§ 57.1.34 - D.L. 14 dicembre 1995, n. 529.
Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:14/12/1995
Numero:529


Sommario
Art. 1.      1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla vigente normativa, nelle province di Biella, Crotone, [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 57.1.34 - D.L. 14 dicembre 1995, n. 529. [1]

Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.

(G.U. 18 dicembre 1995, n. 294)

 

     Art. 1.

     1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla vigente normativa, nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti provveditorati agli studi, ad ognuno dei quali è preposto un dirigente amministrativo ed assegnato personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, nell'ambito delle disponibilità di organico esistenti.

     2. Il regolamento di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del medesimo articolo tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 711 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 59.