§ 53.5.85 - D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145.
Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:28/07/2008
Numero:145


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 4.  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 5.  Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 6.  Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 7.  Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 8.  Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 9.  Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 10.  Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Art. 11.  Modifiche agli allegati del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e abrogazioni
Art. 12.  Determinazione delle tariffe per i controlli
Art. 13.  Disposizioni finanziarie


§ 53.5.85 - D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145.

Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

(G.U. 18 settembre 2008, n. 219 - S.O. n. 221)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2;

     Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007);

     Visto il decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997;

     Vista la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 10 luglio 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorchè tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione;

     b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;

     c) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;

     d) EINECS (Inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti) l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981;

     e) ELINCS (Elenco europeo delle nuove sostanze chimiche) lista europea delle sostanze immesse sul mercato comunitario dopo il 18 settembre 1981.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze). - 1. I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. L'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Obblighi generali). - 1. Le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate a norma degli articoli 19, 20, 21 e 22 e dei criteri di cui all'allegato VI e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche.

     2. Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al momento dell'inserimento della sostanza nell'allegato I o fino al momento in cui è adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le lettere d) ed e), sono sostituite dalle seguenti:

     «d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della sostanza, dette "frasi R". Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'allegato III. Per le sostanze pericolose contenute nell'allegato I debbono essere adottate le "frasi R" in esso indicate, mentre per le sostanze pericolose non ancora contenute nel suddetto allegato I le "frasi R" da usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;

     e) le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza, dette "frasi S". Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'allegato IV. Per le sostanze pericolose contenute nell'allegato I debbono essere adottate le "frasi S" in esso indicate, mentre per le sostanze pericolose non ancora contenute nel suddetto allegato I, le "frasi S" da usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. All'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, in deroga agli articoli 20 e 21, sono stabiliti i casi in cui gli imballaggi delle sostanze che non sono esplosive, molto tossiche o tossiche, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali sostanze che per terzi.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti :

     «6-bis. In base alle vigenti disposizioni, resta in capo agli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'attività di vigilanza sull'immissione sul mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose.

     6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi dei controlli di cui al presente articolo e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

     6-quater. Il decreto di cui al comma 6-ter si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei controlli di loro competenza fino all'emanazione di proprie tariffe, sulla base del costo effettivo del servizio, con loro apposite disposizioni.

     6-quinquies. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6-ter, l'ammontare della tariffa dovuta per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è determinata in euro duemila, salvo conguaglio, da versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. All'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Quando dall'analisi risulta che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal presente decreto, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione è fatta al fabbricante, all'importatore o al distributore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali; entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare alla autorità che ha disposto il prelievo, istanza di revisione di analisi, unendo la ricevuta di versamento della somma indicata nel tariffario dei servizi resi a pagamento dell'Istituto superiore di sanità.».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. L'articolo 36 del decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dal seguente:

     «Art. 36 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, nonchè in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 23 in tema di pubblicità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro.

     3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze pericolose in confezioni originali, sempre che non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.».

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

     1. L'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dal seguente:

     «Art. 37 (Adempimenti successivi). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa comunicazione al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati. Ogni qualvolta una nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento viene emanato un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     2. I decreti di cui al comma 1, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, concedono sei mesi per lo smaltimento delle sostanze pericolose già immesse sul mercato alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura, alle disposizioni dei decreti medesimi.».

 

     Art. 11. Modifiche agli allegati del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e abrogazioni

     1. Gli allegati V, VII parte A, VII parte B, VII parte C, VII parte D e VIII del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono abrogati.

     2. I riferimenti agli allegati VII parte A, VII parte B, VII parte C, VII parte D e VIII del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati VI, VII, VIII, IX, X, XI del regolamento (CE) n. 1907/2006.

     3. L'allegato VI del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

     4. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono abrogati.

 

     Art. 12. Determinazione delle tariffe per i controlli

     1. Il decreto interministeriale di cui all'articolo 28, comma 6-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come modificato dall'articolo 7, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento delle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Allegato I