§ 52.4.12 – D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 158.
Concessione di un contributo a carico dello Stato per la traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:21/03/1947
Numero:158


Sommario
Art. 1.      Per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra [...]
Art. 2.      Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Ministero della difesa entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 3.      Il contributo di cui al precedente art. 1 viene erogato in base a documenti che comprovino che la traslazione è stata effettuata
Art. 4.      Per le finalità di cui al presente decreto è stanziata nello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa la somma di cento milioni di lire ripartita negli [...]
Art. 5.      Con successivo provvedimento, da emanarsi subordinatamente agli accordi con gli Stati interessati, sarà regolata la concessione del contributo per la traslazione delle [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 52.4.12 – D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 158. [1]

Concessione di un contributo a carico dello Stato per la traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

(G.U. 4 aprile 1947, n. 78).

 

     Art. 1.

     Per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-1945, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione, è stabilito a carico dello Stato un contributo da L. 15.000 a L. 30.000.

     Il contributo è concesso, a domanda, agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge superstite, ai fratelli o sorelle dei Caduti, e la misura di esso è fissata, in rapporto alle condizioni economiche dei richiedenti ed alla ubicazione del luogo di destinazione della salma, dal commissario generale per le onoranze ai Caduti.

 

          Art. 2.

     Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Ministero della difesa entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Il contributo di cui al precedente art. 1 viene erogato in base a documenti che comprovino che la traslazione è stata effettuata.

 

          Art. 4.

     Per le finalità di cui al presente decreto è stanziata nello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa la somma di cento milioni di lire ripartita negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Con successivo provvedimento, da emanarsi subordinatamente agli accordi con gli Stati interessati, sarà regolata la concessione del contributo per la traslazione delle salme dall'estero e dal territorio delle colonie.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.