§ 52.3.28 – D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 618.
Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:10/08/1945
Numero:618


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per riacquistare la proprietà della nave gli interessati debbono rimettere, a propria cura e spese, la unità in perfetta efficienza e in condizioni di navigabilità, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Il riacquisto della proprietà della nave è soggetto alla imposta fissa di registro
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 52.3.28 – D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 618. [1]

Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono.

(G.U. 13 ottobre 1945, n. 123).

 

     Art. 1. [2]

     Per la durata della guerra e non oltre tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà al Ministero della marina mercantile ed al Ministero della difesa (Marina) di ritrasferire alle persone indicate nel comma seguente la proprietà delle navi mercantili, requisite o noleggiate rispettivamente dall'Amministrazione della Marina mercantile e da quella della Marina militare, che siano state affondate o danneggiate in misura tale che la riparazione dei danni subiti richiede una spesa almeno pari ai tre quarti del loro valore al momento del sinistro.

     Il trasferimento previsto nel comma precedente viene fatto, a richiesta, a coloro che abbiano abbandonato le navi predette allo Stato.

 

          Art. 2.

     Per riacquistare la proprietà della nave gli interessati debbono rimettere, a propria cura e spese, la unità in perfetta efficienza e in condizioni di navigabilità, entro il termine fissato dalla Amministrazione.

 

          Art. 3. [3]

     Per il riacquisto della proprietà delle navi di cui ai precedenti articoli, gli interessati debbono corrispondere allo Stato una somma uguale al 15% della indennità di perdita ad essi spettante ai termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modifiche o del contratto di noleggio e rimborsare le spese di recupero e di riparazione eventualmente sostenute dall'Amministrazione statale.

     La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siasi già addivenuto alla restituzione del relitto a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618.

 

          Art. 4.

     Il riacquisto della proprietà della nave è soggetto alla imposta fissa di registro.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1948, n. 668.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1948, n. 668.