§ 56.1.3 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 134.
Attuazione della direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.1 inquinamento acustico
Data:27/01/1992
Numero:134


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Esclusioni.
Art. 3.  Informazione sul rumore aereo.
Art. 4.  Metodo di misurazione.
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  Informazione non veritiera.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 56.1.3 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 134.

Attuazione della direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

(G.U. 19 febbraio 1992, n. 41, S.O.).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «apparecchio domestico»: qualsiasi macchina, parte di macchina o impianto fabbricato essenzialmente per essere impiegato all'interno delle abitazioni, compresi le cantine, le autorimesse egli altri annessi, in particolare gli apparecchi domestici di manutenzione, pulizia, preparazione e conservazione degli alimenti, produzione e diffusione di calorie e frigorie, condizionamento dell'aria, nonché altri apparecchi impiegati per scopi non professionali;

     b) «famiglia di apparecchi domestici»: l'insieme di tutti i modelli (o tipi) di vari apparecchi domestici concepiti per svolgere la stessa funzione e alimentati da un'identica fonte principale di energia.

     Una «famiglia» comprende normalmente più modelli (o tipi);

     c) «serie di apparecchi domestici»: l'insieme di apparecchi domestici di uno stesso modello (o tipo), aventi caratteristiche ben definite, prodotti da uno stesso fabbricante;

     d) «partita di apparecchi domestici»: una data quantità di una determinata «serie», fabbricata o prodotta in condizioni uniformi;

     e) «rumore aereo»: il livello di potenza acustica, ponderato A, (Lwa), dell'apparecchio domestico, espresso in decibel, (dB) con riferimento ad un picowatt (pw 1), trasmesso nell'aria;

     f) «norma» e «regola tecnica»: le norme e regole tecniche come definite nella direttiva n. 83/189/CEE, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317.

 

     Art. 2. Esclusioni.

     1. Il presente decreto non si applica:

     a) agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente per uso industriale o professionale;

     b) agli apparecchi che fanno parte integrante di un edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di aria condizionata, di riscaldamento o di ventilazione (ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento indipendenti), i bruciatori a gasolio per il riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i sistemi di evacuazione;

     c) ai componenti di impianti come, per esempio, i motori;

     d) agli apparecchi elettroacustici.

 

     Art. 3. Informazione sul rumore aereo.

     1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, individua, con decreto da emanare entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le famiglie di apparecchi per le quali il fabbricante o, qualora questi sia stabilito fuori della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità, debbono pubblicare le informazioni sul rumore aereo emesso da tali apparecchi.

     2. Con lo stesso decreto sono pubblicate le norme e regole tecniche che dovranno essere utilizzate ai fini delle misurazioni, tenuto conto del metodo generale di misurazione di cui all'articolo 4, nonché delle disposizioni comunitarie concernenti tecniche e modalità di misurazione; lo schema di decreto è trasmesso alla Commissione CEE ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva del Consiglio n. 86/594/CEE.

     3. Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità sono recepite le norme armonizzate comunitarie che prevedono metodi di misurazione del livello nominale del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici o metodi di controllo del livello di rumore dichiarato, nonché i metodi e i parametri statistici fondamentali da utilizzare nelle verifiche del livello di rumore dichiarato.

     4. Il fabbricante di apparecchi domestici o, qualora il fabbricante sia stabilito fuori della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità, possono, comunque, pubblicare ogni informazione sul livello di rumore aereo emesso da tali apparecchi accertato secondo i metodi di misurazione di cui all'art. 4.

     5. Quando per una famiglia di apparecchi domestici è prevista una etichetta concernente informazioni di altra natura, l'informazione sul rumore emesso è fornita nell'etichetta stessa.

     6. Il fabbricante o l'importatore sono responsabili della veridicità dell'informazione fornita.

     7. Si presume conforme alle disposizioni di cui al presente decreto l'informazione sul rumore aereo prodotto da apparecchi domestici provenienti da altri stati membri, purché resa in conformità con norme nazionali che recepiscono norme comunitarie armonizzate o con norme nazionali adottate secondo le procedure di cui all'articolo 9, pag. 2, della direttiva 86/594/CEE.

 

     Art. 4. Metodo di misurazione.

     1. Il metodo generale di misurazione per determinare il livello di rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici e destinato all'informazione deve possedere una precisione tale che l'incertezza delle misurazioni, per i livelli di potenza acustica ponderati A, comporti deviazioni normali non superiori a 2 dB; tali deviazioni traducono gli effetti cumulati di tutte le cause di incertezza delle misurazioni, salvo le variazioni delle emissioni di rumore della fonte sonora dell'apparecchio le quali si verifichino tra una prova e un'altra.

     2. Per ciascuna famiglia di apparecchi, il metodo generale di cui al comma 1 è completato da una descrizione riguardante ubicazione, montaggio, carico e funzionamento degli apparecchi domestici nelle condizioni di misurazione che simulano un'utilizzazione normale e che garantiscono soddisfacenti condizioni di ripetitività e di riproducibilità della prova. Lo scarto tipo di riproducibilità deve essere precisato per ciascuna famiglia di apparecchi.

 

     Art. 5. Vigilanza.

     1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno stabilite le modalità della vigilanza sulla sua applicazione, che è demandata alle province, alle unità sanitarie locali, nonché al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato anche a mezzo di enti o laboratori, dallo stesso Ministero autorizzati.

     2. Le verifiche del livello del rumore dichiarato saranno effettuate con metodo stabilito mediante la misurazione di un campione prelevato da singola partita di apparecchi attraverso prove unilaterali. I parametri statistici fondamentali del metodo statistico devono essere tali che la probabilità di accettazione sia pari al 95% nel caso in cui il 6,5% dei valori di emissione acustica di una partita risulti superiore al valore annunciato. L'effettivo di un campione semplice o equivalente è pari a 3. Il metodo statistico prescelto richiede l'uso di uno scarto tipo totale di riferimento pari a 3,5 dB.

     3. Le successive modifiche dei parametri di cui al precedente comma 2 saranno apportate con la procedura di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     4. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico dei fabbricanti o degli importatori secondo modalità determinate con lo stesso decreto di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Informazione non veritiera.

     1. Se a seguito dei controlli di cui all'articolo 5 viene accertato che il livello del rumore aereo emesso dalla partita di apparecchi sottoposti ad accertamento è superiore a quello dichiarato, il fabbricante o l'importatore deve correggere immediatamente l'informazione oppure ritirare dal mercato gli apparecchi della partita difettosa.

     2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non provveda a fornire l'informazione sul rumore aereo richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o che in caso di accertamento di un livello superiore a quello dichiarato, non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.