§ 52.4.9 – D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1945, n. 790.
Norme in favore dei militari prigionieri di guerra od internati raggiunti dai limiti di età o di permanenza di grado o nella carica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:19/10/1945
Numero:790


Sommario
Art. 1.      Durante l'attuale stato di guerra, e sino ad un anno dalla sua cessazione, è sospesa l'applicazione dei limiti di età o di permanenza massima di grado o nella carica, [...]
Art. 2.      I militari delle Forze armate prigionieri di guerra od internati, i quali cessano dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età o di permanenza massima di [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed ha effetto dall'11 giugno 1940


§ 52.4.9 – D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1945, n. 790. [1]

Norme in favore dei militari prigionieri di guerra od internati raggiunti dai limiti di età o di permanenza di grado o nella carica.

(G.U. 31 dicembre 1945, n. 156).

 

     Art. 1.

     Durante l'attuale stato di guerra, e sino ad un anno dalla sua cessazione, è sospesa l'applicazione dei limiti di età o di permanenza massima di grado o nella carica, previsti dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei militari delle Forze armate prigionieri di guerra od internati che, in conseguenza di tale loro condizione, non hanno potuto essere scrutinati o promossi.

     Qualora, però, il rientro in patria dei militari prigionieri di guerra od internati abbia luogo prima della scadenza del periodo indicato nel precedente comma, la sospensione dell'applicazione dei limiti di età o di permanenza massima di grado o nella carica è limitata sino all'esito definitivo del giudizio di avanzamento.

 

          Art. 2.

     I militari delle Forze armate prigionieri di guerra od internati, i quali cessano dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età o di permanenza massima di grado o nella carica, sono considerati, da tale data, trattenuti in temporaneo servizio attivo per tutto il tempo della prigionia o dell'internamento, salvo che essi non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 40 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 507.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed ha effetto dall'11 giugno 1940.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.