§ 52.3.8 – L. 25 agosto 1940, n. 1304.
Facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di militarizzare, durante la guerra, il personale civile e salariato dipendente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:25/08/1940
Numero:1304


Sommario
Art. 1.      Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati delle amministrazioni della guerra, della marina, e dell'aeronautica, nonché i personali civili e salariati [...]
Art. 2.      Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreti dei [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, numero 2707
Art. 4.      Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare ai personali di cui al precedente art. 1, la presente [...]


§ 52.3.8 – L. 25 agosto 1940, n. 1304.

Facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di militarizzare, durante la guerra, il personale civile e salariato dipendente.

(G.U. 24 settembre 1940, n. 224).

 

     Art. 1.

     Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati delle amministrazioni della guerra, della marina, e dell'aeronautica, nonché i personali civili e salariati dello Stato in servizio nelle amministrazioni stesse possono, con disposizione del Ministro competente, essere assoggettati alla giurisdizione militare, a seconda delle funzioni che esercitano o dei comandi, enti, reparti o stabilimenti presso i quali prestano servizio.

     In tale posizione detti personali, nei rapporti tra loro ed i militari delle forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

     Ciascun Ministero militare fisserà le modalità per l'uso delle divise o distintivi da parte dei propri personali militarizzati con la presente legge.

 

          Art. 2.

     Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, numero 2707.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare ai personali di cui al precedente art. 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940.