esecutive mediante pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 13.

     La destinazione dei vincitori negli istituti nei quali si trovano i posti messi a concorso è fatta, per le singole categorie dei posti, dal Ministero della pubblica istruzione.

     Decade da ogni diritto il vincitore o la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinata o che lasci trascorrere il termine fissato per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

     Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore e alla vincitrice che hanno accettato il beneficio stesso ma che, per motivi di salute o per motivi di famiglia, da accertarsi caso per caso, non siano in condizioni di prendere effettivo possesso del posto.

     Durante il periodo di assenza dei beneficiari la retta non viene corrisposta all'istituto.

 

          Art. 14.

     In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, i corrispondenti posti sono conferiti, per ordine di graduatoria, ai concorrenti idonei.

 

          Art. 15.

     Il beneficiario di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in convitto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi può accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario, su proposta del capo di istituto interessato, con provvedimento motivato da comunicarsi anche alla competente direzione provinciale del Tesoro. Per il periodo in cui il beneficiario è esonerato dal pernottamento in convitto, la direzione provinciale del Tesoro provvede alla riduzione della retta portandola alla misura prevista per i semiconvittori.

     Nei giorni festivi e durante più vacanze consecutive, il capo di istituto può accordare agli alunni beneficiari di posto gratuito di recarsi presso le loro famiglie.

     Il beneficiario di posto semigratuito rimane in convitto per il periodo dell'anno scolastico, prende parte alla vita convittuale e non pernotta in convitto.

 

          Art. 16.

     Il beneficiario di posto gratuito e semigratuito che, per motivi di salute, da accertarsi dal medico dell'istituto, è costretto a lasciare il convitto, conserva il diritto al mantenimento del posto gratuito o semigratuito per la durata massima di due anni.

     Il beneficiario del posto gratuito e semigratuito che, per motivi di famiglia, da accertarsi, caso per caso, a cura del Ministero della pubblica istruzione, è costretto a lasciare il convitto, conserva il diritto al mantenimento del posto gratuito o semigratuito per la durata massima di un anno.

     Durante il periodo di assenza del beneficiario dall'istituto, per i motivi indicati nei precedenti comma, il pagamento della retta viene sospeso.

 

          Art. 17.

     Il beneficio del posto gratuito e semigratuito è sospeso per un anno quando l'alunno non consegua la promozione alla classe superiore o l'ammissione al corso superiore di studi secondari. Durante la sospensione la retta non viene corrisposta all'istituto e l'alunno deve ripetere, a proprie spese, la classe.

     Il Ministero della pubblica istruzione può, in via eccezionale, mantenere il beneficio all'alunno che, per gravi ragioni di malattia, debitamente comprovate, non abbia potuto usufruire dello scrutinio o di tutte le sessioni di esame.

     Il beneficio del posto gratuito e semigratuito cessa, prima della scadenza, nei seguenti casi:

     a) quando l'alunno sia stato espulso dall'istituto di educazione con provvedimento divenuto definitivo;

     b) quando l'alunno incorra in una delle punizioni di cui alle lettere H) ed I) dell'art. 19 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, esami e tasse degli istituti medi di istruzione, con provvedimento divenuto definitivo;

     c) quando l'alunno abbia frequentato per due anni la stessa classe con esito negativo.

 

          Art. 18.

     Nei casi previsti dal primo e secondo comma del precedente articolo, il beneficio è prorogato del numero degli anni necessari per consentire al beneficiario di completare gli studi intrapresi e per i quali ha titolo al beneficio.

     Salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 6, il Ministro per la pubblica istruzione può, in via eccezionale, consentire che il beneficio sia mantenuto, per la durata di un solo anno, all'alunno che, al termine degli studi di istruzione secondaria, non abbia conseguito, per motivi di salute, il titolo di studio finale.

     Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente comma gli alunni che siano incorsi nei provvedimenti di sospensione dal beneficio previsto dal primo comma dell'art. 17.

 

          Art. 19.

     I posti gratuiti e semigratuiti che si renderanno, comunque, vacanti dopo la pubblicazione del bando di concorso e quelli che non siano stati coperti per mancanza di vincitori o di idonei, possono essere conferiti per un solo anno, dal Ministro per la pubblica istruzione ad alunni che siano particolarmente meritevoli per profitto e per disagiate condizioni economiche.

     Possono, altresì, essere conferiti, per la durata e con le modalità indicate nel precedente comma, i posti che si rendono disponibili a seguito della sospensione del beneficio prevista dal primo e secondo comma dell'art. 16 e dal primo comma dell'art. 17, semprechè la disponibilità si verifichi entro il 15 ottobre e per la durata dell'intero anno scolastico.

 

          Art. 20.

     Il beneficio del posto gratuito e semigratuito non può, in nessun caso, essere mutato in sussidio o in altra forma assistenziale. Può essere trasferito, con provvedimento ministeriale, anche durante il corso dell'anno scolastico in altro convitto o istituto d'educazione.

 

          Art. 21.

     Le disposizioni contenute nell'art. 6 non si applicano ai beneficiari di posto gratuito conferito a seguito di concorsi espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

     Ai beneficiari di cui al precedente comma sarà mantenuto il godimento del posto gratuito fino al termine degli studi secondari di secondo grado. Ai beneficiari di posto gratuito di cui al precedente comma e ai beneficiari di posto semigratuito si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto che non siano incompatibili con la natura del beneficio già concesso.

     La retta verrà corrisposta nella misura e con le modalità indicate nel presente decreto.

 

          Art. 22.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.