§ 53.5.24 - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114.
Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:17/03/1995
Numero:114


Sommario
Art. 1.  (Valore limite delle emissioni in atmosfera).
Art. 2.  (Valori limite negli effluenti liquidi).
Art. 3.  (Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto).
Art. 4.  (Raccolta e trasmissione dati).


§ 53.5.24 - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114.

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

(G.U. 20 aprile 1995, n. 92).

 

Art. 1. (Valore limite delle emissioni in atmosfera).

     1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m3 (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa).

     2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato A.

     3. Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

     4. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 2. (Valori limite negli effluenti liquidi).

     1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m3 di effluente liquido scaricato.

     2. Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al comma 1 sono definiti nell'allegato B.

     3. Limiti diversi, anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti negli scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

 

     Art. 3. (Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto).

     1. Per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

 

     Art. 4. (Raccolta e trasmissione dati).

     1. Le autorità competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità una relazione sulle attività svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato.

     2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO A

Criteri da rispettare nella scelta del metodo di misura per le emissioni nell'atmosfera

 

     Può essere prescelto un metodo gravimetrico o un metodo di conteggio delle fibre.

     I. Metodo gravimetrico

     1. Il metodo prescelto sarà un metodo gravimetrico in grado di misurare le quantità globali di polveri emesse dai condotti di scarico. Si terrà conto della concentrazione di amianto nella polvere, qualora siano necessarie misurazioni della concentrazione di amianto della polvere. L'autorità di controllo deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: inizialmente, tuttavia, si dovrà procedere alle misurazioni almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.

     2. Il prelievo deve essere effettuato con una precisione di + 40% e un'esattezza di + 20% del valore limite. Il limite di rilevamento deve essere del 20%. Dovranno essere effettuate almeno due misurazioni alle medesime condizioni, al fine di verificare il rispetto del valore limite.

     3. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.

     4. Scelte del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possano influenzare negativamente il profilo di flusso.

     5. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.

     6. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche la concentrazione di vapore acqueo, per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.

     7. Condizioni generali di campionamento. La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che il contenuto in amianto della polvere trattenuta dal filtro sia misurato.

     7.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata una prova di impermeabilità onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1% del flusso normale di prelievo.

     7.2. Il prelievo avviene in linea di massima in condizioni isocinetiche.

     7.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalla linea di campionamento impiegata. La durata di prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che sia raccolto un congruo quantitativo di materiale per la pesatura. Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.

     7.4. Qualora il filtro di prelievo non si trovi nelle immediate vicinanze della testa della sonda, è essenziale recuperare le sostanze depositatesi sulla sonda di prelievo.

     7.5. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni.

     8. Caratteristiche del filtro di prelievo.

     8.1. Per il metodo gravimetrico sono preferibili filtri in fibre di vetro.

     8.2. L'efficacia di filtrazione minima richiesta è del 99% come precisato con riferimento al testo DOP in cui è utilizzato un aerosol con particelle aventi diametro di 0,3 mm.

     9. Pesatura.

     9.1. La pesatura deve essere effettuata con una bilancia appropriata ad alta precisione.

     9.2. Per ottenere la precisione richiesta per la pesatura è indispensabile effettuare un condizionamento rigoroso dei filtri prima e dopo il prelievo.

     10. Presentazione dei risultati.

     Nel presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolto e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati.

     Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura [273 K] e di pressione [101,3 Kpa].

     II. Metodo di conteggio delle fibre

     Qualora si ricorra a procedure di conteggio delle fibre, per verificare il rispetto del valore limite, può essere applicato un fattore di conversione di 2 fibre/ml per 0,1 mg/m3 di polvere d'amianto.

     Per fibra si intende un qualsiasi oggetto di lunghezza superiore a 5 micron, di larghezza inferiore a 3 mm, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1, che possa essere contato con un microscopio ottico a contrasto di fase usando il metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria.

     Il metodo di conteggio delle fibre dovrà rispondere ai requisiti seguenti:

     1. Il metodo dovrà consentire di misurare la concentrazione di fibre conteggiabili nei gas emessi. L'autorità di controllo deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: si dovrà tuttavia procedere alla misurazione almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.

     2. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.

     3. Scelta del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possono influenzare negativamente il profilo di flusso.

     4. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.

     5. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche la concentrazione di vapore acqueo per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.

     6. Condizioni generali della procedura di prelievo. La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che le fibre di amianto conteggiabili contenute nella polvere trattenuta dal filtro siano misurate.

     6.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata una prova di impermeabilità onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1% del flusso normale di prelievo.

     6.2. Il prelievo dei gas emessi avviene all'interno del condotto di emissione in condizioni isocinetiche.

     6.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalle dimensioni della manichetta di aspirazione utilizzata per il prelievo. La durata del prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che nel filtro di raccolta della sonda siano depositate da 100 a 600 fibre di amianto conteggiabile per mm2. Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.

     6.4. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni.

     7. Caratteristiche del filtro di raccolta della sonda.

     7.1. Per il metodo di conteggio delle fibre si utilizzano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrocellulosa) i cui pori abbiano una dimensione nominale di 5 mm con impresso un reticolo e con un diametro di 25 mm.

     7.2. Il filtro di raccolta della sonda ha un'efficacia di filtrazione pari almeno al 99% delle fibre di amianto conteggiabili.

     8. Conteggio delle fibre. Il metodo di conteggio delle fibre è conforme al metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria.

     9. Presentazione dei risultati. Nel presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso, uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura [273 K] e di pressione [101,3 Kpa].

 

 

ALLEGATO B

Scarico di effluenti liquidi

 

     Il metodo di analisi di riferimento per determinare la materia totale in sospensione (materia filtrabile ottenuta dal campione non precipitato) espressa in mg/l è la filtrazione su membrana di 0,45 mm con essiccazione a 105 5C e pesatura.

     I campioni prelevati debbono essere rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di 24 ore.

     Tale determinazione deve essere effettuata con una precisione di + 5% e un'esattezza di + 10%.