§ 52.3.25 – D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 429.
Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:05/07/1945
Numero:429


Sommario
Art. 1.      Per l'impianto di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra, si [...]
Art. 2. 


§ 52.3.25 – D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 429. [1]

Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra.

(G.U. 9 agosto 1945, n. 95).

 

     Art. 1.

     Per l'impianto di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 comma primo, 3, 4 e 5 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896.

     La sistemazione e la manutenzione dei predetti cimiteri, comprese le piantagioni, l'erezione di monumenti, la vigilanza sanitaria, l'ordine e la chiusura dei cimiteri stessi, nonché la nomina dei custodi, possono essere affidati alle Amministrazioni comunali o anche ad Enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative sono convenute fra il Comune o l'Ente ed il Ministero dei lavori pubblici.

     Per la parte non regolata dalle disposizioni richiamate nel comma primo del presente articolo, sono osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

 

          Art. 2. [2]

     Alle spese di acquisto e di lavori occorrenti per la sistemazione delle aree cimiteriali, nonché alle spese di manutenzione, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 29 ottobre 1947, n. 1354.