§ 54.4.a- Legge 27 febbraio 1978, n. 44.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:27/02/1978
Numero:44


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro [...]
Art. 2.      La procedura prevista dall'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per la concessione e la corresponsione da parte del Ministro per i lavori pubblici, presidente del [...]
Art. 3.      Il contributo statale previsto dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, e dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre [...]


§ 54.4.a- Legge 27 febbraio 1978, n. 44. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.

(G.U. 28 febbraio 1978, n. 58)

 

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private, escluse quelle controllate dagli enti a partecipazione statale o dalla GEPI società per azioni, operanti nei settori della siderurgia, delle fonderie di ghisa di 2ª fusione, della chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario e dell'abbigliamento, le quali, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purchè maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

     Entro il 28 febbraio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indica le imprese e gli importi dei finanziamenti sui quali può essere concessa la garanzia dello Stato e stabilisce i controlli sulla destinazione dei finanziamenti.

     Sono ammesse a tale garanzia le imprese operanti nei settori di cui al primo comma, che non abbiano corrisposto integralmente ai lavoratori dipendenti le retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre del 1977 o che, entro il 25 gennaio 1978, abbiano avuto la necessità, per motivi finanziari, di interrompere i pagamenti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di investimenti o di manutenzione per conto dell'impresa richiedente.

     Gli importi delle singole operazioni di finanziamento da ammettere alla garanzia dello Stato non possono comunque superare:

     a) l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte relative al trimestre ottobre-dicembre 1977 e quelle da corrispondere per il periodo gennaio-febbraio 1978;

     b) l'ammontare dei fabbisogni per la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte dal 1° febbraio 1977 e di quelle da corrispondere entro il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione per conto delle imprese di cui al terzo comma, che abbiano interrotto il lavoro o la corresponsione dei salari per ragioni finanziarie nel periodo dal 1° ottobre 1977 al 23 gennaio 1978, purchè il lavoro continui o sia ripreso;

     al terzo comma, dopo le parole: banche di interesse nazionale, sono aggiunte le seguenti: nonchè gli istituti di credito industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale.

     All'art. 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione della Chimica e fibra del Tirso società per azioni;

 

          Art. 2.

     La procedura prevista dall'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per la concessione e la corresponsione da parte del Ministro per i lavori pubblici, presidente del CER, dei contributi stanziati dalla stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dal penultimo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalle leggi di approvazione del bilancio annuale dello Stato, si applica a tutte le iniziative beneficiarie dei contributi stanziati dalle leggi stesse.

     La procedura di cui al comma precedente si applica a tutte le iniziative finanziate ai sensi delle leggi ivi richiamate anche se i lavori risultino iniziati dopo il termine previsto dal quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, così come sostituito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

     Ai provvedimenti emanati in dipendenza del disposto dei commi precedenti si applicano le norme di cui al secondo e quarto comma del citato art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

     Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti in applicazione della procedura richiamata dall'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

 

          Art. 3.

     Il contributo statale previsto dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, e dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, può essere concesso anche su operazioni di mutuo agevolato effettuate da istituti di credito convenzionati o in comuni diversi da quelli indicati nella domanda originaria.

     A fini della concessione del contributo statale ai sensi delle leggi di cui al comma precedente, le società di mutuo soccorso sono equiparate alle cooperative edilizie.

     L'utilizzazione dei fondi prevista dall'art. 6-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'adeguamento delle quote a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi riferita anche alla copertura dei maggiori oneri risultanti dalle integrazioni di mutuo concesse in applicazione dei decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975.

     La ripartizione disposta ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è variata in relazione alle effettive necessità derivanti dalla realizzazione dei programmi costruttivi di cui all'art. 12 della legge stessa.

     Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è prorogato al 30 settembre 1978.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.