§ 52.3.27 – D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 506.
Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:10/08/1945
Numero:506


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [1]


§ 52.3.27 – D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 506.

Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano.

(G.U. 4 settembre 1945, n. 106).

 

     Art. 1.

     Chiunque detenga beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e dichiarati privi di efficacia giuridica dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249, deve farne denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando locale dell'Arma dei carabinieri o, in mancanza di tali uffici, al sindaco del Comune entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Tale obbligo incombe ugualmente a chiunque detenga beni mobili o immobili, che siano stati oggetto di concessioni, alienazioni o altri atti di disposizione, che siano privi di efficacia giuridica, in base alle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo suddetto.

     Uguale obbligo è fatto a chiunque:

     a) sia pervenuto direttamente o indirettamente in possesso di beni mobili mediante asportazione violenta o fraudolenta o comunque arbitraria dalla sfera di pertinenza dei legittimi proprietari o possessori anche nel caso che detti beni siano stati abbandonati per sfuggire alla persecuzione politica nazi-fascista o per qualsiasi altra causa;

     b) sia pervenuto in possesso di beni mobili o immobili a seguito di espropriazione forzata a danno di perseguitati politici resisi assenti per sottrarsi a persecuzioni nazi-fasciste.

     Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

 

          Art. 2.

     Gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi locali dell'Arma dei carabinieri e il sindaco trasmettono le denunzie ricevute alle prefetture, le quali provvedono a renderle note mediante la loro pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

     Quando occorra provvedere alla custodia di beni, dei quali sia ignoto il proprietario, il pretore del luogo, su richiesta del prefetto, nomina con decreto un custode dei beni medesimi. Al custode si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 676 del codice di procedura civile.

 

          Art. 3. [1]

     Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denunzia prevista dall'art. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ove l'omissione risulti colposa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.


[1] Articolo così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.