§ 16.1.2 - L. 16 marzo 1933, n. 260.
Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:16/03/1933
Numero:260


Sommario
Art. unico.      Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti esclusivi [...]


§ 16.1.2 - L. 16 marzo 1933, n. 260. [1]

Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

(G.U. 11 aprile 1933, n. 85).

 

Art. unico.

     Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti esclusivi di pesca, restando abrogate le disposizioni degli articoli 23, terzo comma, e 26, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, in quanto tale facoltà era limitata ad un termine.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.