§ 57.2.28 – L. 9 aprile 1962, n. 163.
Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:09/04/1962
Numero:163


Sommario
Art. 1.      Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono [...]
Art. 2.      Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da
Art. 3.      Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato
Art. 4.      Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore [...]
Art. 5.      Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a carico del loro bilancio
Art. 6.      Il direttore dell'istituto o scuola d'arte sovraintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di [...]
Art. 7.      Il personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte è costituito dai segretari economi, dagli applicati di segreteria e dai bidelli, le cui carriere sono [...]
Art. 8.      Al personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti [...]
Art. 9.      Le vacanze nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C, possono essere temporaneamente coperte, nelle more della indizione e dell'espletamento dei relativi [...]
Art. 10.      I segretari degli istituti e delle scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo B, gli applicati e i bidelli in servizio di [...]
Art. 11.      I segretari degli istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo C, possono essere inquadrati nel ruolo dei [...]
Art. 12.      Il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio negli istituti e scuole d'arte dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti viene [...]
Art. 13.      Nel primo concorso che verrà bandito per l'immissione nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B e C, dopo che siano stati effettuati gli inquadramenti previsti dai [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo per quanto [...]
Art. 15.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue 50.945.000 lire, si provvederà con lo stanziamento del capitolo n. 240 relativo al [...]


§ 57.2.28 – L. 9 aprile 1962, n. 163.

Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante.

(G.U. 30 aprile 1962, n. 111).

 

Titolo I

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

DEGLI ISTITUTI E SCUOLE D'ARTE

 

     Art. 1.

     Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

     All'istituzione degli istituti e scuole d'arte si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti di disponibilità del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

     Il decreto istitutivo approva lo statuto, indica la misura del contributo annuo a carico dello Stato e dei contributi eventualmente corrisposti da Enti o privati, fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto o scuola, stabilisce la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio, nonchè il numero delle ore settimanali d'insegnamento da affidare per incarico.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente la consistenza complessiva degli organici degli istituti e delle scuole d'arte. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei posti di ruolo disponibili in relazione alla presenza in servizio di altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto.

     I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione. Hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di proprietà comunale.

 

          Art. 2.

     Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da:

     a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

     b) un rappresentante del Comune;

     c) il direttore dell'istituto o scuola;

     d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

     Possono essere chiamati a far parte del Consiglio - in numero non superiore a due - quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola.

     Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario-economo.

     La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

     Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

 

          Art. 4.

     Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro.

     I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti e scuole d'arte. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5, compresa quella della Cassa scolastica.

     I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

 

          Art. 5.

     Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a carico del loro bilancio.

     Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente da ciascun istituto o scuola a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

     L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

     Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

     Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

     Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso gli istituti e scuole d'arte sono rappresentate nei relativi bilanci in apposita categoria di contabilità speciali.

     Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello degli istituti e scuole d'arte.

     Il servizio di cassa degli istituti e scuole d'arte è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

     Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dagli istituti e scuole d'arte, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario-economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

 

          Art. 6.

     Il direttore dell'istituto o scuola d'arte sovraintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

 

Titolo II

RUOLI E CARRIERE DEL PERSONALE NON INSEGNANTE

DEGLI ISTITUTI E SCUOLE D'ARTE

 

          Art. 7.

     Il personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte è costituito dai segretari economi, dagli applicati di segreteria e dai bidelli, le cui carriere sono stabilite dalle annesse tabelle A, B e C.

     I segretari economi attendono, secondo le istruzioni dei presidenti e dei direttori, per le rispettive competenze, al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza d'ufficio, a tutti i lavori di scritturazione e di statistica, alla tenuta dei registri contabili, e a quanto attiene la carriera scolastica degli alunni e al funzionamento dei servizi di segreteria.

     Gli applicati di segreteria coadiuvano i segretari economi nell'espletamento delle loro mansioni di segreteria e di economato.

     I bidelli provvedono alla pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a ogni altro incarico inerente al servizio scolastico, che venga loro affidato dal direttore.

 

          Art. 8.

     Al personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

     Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

     Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva di cui alla tabella B, è richiesto il possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente e per l'ammissione alla carriera ausiliaria di cui alla tabella C, è richiesto il possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

     Agli effetti della progressione di carriera, non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a buono o una sanzione disciplinare più grave della censura, nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio.

     Per quanto concerne la carriera ausiliaria di cui alla tabella C, annessa alla presente legge, a modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, le promozioni a primo bidello si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

 

          Art. 9.

     Le vacanze nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C, possono essere temporaneamente coperte, nelle more della indizione e dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

     Al personale incaricato di cui al precedente comma compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

     L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo.

     E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici, di cui alle annesse tabelle A, B e C. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 10.

     I segretari degli istituti e delle scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo B, gli applicati e i bidelli in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, sentito il Consiglio di amministrazione della scuola o istituto, nei ruoli corrispondenti di cui alle annesse tabelle A, B e C, con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

     Con le stesse modalità e alle medesime condizioni sono inquadrati nel ruolo dei segretari economi il gestore-segretario di ruolo dell'Istituto d'arte di Faenza ed i vice segretari di ruolo degli Istituti d'arte di Firenze, Napoli, Venezia e Lecce; sono del pari inquadrati nel ruolo degli applicati di segreteria gli applicati di ruolo della biblioteca e fototeca e gli applicati magazzinieri di ruolo dell'Istituto d'arte di Faenza.

     Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nelle nuove carriere sono mantenuti in servizio conservando la posizione giuridica ed economica in godimento.

     Per il personale ausiliario, l'inquadramento nei coefficienti stabiliti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, avviene, con decorrenza dal 1° ottobre 1961, come segue: i bidelli capo con dieci anni di servizio nella carriera sono inquadrati nel coefficiente 180, i bidelli capo con sei anni di servizio nella carriera nel coefficiente 173; tutti gli altri nel coefficiente 159.

 

          Art. 11.

     I segretari degli istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo C, possono essere inquadrati nel ruolo dei segretari economi di cui alla annessa tabella A, qualora siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione media di secondo grado ed abbiano sostenuto con esito favorevole un esame colloquio vertente sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'istruzione artistica e sulle norme della contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo alle norme di contabilità degli istituti e scuole d'arte.

     Possono essere altresì inquadrati i segretari di cui al precedente comma che abbiano 10 anni di lodevole ed effettivo servizio di ruolo, di cui almeno due con la qualifica di segretario, e che abbiano superato il suddetto esame colloquio.

     L'inquadramento è disposto con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità di servizio, maturata nel ruolo di provenienza.

     Ai segretari che non conseguono l'inquadramento nel ruolo dei segretari economi a norma del presente articolo, è attribuita, secondo l'anzianità maturata, la carriera di cui all'annessa tabella D del ruolo ad esaurimento dei segretari.

     Nello stesso ruolo ad esaurimento potrà essere inquadrato, previo esito favorevole dell'esame colloquio previsto nel primo comma del presente articolo, il personale di segreteria con almeno dieci anni di servizio di ruolo e che svolga ininterrottamente e lodevolmente le mansioni di segretario economo o di segretario da almeno 5 anni.

     Coloro che hanno conseguito il titolo di idoneità in un pubblico concorso per i posti di segretario economo di istituti e scuole d'arte, dopo il 1954, ed abbiano svolto lodevolmente da almeno cinque anni le mansioni di segretario economo e siano in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, possono essere inquadrati nel ruolo delle carriere di concetto di cui alla annessa tabella A, previo esito favorevole dell'esame-colloquio previsto dal primo comma del presente articolo.

     Il servizio prestato in qualità di incaricato è valutato in ragione di due terzi, ai fini del trattamento economico e della progressione di carriera.

 

          Art. 12.

     Il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio negli istituti e scuole d'arte dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti viene immesso, previo esame colloquio per quello delle carriere di concetto ed esecutive, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto e scuola per il personale ausiliario, nei ruoli organici di cui alle tabelle A, B e C annesse alla presente legge e inquadrato nel proprio ruolo con il coefficiente relativo all'anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

     Per quanto riguarda i segretari di cui al precedente comma, appartenenti ad istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti corrispondenti posti di ruolo di gruppo C, i medesimi possono essere collocati nei ruoli ordinari dei segretari economi e dei segretari di cui alle annesse tabelle A e D, con le modalità ed alle condizioni stabilite per l'analogo personale di ruolo nel precedente art. 11. Coloro che non conseguono il collocamento nei ruoli ordinari continueranno a conservare la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.

     Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori, pur possedendo i requisiti per tale inquadramento, e il personale delle stesse carriere alla data in cui maturerà il diritto dell'inquadramento nei ruoli stessi, sarà immesso, subordinatamente all'esame colloquio e alla deliberazione di cui al primo comma, nei ruoli organici al coefficiente iniziale delle rispettive carriere.

 

          Art. 13.

     Nel primo concorso che verrà bandito per l'immissione nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B e C, dopo che siano stati effettuati gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 10, 11 e 12, i due terzi dei posti da conferire mediante il concorso medesimo sono riservati al personale che alla data del bando di concorso risulti in servizio da almeno un triennio negli istituti e scuole d'arte con le funzioni proprie dei posti cui il concorso stesso si riferisce.

     L'ammissione al concorso nel ruolo della carriera di concetto, da bandire ai sensi del precedente comma, è consentita al personale di cui al comma medesimo, ancorchè in possesso di diploma di scuola media di 2° grado diverso da quello di ragioniere.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 che hanno effetto dal 1° luglio 1959.

     Al personale amministrativo ed ausiliario degli istituti e scuole d'arte, ad eccezione dei segretari di gruppo C che conservano l'inquadramento e la carriera acquisiti, si applicano, con effetto dal 1° luglio 1956 fino alla decorrenza fissata nel presente articolo, le disposizioni previste per il corrispondente personale degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e tecnica dal decreto del Presidente della Repubblica n. 16 dell'11 gennaio 1957, art. 37 e quadri 31-a, 51-b e 71-b.

 

          Art. 15.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue 50.945.000 lire, si provvederà con lo stanziamento del capitolo n. 240 relativo al mantenimento degli istituti e scuole d'arte dello stato di previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62, e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

     Alla spesa per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1961 si provvederà con i fondi disponibili nei bilanci dei singoli istituti e scuole d'arte dotati di autonomia amministrativa e contabile.

 

 

Tabelle

(Omissis)