§ 57.1.1d - Legge 26 aprile 1966, n. 260.
Proroga del termine per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica prevista dall'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:26/04/1966
Numero:260


Sommario
Art. unico.      Il termine di cui all'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, per la conclusione della rilevazione nazionale sullo stato della edilizia scolastica è prorogato al 31 [...]


§ 57.1.1d - Legge 26 aprile 1966, n. 260. [1]

Proroga del termine per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica prevista dall'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874.

(G.U. 14 maggio 1966, n. 117).

 

 

     Art. unico.

     Il termine di cui all'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, per la conclusione della rilevazione nazionale sullo stato della edilizia scolastica è prorogato al 31 gennaio 1967.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.