§ 52.4.23 – L. 1 ottobre 1951, n. 1140.
Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:01/10/1951
Numero:1140


Sommario
Art. 1.      Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i [...]
Art. 2.      Qualora successivamente alla liquidazione del trattamento di cui al precedente articolo risulti che il dipendente da una pubblica amministrazione sia vivente ed in [...]
Art. 3.      I dipendenti da imprese private dichiarati irreperibili, i quali successivamente alla entrata in vigore della presente legge risultino viventi ed idonei al lavoro, hanno [...]
Art. 4.      Tutte le provvidenze previste dalle norme vigenti in favore dei congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in [...]
Art. 5.      Qualora fuori delle ipotesi previste dall'art. 1 il dipendente da una Amministrazione pubblica o da una impresa privata sia scomparso per cause connesse allo stato di [...]


§ 52.4.23 – L. 1 ottobre 1951, n. 1140. [1]

Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.

(G.U. 10 novembre 1951, n. 259).

 

     Art. 1.

     Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorità militare.

     Dalla medesima data indicata nel comma precedente è liquidato agli aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio, ai soli fini della corresponsione della pensione, con gli assegni già corrisposti. La eccedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere recuperata.

 

          Art. 2.

     Qualora successivamente alla liquidazione del trattamento di cui al precedente articolo risulti che il dipendente da una pubblica amministrazione sia vivente ed in possesso dei requisiti prescritti per la permanenza in servizio, egli è riammesso in servizio con la ricostruzione della carriera sino alla data della riammissione, osservati i criteri dell'art. 6, commi secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ai fini giuridici ed economici, salvo conguaglio con il trattamento predetto.

     Se risulti invece che il dipendente si trovi in una delle condizioni previste per il collocamento a riposo, è collocato in tale posizione con decorrenza dalla data in cui si è verificata la condizione, con la ricostruzione della carriera sino a tale data, salvo il conguaglio di cui al precedente comma.

 

          Art. 3.

     I dipendenti da imprese private dichiarati irreperibili, i quali successivamente alla entrata in vigore della presente legge risultino viventi ed idonei al lavoro, hanno diritto alla riassunzione alle dipendenze dell'impresa dalla quale dipendevano al momento della dichiarazione di irreperibilità, sempre che il rapporto non fosse stagionale.

     Quando il contratto sia a termine, la sua decorrenza è sospesa.

     Quando il contratto sia a tempo indeterminato, l'impiegato riassunto non può essere licenziato prima che sia decorso un anno dalla riassunzione.

     Per ottenere la riassunzione il dipendente deve, a pena di decadenza, porsi a disposizione del datore di lavoro entro trenta giorni dalla data del rimpatrio. In mancanza, oppure quando il cittadino dichiarato irreperibile sia rimasto spontaneamente in territorio estero, resta ferma la cessazione del rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 1.

     Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data nella quale il dipendente si pone a disposizione del datore di lavoro.

 

          Art. 4.

     Tutte le provvidenze previste dalle norme vigenti in favore dei congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra.

 

          Art. 5.

     Qualora fuori delle ipotesi previste dall'art. 1 il dipendente da una Amministrazione pubblica o da una impresa privata sia scomparso per cause connesse allo stato di guerra, e non sia stato possibile conoscere se egli sia tuttora in vita nè accertarne il decesso, l'amministrazione o l'impresa interessata o gli aventi diritto possono chiedere al sindaco del luogo nel quale lo scomparso ha avuto l'ultima residenza nota che sia redatto un verbale di irreperibilità, agli effetti della risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

     Il sindaco redige il verbale di irreperibilità, dopo aver assunto le informazioni che ritenga necessarie. Nel verbale sono indicate le generalità dello scomparso, le circostanze di tempo e di luogo nelle quali la scomparsa è avvenuta, e l'amministrazione, l'impresa o la persona richiedente.

     Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3. La risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro decorre dalla data della scomparsa indicata nel verbale di irreperibilità.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.