§ 16.3.b - Legge 30 dicembre 1959, n. 1232.
Modifica dell'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.3 personale
Data:30/12/1959
Numero:1232


Sommario
Art. 1.      L'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 16.3.b - Legge 30 dicembre 1959, n. 1232.

Modifica dell'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

(G.U. 2 febbraio 1960, n. 27).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 17 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente:

     "Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.