§ 57.3.14 - Legge 1 marzo 1957, n. 90.
Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:01/03/1957
Numero:90


Sommario
Art. 1.      La scuola elementare nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.
Art. 2.      I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministro per la pubblica [...]
Art. 3.      Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio, con [...]
Art. 4.      Nell'assegnazione della sede sarà data, a parità di titoli, ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che facciano richiesta di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai maestri [...]
Art. 5.      L'obbligo fatto ai Comuni, per effetto delle norme contenute negli articoli 55, 107 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire gratuitamente un conveniente alloggio gli insegnanti [...]
Art. 6.      Sono istituite scuole elementari statali, in relazione alle necessità di adempimento dell'obbligo scolastico, presso i convitti-scuola montani, sorti per iniziativa dello Stato o di enti [...]


§ 57.3.14 - Legge 1 marzo 1957, n. 90. [1]

Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna.

(G.U. 23 marzo 1957, n. 76).

 

     Art. 1.

     La scuola elementare nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministro per la pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei Comuni di cui al precedente art. 1, che debbano essere considerate come situate in zona disagiata. Tale elenco è sottoposto a revisione triennale.

 

          Art. 3.

     Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio, con qualifica non inferiore a distinto, in una stessa sede, tra quelle di cui all'art. 2, il diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio.

     Analogamente ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze o degli incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnamento non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette secondo i criteri che di volta in volta verranno fissati nell'apposita ordinanza ministeriale.

 

          Art. 4.

     Nell'assegnazione della sede sarà data, a parità di titoli, ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che facciano richiesta di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai maestri residenti nel Comune.

     Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo assegnati alle sedi di cui all'art. 2 non può essere concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di servizio.

     In mancanza di titolare o di insegnante soprannumerario nelle scuole elementari di cui all'art. 2, al maestro residente nel Comune da almeno tre anni è data la precedenza assoluta nei conferimento dell'incarico annuale.

     Il maestro incaricato ha diritto al mantenimento del posto, in base alla qualifica e alla permanenza nella sede medesima, qualora il posto occupato rimanga vacante.

 

          Art. 5.

     L'obbligo fatto ai Comuni, per effetto delle norme contenute negli articoli 55, 107 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire gratuitamente un conveniente alloggio gli insegnanti elementari, viene esteso a tutte le Amministrazioni comunali nel cui territorio si trovino le sedi di cui all'art. 2.

     Ai Comuni che, per le scuole di cui all'art. 2, intendono costruire nuove sedi scolastiche con alloggio per l'insegnante o ai Comuni che, dotati del solo edificio scolastico, intendono costruire l'alloggio, è concesso il contributo dello Stato del 6 per cento come previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

 

          Art. 6.

     Sono istituite scuole elementari statali, in relazione alle necessità di adempimento dell'obbligo scolastico, presso i convitti-scuola montani, sorti per iniziativa dello Stato o di enti pubblici locali o di enti morali per assicurare una preparazione preprofessionale idonea ai compiti propri dell'economia locale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.