§ 56.2.85 - D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171.
Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:21/05/2004
Numero:171


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Programma nazionale di riduzione delle emissioni
Art. 4.  Inventari e proiezioni delle emissioni
Art. 5.  Comunicazioni
Art. 6.  Disposizioni finali


§ 56.2.85 - D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171. [1]

Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

(G.U. 16 luglio 2004, n. 165)

 

Art. 1. Campo di applicazione e finalità

     1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti nell'allegato I.

     2. Il presente decreto legislativo non si applica alle emissioni derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto legislativo di intende per:

     a) emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

     b) limite nazionale di emissione: quantità massima di una sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che può essere emessa sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;

     c) traffico marittimo internazionale: qualsiasi attività di movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati, escluse quelle all'interno dei porti;

     d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2 minuti per la salita;

     e) ossidi di azoto (NOX): ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;

     f) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;

     g) ozono al livello del suolo: ozono nella parte più bassa della troposfera;

     h) proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno futuro e determinato sulla base degli inventari di cui all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e delle misure di riduzione previste ed attuate;

     i) obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle emissioni calcolate per il 2001, contenute nel «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca», notificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea.

 

     Art. 3. Programma nazionale di riduzione delle emissioni

     1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito denominato: «CIPE», il programma nazionale di riduzione delle emissioni previste all'articolo 1. Detto programma, che aggiorna il «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca» notificato alla Commissione europea, contiene gli obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua, tenuto conto delle proposte del comitato di cui al comma 2, le misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1. Detto programma comprende almeno:

     a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da impianti termici per uso civile, attività agricole e zootecniche, trasporto stradale e da attività industriali in attuazione degli impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre 1999;

     b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 4 e 5;

     c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a definire i modelli di intervento più efficaci sotto il profilo dei costi.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un comitato tecnico con il compito di formulare, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, proposte per l'individuazione delle misure previste al comma 1, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure stesse, inclusi i benefici indiretti sulla qualità dell'aria, e tenendo conto delle misure individuate nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Detto comitato è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni previste al comma 1, dalle stesse designato, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali.

     3. Il programma nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE ed è attuato sulla base delle risorse di bilancio allo scopo preordinate.

     4. Con la delibera di cui al comma 3 il CIPE istituisce, altresì, un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali, con il compito di effettuare il monitoraggio delle misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma 3 e di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della sottoposizione all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento del predetto programma sulla base dei seguenti criteri:

     a) valutazione delle probabilità di conseguire gli obiettivi di riduzione connessi alle misure previste nel Programma nazionale e nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

     b) analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure proposte, inclusi i benefici indiretti sulla qualità dell'aria;

     c) valutazione della idoneità delle metodologie previsionali utilizzate per la predisposizione del programma nazionale.

     5. Ai componenti dei comitati di cui ai commi 2 e 4 non è dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.

     6. All'attuazione delle misure previste dal Programma nazionale approvato ai sensi del comma 3, si provvede mediante modifica od integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di appositi decreti adottati dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono essere adottate mediante disposizioni aventi natura legislativa. I decreti attuativi aventi natura regolamentare sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     7. Alle emissioni derivanti dai mezzi impiegati per fini istituzionali dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure previste dal Programma nazionale di cui al comma 3 e dai suoi successivi aggiornamenti.

 

     Art. 4. Inventari e proiezioni delle emissioni

     1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari provvisori e definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e, sulla base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni.

     2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

     a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi delle emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;

     b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del biennio precedente l'anno in corso ed un inventario provvisorio delle emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio;

     c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi, sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b).

     3. Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati da un rapporto, da fornire con supporto informatico o da rendere disponibile sul sito web dell'APAT, contenente gli indicatori, i fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e alle banche dati utilizzati per la predisposizione degli inventari e delle proiezioni delle emissioni, nonchè le informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali ed economici di dette proiezioni.

     4. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza unificata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Comunicazioni

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea ed all'Agenzia europea dell'ambiente:

     a) entro il 31 dicembre 2004, gli inventari delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni;

     b) entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2005, l'inventario delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea il Programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto all'articolo 3, comma 3, ed i suoi successivi aggiornamenti. La prima comunicazione è effettuata entro il 31 dicembre 2006.

 

     Art. 6. Disposizioni finali

     1. Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto. Detti allegati sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mette a disposizione del pubblico, in forma chiara, comprensibile ed accessibile, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero, i programmi di cui all'articolo 3, nonchè gli inventari e le proiezioni delle emissioni previsti all'articolo 4.

     3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mette a disposizione delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle province autonome i rapporti di cui all'articolo 4, comma 3, anche per il loro utilizzo nell'ambito degli inventari regionali delle emissioni e nell'attuazione dei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

     4. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5. Le attività e le misure previste dal presente decreto rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

     6. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.

 

 

Allegato I

(previsto dall'art. 1, comma 1)

 

Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) da raggiungere entro il 2010 e negli anni successivi.

 

SO2 (kton)

NOX (kton)

COV (kton)

NH3(kton)

 

 

 

 

475

990

1159

419

 

 

Allegato II

(previsto dall'art. 4, comma 1)

 

Criteri per gli inventari e le proiezioni delle emissioni.

1. Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui all'art. 4, comma 1, sono elaborati utilizzando come riferimento il manuale comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni atmosferiche, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente.


[1] Abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 30 maggio 2018, n. 81, con la decorrenza ivi prevista.