§ 16.1.3 - L. 20 giugno 1935, n. 1279.
Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:20/06/1935
Numero:1279


Sommario
Art. 1.      I podestà dei comuni nei quali è istituito il mercato all'ingrosso del pesce, ai sensi degli artt. 72 e seguenti del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre [...]
Art. 2.      I componenti la commissione hanno facoltà di accesso nel mercato all'ingrosso del pesce e di ottenere in visione dalla direzione del mercato i documenti relativi al funzionamento del mercato [...]
Art. 3.      Il parere della commissione è obbligatorio per tutte le modificazioni ai regolamenti ed, in genere, all'ordinamento del mercato, che fossero proposte dal comune.
Art. 4.      E' obbligo del presidente di convocare la commissione almeno una volta ogni trimestre per un esame dell'andamento del mercato e tutte le volte che tale convocazione sia richiesta da parte del [...]
Art. 5.      Le prestazioni dei componenti la commissione sono gratuite. Le riunioni della commissione non danno luogo alla corresponsione di alcun compenso.
Art. 6.      L'art. 75 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 è abrogato.


§ 16.1.3 - L. 20 giugno 1935, n. 1279.

Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

(G.U. 22 luglio 1935, n. 169).

 

Art. 1.

     I podestà dei comuni nei quali è istituito il mercato all'ingrosso del pesce, ai sensi degli artt. 72 e seguenti del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono tenuti a nominare annualmente una commissione consultiva e di vigilanza circa il funzionamento dei mercati stessi, della quale fanno parte il direttore del mercato, un rappresentante della federazione provinciale fascista ed un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle cinque federazioni nazionali fasciste: degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, degli artigiani, delle cooperative di produzione e lavoro e dei commercianti dei prodotti della pesca.

     La commissione è presieduta dal dirigente del servizio annona o da altro funzionario cui il podestà del rispettivo comune ritenga conferire tale incarico.

 

     Art. 2.

     I componenti la commissione hanno facoltà di accesso nel mercato all'ingrosso del pesce e di ottenere in visione dalla direzione del mercato i documenti relativi al funzionamento del mercato stesso.

 

     Art. 3.

     Il parere della commissione è obbligatorio per tutte le modificazioni ai regolamenti ed, in genere, all'ordinamento del mercato, che fossero proposte dal comune.

     Tali pareri debbono essere integralmente trasmessi al Ministero della agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 4.

     E' obbligo del presidente di convocare la commissione almeno una volta ogni trimestre per un esame dell'andamento del mercato e tutte le volte che tale convocazione sia richiesta da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste per lo studio di particolari argomenti.

     Le conclusioni delle riunioni della commissione vengono inviate in copia integrale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 5.

     Le prestazioni dei componenti la commissione sono gratuite. Le riunioni della commissione non danno luogo alla corresponsione di alcun compenso.

 

     Art. 6.

     L'art. 75 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 è abrogato.