§ 16.1.74 - D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445.
Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:19/11/1998
Numero:445


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 è sostituito dal seguente:


§ 16.1.74 - D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445.

Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca.

(G.U. 23 dicembre 1998, n. 299).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. Per le unità in esercizio alla data entrata in vigore del presente decreto la data di scadenza delle annotazioni di sicurezza deve intendersi prorogata fino a tre anni dalla data di rilascio e la scadenza dei documenti e degli adempimenti di cui al presente decreto è uniformata a quelle delle annotazioni di sicurezza.