§ 52.3.2 – R.D. 8 luglio 1938, n. 1415.
Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:08/07/1938
Numero:1415


Sommario
Art. 1.  Comandante supremo.
Art. 2.  Territorio dello Stato.
Art. 3.  Suddito nemico.
Art. 4.  Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 5.  Nazionalità delle persone giuridiche.
Art. 6.  Persone di nazionalità nemica.
Art. 7.  Deroga alle disposizioni sul trattamento delle persone di nazionalità nemica.
Art. 8.  Rappresaglia.
Art. 9.  Ritorsione.
Art. 10.  Autorità competente a ordinare la rappresaglia o la ritorsione.
Art. 11.  Dichiarazione dello stato di guerra.
Art. 12.  Territorio occupato.
Art. 13.  Navi e aeromobili in stato di guerra.
Art. 14.  Cessazione dello stato di guerra.
Art. 15.  Zona delle operazioni.
Art. 16.  Poteri civili del comandante supremo.
Art. 17.  Facoltà di emanare bandi.
Art. 18.  Pubblicazione dei bandi.
Art. 19.  Censura della stampa; censura o controllo dei mezzi di comunicazione.
Art. 20.  Disciplina delle telecomunicazioni e delle segnalazioni.
Art. 21.  Disciplina dei mezzi di trasporto.
Art. 22.  Sequestro, requisizione o confisca di mezzi di trasporto nemici.
Art. 23.  Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari neutrali.
Art. 24.  Requisizione di mezzi di trasporto neutrali non preveduti dall'articolo precedente.
Art. 25.  Legittimi belligeranti.
Art. 26.  Forze armate dello Stato italiano.
Art. 27.  Popolazione dei territori non occupati: leva in massa.
Art. 28.  Protezione dei privati.
Art. 29.  Illegittimi belligeranti.
Art. 30.  Persone al seguito delle forze armate operanti.
Art. 31.  Disposizioni generali.
Art. 32.  Nozione della spia di guerra.
Art. 33.  Trattamento della spia.
Art. 34.  Uso lecito dei mezzi bellici.
Art. 35.  Atti bellici vietati.
Art. 36.  Stratagemmi di guerra.
Art. 37.  Divieto di costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese.
Art. 38.  Discesa con paracadute.
Art. 39.  Cavi telegrafici e telefonici.
Art. 40.  Bombardamento di obiettivi militari.
Art. 41.  Bombardamento di abitati, di edifici e di fari.
Art. 42.  Divieto di bombardamento.
Art. 43.  Protezione dei servizi sanitari.
Art. 44.  Protezione di determinati edifici e di monumenti: segni distintivi.
Art. 45.  Cessazione della protezione.
Art. 46.  Città o località sanitarie o di sicurezza.
Art. 47.  Rispetto dei beni degli Stati neutrali.
Art. 48.  Investimento o assedio di una fortezza o di una località apprestata a difesa.
Art. 49.  Uscita dalla fortezza o dalla località assediata o investita.
Art. 50.  Preavviso di bombardamento.
Art. 51.  Mezzi batteriologici o chimici.
Art. 52.  Estensione del divieto a titolo di reciprocità.
Art. 53.  Determinazione dei mezzi batteriologici o chimici e limiti nel loro impiego.
Art. 54.  Territori nemici occupati.
Art. 55.  Ordine pubblico, leggi del paese occupato: diritti degli abitanti.
Art. 56.  Autorità e funzionari civili.
Art. 57.  Limiti dei poteri dell'autorità occupante.
Art. 58.  Proprietà privata.
Art. 59.  Beni immobili e aziende.
Art. 60.  Beni mobili.
Art. 61.  Beni degli enti locali.
Art. 62.  Requisizioni.
Art. 63.  Riscossione di tributi.
Art. 64.  Contribuzioni in denaro.
Art. 65.  Sanzioni collettive.
Art. 66.  Materiale ferroviario.
Art. 67.  Parlamentare.
Art. 68.  Rifiuto di ricevere il parlamentare.
Art. 69.  Presentazione del parlamentare.
Art. 70.  Intimazione di non avanzare.
Art. 71.  Cautele per il ricevimento del parlamentare.
Art. 72.  Abuso della qualità di parlamentare.
Art. 73.  Mezzi di trasporto del parlamentare.
Art. 74.  Autorità competente a concludere convenzioni militari.
Art. 75.  Delega per la conclusione delle convenzioni.
Art. 76.  Facoltà eccezionali dei comandanti di unità isolate.
Art. 77.  Forma delle convenzioni e provvedimenti per l'osservanza di esse.
Art. 78.  Nozioni ed effetti dell'armistizio.
Art. 79.  Poteri per la stipulazione dell'armistizio.
Art. 80.  Contenuto della convenzione d'armistizio.
Art. 81.  Violazione della convenzione.
Art. 82.  Atti di ostilità individuali.
Art. 83.  Sospensione d'armi.
Art. 84.  Nozione della capitolazione.
Art. 85.  Contenuto della convenzione di capitolazione.
Art. 86.  Trattamento delle forze che capitolano.
Art. 87.  Nozione e forma della salvaguardia.
Art. 88.  Nozione e forma del salvacondotto.
Art. 89.  Inefficacia e revoca della salvaguardia e del salvacondotto.
Art. 90.  Applicazione delle convenzioni internazionali.
Art. 91.  Applicazione delle convenzioni a condizioni di reciprocità.
Art. 92.  Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni.
Art. 93.  Assimilazione ai militari nazionali.
Art. 94.  Rispetto per i morti sul campo.
Art. 95.  Protezione dei servizi e personale sanitari; ministri del culto.
Art. 96.  Personale e materiale sanitari caduti in potere delle forze operanti.
Art. 97.  Associazione di assistenza ai feriti e malati nemici.
Art. 98.  Associazioni di soccorso autorizzate.
Art. 99.  Prigionieri di guerra; ostaggi.
Art. 100.  Persone al seguito delle forze nemiche.
Art. 101.  Applicazione delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra.
Art. 102.  Applicazione delle convenzioni a condizione di reciprocità.
Art. 103.  Atti giuridici.
Art. 104.  Liberazione dei prigionieri di guerra.
Art. 105.  Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni.
Art. 106.  Trattamento dei prigionieri di guerra.
Art. 107.  Evasione del prigioniero di guerra.
Art. 108.  Norme penali e disciplinari.
Art. 109.  Registri degli atti di morte e di nascita.
Art. 110.  Registri provvisori.
Art. 111.  Modelli e tenuta di registri.
Art. 112.  Funzioni di ufficiale di stato civile.
Art. 113.  Atti di morte e di nascita.
Art. 114.  Trasmissione delle copie degli atti.
Art. 115.  Rettifica degli atti.
Art. 116.  Atti di stato civile compilati per persone nemiche ovvero dal nemico per nazionali.
Art. 117.  Formazione dei testamenti.
Art. 118.  Consegna e trasmissione dei testamenti olografici.
Art. 119.  Riconoscimento e legittimazione di figli naturali.
Art. 120.  Procura a contrarre matrimonio civile.
Art. 121.  Procura a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico.
Art. 122.  Procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi dallo Stato.
Art. 123.  Altri atti giuridici.
Art. 124.  Verbale di irreperibilità.
Art. 125.  Autenticazione delle firme.
Art. 125 bis.  Perdita o scomparsa di navi o aeromobili.
Art. 125 ter.  Sopravvenuto accertamento di morte.
Art. 125 quater.  Autorità competente alla formazione degli atti.
Art. 125 quinquies.  Segnalazione di scomparsa di dipendenti da enti soppressi o disciolti.
Art. 126.  Copie e certificati.
Art. 127.  Esenzione dalla legalizzazione.
Art. 128.  Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione.
Art. 129.  Applicazione delle disposizioni del capo VII ai militari indigeni delle colonie.
Art. 130.  Sospensione dei termini.
Art. 131.  Disposizioni integrative.
Art. 132.  Legittimi belligeranti.
Art. 133.  Navi da guerra.
Art. 134.  Navi mercantili trasformate in navi da guerra.
Art. 135.  Armamento in corsa.
Art. 136.  Navi alleate.
Art. 137.  Operazioni di navi contro aeromobili.
Art. 138.  Obbligo dell'uso della bandiera in combattimento.
Art. 139.  Zone interdette alle operazioni belliche marittime.
Art. 140.  Uso di armi subacquee.
Art. 141.  Casi nei quali le navi mercantili possono essere attaccate.
Art. 142.  Navi mercantili scortate.
Art. 143.  Navi mercantili in prossimità di forze navali.
Art. 144.  Navi soggette a cattura e confisca.
Art. 145.  Navi esenti da cattura e confisca.
Art. 146.  Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra.
Art. 147.  Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra.
Art. 148.  Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra.
Art. 149.  Trattamento delle navi mercantili nemiche trattenute.
Art. 150.  Carattere nemico o neutrale della nave.
Art. 151.  Trasferimento di bandiera.
Art. 152.  Condizioni per la validità del trasferimento di bandiera.
Art. 153.  Prima concessione di bandiera.
Art. 154.  Merci nemiche o neutrali a bordo di navi.
Art. 155.  Merci a bordo di navi mercantili nemiche all'inizio della guerra.
Art. 156.  Merci non requisite, né sequestrate, né catturate, né confiscate.
Art. 157.  Carattere nemico o neutrale della merce.
Art. 158.  Trasferimento di proprietà della merce nemica.
Art. 159.  Cose costituenti contrabbando.
Art. 160.  Aggiunte alla lista delle cose costituenti contrabbando.
Art. 161.  Catturabilità del contrabbando in guerra.
Art. 162.  Accertamento dell'itinerario della nave.
Art. 163.  Cattura e confisca della nave che trasporta contrabbando.
Art. 164.  Contrabbando costituente meno della metà del carico.
Art. 165.  Spese sostenute per la nave rilasciata.
Art. 166.  Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando.
Art. 167.  Trattamento delle merci non confiscabili.
Art. 168.  Dichiarazione di blocco.
Art. 169.  Località che si possono bloccare.
Art. 170.  Effettività del blocco.
Art. 171.  Imparzialità nell'applicazione del blocco.
Art. 172.  Uscita delle navi neutrali.
Art. 173.  Navigazione delle navi da guerra neutrali.
Art. 174.  Permessi di entrata e di uscita di navi mercantili.
Art. 175.  Violazione di blocco.
Art. 176.  Sanzioni per la violazione di blocco.
Art. 177.  Limiti della cattura per violazione di blocco.
Art. 178.  Destinazione di una nave a un porto non bloccato.
Art. 179.  Casi di assistenza ostile.
Art. 180.  Sanzioni per l'assistenza ostile.
Art. 182.  Navi che possono eseguire la visita; luogo della visita; dirottamento.
Art. 183.  Istruzioni per la visita.
Art. 184.  Inosservanza di ordini: resistenza attiva alla visita.
Art. 185.  Mancanza o soppressione di carte o documenti di bordo.
Art. 186.  Messaggi trovati a bordo.
Art. 187.  Navi mercantili neutrali scortate.
Art. 188.  Verifica a bordo di navi mercantili neutrali scortate.
Art. 189.  Navi mercantili neutrali scortate dal nemico.
Art. 190.  Visita nei porti.
Art. 191.  Cattura.
Art. 192.  Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.
Art. 193.  Perdita per forza maggiore.
Art. 194.  Distruzione di nave nemica catturata.
Art. 195.  Distruzione di nave neutrale catturata.
Art. 196.  Doveri in caso di distruzione di nave catturata.
Art. 197.  Prelevamenti da nave catturata.
Art. 198.  Utilizzazione della nave catturata.
Art. 199.  Ripresa.
Art. 200.  Cessazione dell'esercizio del diritto di preda.
Art. 201.  Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.
Art. 202.  Prigionieri di guerra.
Art. 203.  Sudditi neutrali componenti l'equipaggio di navi mercantili nemiche.
Art. 204.  Richiesta di consegna di persone che si trovano a bordo.
Art. 205.  Resistenza attiva all'ordine di consegnare persone che si trovano a bordo.
Art. 206.  Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri, che non sono fatti prigionieri di guerra.
Art. 207.  Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra.
Art. 208.  Applicazione della legge penale.
Art. 209.  Corrispondenza; pacchi postali.
Art. 210.  Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura.
Art. 211.  Risarcimento per distruzione di navi o di merci.
Art. 212.  Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione.
Art. 213.  Custodia della preda.
Art. 214.  Confisca e rinvio al giudizio.
Art. 215.  Istanza di rilascio e istanza di promovimento di giudizio.
Art. 216.  Competenza dell'autorità consolare.
Art. 217.  Presunzione di legittimità della cattura e del sequestro.
Art. 218.  Costituzione del tribunale delle prede.
Art. 219.  Competenza del tribunale delle prede.
Art. 220.  Eccezione di incompetenza.
Art. 221.  Esclusione dei mezzi di impugnazione.
Art. 222.  Diritto applicabile.
Art. 223.  Sentenza del tribunale delle prede e suoi effetti.
Art. 224.  Effetti della confisca.
Art. 225.  Rilascio per provvedimento di governo.
Art. 226.  Norme di procedura.
Art. 227.  Cessazione del funzionamento del tribunale delle prede.
Art. 228.  Navigazione aerea: sospensione dei relativi accordi e della facoltà di sorvolo.
Art. 229.  Legittimi belligeranti.
Art. 230.  Aeromobili militari.
Art. 231.  Carattere nemico o neutrale dell'aeromobile.
Art. 232.  Aeromobili alleati.
Art. 233.  Operazioni di aeromobili contro navi.
Art. 234.  Operazioni lecite.
Art. 235.  Zone interdette alle operazioni belliche aeree.
Art. 236.  Aeromobili civili scortati.
Art. 237.  Aeromobili civili in prossimità di forze operanti.
Art. 238.  Uso di proiettili speciali.
Art. 239.  Aeromobili nemici soggetti a cattura e confisca.
Art. 240.  Aeromobili neutrali soggetti a cattura e confisca.
Art. 241.  Aeromobili esenti da cattura e confisca.
Art. 242.  Aeromobili civili nemici nel territorio dello Stato all'inizio della guerra.
Art. 243.  Aeromobili civili nemici entrati nel territorio dello Stato ignorando l'esistenza della guerra.
Art. 244.  Trattamento degli aeromobili civili nemici trattenuti.
Art. 245.  Trasferimento di nazionalità.
Art. 246.  Condizioni per la validità del trasferimento di nazionalità.
Art. 247.  Prima concessione di nazionalità.
Art. 248.  Merci nemiche o neutrali a bordo di aeromobili.
Art. 249.  Merci a bordo di aeromobili civili nemici all'inizio della guerra.
Art. 250.  Merci non requisite, né sequestrate, né catturate, né confiscate.
Art. 251.  Carattere nemico o neutrale della merce.
Art. 252.  Trasferimento di proprietà della merce nemica.
Art. 253.  Norme relative al contrabbando per via aerea.
Art. 254.  Catturabilità del contrabbando di guerra.
Art. 255.  Accertamento dell'itinerario dell'aeromobile.
Art. 256.  Cattura e confisca dell'aeromobile che trasporta contrabbando.
Art. 257.  Spese sostenute per l'aeromobile rilasciato.
Art. 258.  Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando.
Art. 259.  Trattamento delle merci non confiscabili.
Art. 260.  Casi di assistenza ostile.
Art. 261.  Scopo della visita; servizio postale.
Art. 262.  Formalità della visita.
Art. 263.  Resistenza attiva alla visita.
Art. 264.  Cattura.
Art. 265.  Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.
Art. 266.  Perdita per forza maggiore.
Art. 267.  Distruzione di aeromobile civile nemico catturato.
Art. 268.  Distruzione di aeromobile neutrale catturato.
Art. 269.  Distruzione di nave catturata da aeromobili.
Art. 270.  Doveri in caso di distruzione di aeromobile catturato.
Art. 271.  Cessazione dell'esercizio del diritto di preda.
Art. 272.  Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.
Art. 273.  Prigionieri di guerra.
Art. 274.  Equipaggio e passeggeri di aeromobili neutrali.
Art. 275.  Corrispondenza; pacchi postali.
Art. 276.  Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura.
Art. 277.  Risarcimento per distruzione di aeromobili o di merci.
Art. 278.  Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione.
Art. 279.  Giudizio delle prede aeronautiche.
Art. 280.  Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica.
Art. 281.  Divieto di esigere dai sudditi nemici servizi attinenti alla guerra.
Art. 282.  Divieto di entrata nel territorio dello Stato.
Art. 283.  Divieto di uscita dal territorio dello Stato.
Art. 284.  Internamento.
Art. 285.  Espulsione.
Art. 286.  Divieto od obbligo di soggiorno.
Art. 287.  Criteri da seguirsi per i provvedimenti concernenti i sudditi nemici.
Art. 288.  Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici.
Art. 289.  Trattamento dei sudditi nemici internati.
Art. 290.  Inammissibilità di ricorso.
Art. 291.  Caso di inapplicabilità delle norme di questo capo.
Art. 292.  Beni dello Stato nemico soggetti a confisca.
Art. 293.  Beni dello Stato nemico, dei quali può essere ordinata la confisca.
Art. 294.  Requisizione dei beni nemici.
Art. 295.  Sequestro dei beni nemici.
Art. 296.  Decreto di sequestro e nomina del sequestratario.
Art. 297.  Compenso al sequestratario.
Art. 298.  Notificazione e trascrizione del decreto di sequestro.
Art. 299.  Attribuzioni del sequestratario.
Art. 300.  Vendita dei beni sequestrati.
Art. 301.  Depositi di titoli sottoposti a sequestro.
Art. 302.  Prelevamento delle somme e dai valori depositati.
Art. 303.  Spese di gestione anticipate dallo Stato.
Art. 304.  Crediti garantiti dai beni sequestrati.
Art. 305.  Procedure esecutive e provvedimenti cautelari sui beni sequestrati.
Art. 306.  Comunicazione preventiva al proprietario della vendita dei beni sequestrati o della procedura esecutiva.
Art. 307.  Prelevamenti a favore degli aventi diritto sui beni sequestrati.
Art. 308.  Non retroattività dei provvedimenti di revoca del sequestro.
Art. 309.  Denuncia dei debiti privati verso persone di nazionalità nemica.
Art. 310.  Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei crediti di persone di nazionalità nemica.
Art. 311.  Sospensione di pagamenti.
Art. 312.  Nullità del trasferimento di beni nemici.
Art. 313.  Sospensione della protezione delle privative industriali.
Art. 314.  Decreto di sindacato e nomina del sindacatore.
Art. 315.  Attribuzione del sindacatore.
Art. 316.  Revoca del sindacato.
Art. 317.  Sequestro dell'azienda.
Art. 318.  Attribuzioni del sequestratario dell'azienda.
Art. 319.  Sostituzione dei sindacatori e dei sequestratari.
Art. 320.  Liquidazione dell'azienda.
Art. 321.  Pubblicazione dei provvedimenti riflettenti il sindacato o il sequestro.
Art. 322.  Ricorso al Duce.
Art. 323.  Istituzione di speciali organi amministrativi o giurisdizionali.
Art. 324.  Divieto di commercio con il nemico.
Art. 325.  Divieto di commercio con persone sospette: lista nera.
Art. 326.  Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio.
Art. 327.  Divieto di rimessa all'estero di denaro o valori a favore di persone di nazionalità nemica.
Art. 328.  Divieto di pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica.
Art. 329.  Deposito di somme o valori dovuti a persone di nazionalità nemica.
Art. 330.  Versamenti e consegne fatti al sequestratario.
Art. 331.  Deroga al divieto di pagamento.
Art. 332.  Contratti nulli.
Art. 333.  Risoluzione di contratti.
Art. 334.  Criteri per il giudizio sugli effetti di contratti risoluti o mantenuti.
Art. 335.  Importazione o esportazione di titoli.
Art. 336.  Deroga ai divieti preveduti dai capi II e III.
Art. 337.  Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni.
Art. 338.  Trasmissione o trasporto abusivo di corrispondenza.
Art. 339.  Costruzione, importazione o commercio abusivo di apparecchi radioelettrici.
Art. 340.  Uso indebito di apparecchi per radioaudizioni.
Art. 341.  Stabilimento o esercizio abusivo di impianti telegrafici, telefonici e simili.
Art. 342.  Segnalazioni abusive.
Art. 343.  Uso indebito di segnali di soccorso.
Art. 344.  Attività dannosa ai servizi postali o delle telecomunicazioni.
Art. 345.  Distruzione o sabotaggio di cose destinate ai servizi postali o delle telecomunicazioni.
Art. 346.  Inosservanza di norme relative al trattamento dei sudditi nemici.
Art. 347.  Omessa denuncia o falsa indicazione di debiti verso persone di nazionalità nemica.
Art. 348.  Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persone di nazionalità nemica.
Art. 349.  Illecita alienazione di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica.
Art. 350.  Rifiuto di far esaminare dal sindacatore libri o atti dell'azienda. False indicazioni.
Art. 351.  Rifiuto di fornire informazioni ai sindacatori. Informazioni mendaci.
Art. 352.  Commercio con il nemico.
Art. 353.  Illecita importazione, transito, esportazione di merci nemiche o destinate a persone, con le quali è proibito il commercio.
Art. 354.  Illecita rimessa all'estero di denaro o di valori.
Art. 355.  Illeciti pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica.
Art. 356.  Illecita introduzione o spedizione di titoli, cedole, obbligazioni o azioni italiane.
Art. 357.  Confisca di merci, titoli o valori indebitamente pervenuti o spediti.
Art. 358.  Applicazione della legge penale comune o militare.
Art. 359.  Sospensione facoltativa dell'applicazione delle norme giuridiche relative alla cittadinanza o alla sudditanza.
Art. 360.  Applicazione ad altri legittimi belligeranti delle disposizioni relative alle forze armate.
Art. 361.  Applicabilità di disposizioni della legge di guerra in relazione all'appartenenza alle varie forze armate dello Stato.
Art. 362.  Emanazione dei decreti reali.
Art. 363.  Pubblicazione di provvedimenti nelle colonie e nei possedimenti.
Art. 364.  Entrata in vigore dei provvedimenti emanati in applicazione della legge di guerra.


§ 52.3.2 – R.D. 8 luglio 1938, n. 1415.

Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità.

(G.U. 25 settembre 1938, n. 211, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Sono approvati gli uniti testi della legge di guerra (allegato A) e della legge di neutralità (allegato B), visti, d'ordine nostro, dal Duce, primo ministro segretario di Stato.

 

 

     Articolo 2.

     L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra è ordinata con decreto reale, quando lo Stato italiano è in guerra con un altro Stato.

     L'applicazione della legge di guerra può essere limitata a uno o più territori determinati.

 

     Articolo 3.

     L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra può essere ordinata nei modi e con gli effetti indicati nell'articolo precedente, se è ritenuto necessario nell'interesse dello Stato, ancorché lo Stato italiano non sia in guerra con un altro Stato.

     Con il decreto reale, con il quale è ordinata l'applicazione della legge di guerra a sensi del comma precedente, o con altro successivo, sono stabilite le norme di attuazione di detta legge, in rapporto alle particolari circostanze di fatto, che hanno determinato l'emanazione del decreto stesso.

 

     Articolo 4.

     Qualora un pericolo esterno, grave e imminente minacci una parte del territorio del regno, delle colonie o dei possedimenti italiani, l'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate, dislocate nella parte medesima, può ordinare che in essa sia applicata la legge di guerra, in tutto o in parte.

     La stessa facoltà compete all'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate dislocate in una colonia o possedimento italiano, qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci l'una o l'altro o parte di essi.

     Il provvedimento, che ordina l'applicazione della legge di guerra a norma dei commi precedenti, è pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti.

     Qualora sia stata ordinata l'applicazione delle legge di guerra, in tutto o in parte, a norma del primo e del secondo comma, l'autorità in essi indicata assume, nel territorio minacciato, anche i poteri civili, se non è già investita, e ha facoltà di emanare bandi, che hanno valore di legge.

 

     Articolo 5.

     I provvedimenti e le misure, che secondo la legge di guerra spettano per il regno al ministro per l'interno, sono adottati per le colonie dal ministro per l'A. O. I. e per i possedimenti italiani da quello per gli affari esteri.

     Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il ministro per l'Africa italiana ha facoltà di delegare il competente governatore generale ed il ministro per gli affari esteri il governatore dei possedimenti italiani [1].

     Il provvedimento che, a norma di alcuno degli art. 2, 3 e 4, ordina l'applicazione della legge di guerra nelle colonie o nei possedimenti italiani, determina le autorità competenti ad adottare, per detti territori, gli altri provvedimenti e misure preveduti dalla legge stessa.

 

     Articolo 6.

     L'applicazione della legge di guerra, ordinata a norma degli articoli precedenti, si estende di diritto al territorio occupato dalle forze armate dello Stato, salvo che il provvedimento che ordina l'applicazione disponga altrimenti.

 

     Articolo 7.

     In quanto le violazioni delle disposizioni della legge di guerra costituiscano reati diversi da quelli preveduti dagli art. 337 e 358 delle legge stessa, l'emanazione dei provvedimenti contemplati negli art. 2, 3 e 4, di questo decreto, salvo che detti provvedimenti dispongano altrimenti, e ancorché non sia dichiarato lo stato di guerra, importa l'applicazione, per le violazioni stesse, ovunque commesse, delle disposizioni della legge penale militare o di altra legge penale, che le prevede per il tempo di guerra.

 

     Articolo 8.

     La cessazione totale o parziale, dell'applicazione della legge di guerra è ordinata con decreto reale.

     Nel caso preveduto dall'art. 4, la cessazione può essere ordinata anche dall'autorità ivi indicata, con provvedimento pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti.

 

     Articolo 9.

     La legge di neutralità si applica nel caso di una guerra nella quale lo Stato italiano sia neutrale.

     Fuori del caso preveduto dal comma precedente, l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di neutralità può essere ordinata, quando particolari situazioni internazionali lo richiedano.

     L'applicazione della legge di neutralità e la cessazione della sua applicazione sono ordinate con decreto reale.

 

     Articolo 10.

     I decreti reali preveduti dagli articoli precedenti sono emanati su proposta del Duce, sentito il consiglio dei ministri, di concerto, qualora essi debbano avere effetto nelle colonie o nei possedimenti italiani, con il ministro per l'A.O.I. e con quello per gli affari esteri.

     I decreti stessi e i provvedimenti indicati nell'art. 4 e nel secondo comma dell'art. 8 sono obbligatori dal momento della loro pubblicazione, salvo che in essi sia diversamente stabilito.

 

     Articolo 11.

     Il governo del Re è autorizzato a emanare:

     1) le norme concernenti le requisizioni dei beni immobili e mobili, delle invenzioni, dei servizi individuali o collettivi e le sanzioni penali per le infrazioni delle norme stesse;

     2) le norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede;

     3) i provvedimenti preveduti dalle leggi di guerra e di neutralità, che riterrà necessario predisporre.

 

     Articolo 12.

     E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute in questo decreto e negli allegati A e B, o con esse incompatibile.

 

 

Allegato A

 

LEGGE DI GUERRA

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

DELLA LEGGE DI GUERRA, IN GENERALE,

E DELLA SUA APPLICAZIONE

 

Art. 1. Comandante supremo.

     Agli effetti di questa legge, è comandante supremo colui che è investito del comando di tutte le forze armate operanti.

 

     Art. 2. Territorio dello Stato.

     Agli effetti di questa legge, per territorio dello Stato si intende qualsiasi territorio comunque soggetto alla sovranità dello Stato italiano, comprese le acque territoriali con il loro fondo marino e lo spazio aereo sovrastante.

 

     Art. 3. Suddito nemico.

     Agli effetti di questa legge, è considerato suddito nemico:

     1) colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorché possieda in pari tempo la nazionalità di altro Stato estero [2];

     2) colui che, posteriormente all'applicazione della legge stessa, acquista la nazionalità dello Stato nemico, ancorché possieda in pari tempo la nazionalità italiana o quella di altro Stato;

     3) l'apolide, che abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalità di uno Stato nemico, o che sia nato da genitori che posseggano o abbiano posseduto la nazionalità nemica, ovvero che abbia la residenza in territorio nemico;

     4) la moglie di colui che è considerato suddito nemico a norma dei numeri precedenti, a meno che essa, al momento dell'applicazione di questa legge, possieda la nazionalità italiana.

 

     Art. 4. Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.

     Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano:

     1) a colui che, a seguito di concessione o autorizzazione, abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana posteriormente all'applicazione di questa legge;

     2) a colui che, posteriormente all'applicazione di questa legge, presti servizio nelle forze armate dello Stato italiano.

 

     Art. 5. Nazionalità delle persone giuridiche.

     Agli effetti di questa legge, le persone giuridiche sono considerate di nazionalità nemica:

     1) quando posseggano la nazionalità dello Stato nemico a termini delle leggi di questo;

     2) quando in esse abbiano comunque interessi prevalenti sudditi nemici.

 

     Art. 6. Persone di nazionalità nemica.

     Sotto la denominazione di persone di nazionalità nemica questa legge comprende le persone fisiche considerate sudditi nemici a norma dell'art. 3 e le persone giuridiche considerate di nazionalità nemica a norma dell'art. 5.

 

     Art. 7. Deroga alle disposizioni sul trattamento delle persone di nazionalità nemica. [3]

     Con decreto reale, su proposta del Duce del fascismo, Capo del governo, di concerto con il ministro per gli affari esteri, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica siano applicate a persone o a determinate categorie di persone che, sebbene non comprese fra quelle indicate nell'art. 3 di questa legge, abbiano o abbiano avuto la nazionalità dello Stato nemico.

     Con provvedimento del Duce del fascismo, Capo del governo, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone fra quelle indicate negli articoli 3 e 5.

 

     Art. 8. Rappresaglia.

     L'osservanza di obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, anche in deroga a questa o ad altra legge, nei confronti del belligerante nemico, che non adempie, in tutto o in parte, a detti obblighi.

     La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi, sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti, sia con atti di natura diversa.

     Non può esser sospesa, a norma del primo comma, l'osservanza di disposizioni emanate per l'adempimento di convenzioni internazionali, che escludono espressamente la rappresaglia.

 

     Art. 9. Ritorsione.

     L'osservanza di norme giuridiche emanate indipendentemente da obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di ritorsione, nei confronti del belligerante nemico, che non si conformi a principii analoghi a quelli ai quali si ispirano dette norme.

 

     Art. 10. Autorità competente a ordinare la rappresaglia o la ritorsione.

     La rappresaglia o la ritorsione è ordinata con provvedimenti del Duce o dell'autorità da questo delegata.

     Gli atti di rappresaglia o di ritorsione, in quanto consistano in operazioni belliche, possono essere disposti anche dal comandante supremo, o, quando sia necessaria un'azione immediata ed esemplare, da ogni altro comandante.

 

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE

E DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA

 

     Art. 11. Dichiarazione dello stato di guerra.

     Con il provvedimento, con il quale è ordinata l'applicazione delle disposizioni di questa legge, o con altro separato, può essere dichiarato in stato di guerra, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra e a ogni altro effetto di legge, tutto il territorio, al quale si estende l'applicazione delle disposizioni suddette, o una o più parti di esso.

 

     Art. 12. Territorio occupato.

     Il territorio nemico occupato dalle forze armate italiane è considerato in stato di guerra.

     Lo stato di guerra è notificato alla popolazione dal comandante delle forze occupanti nei modi da esso stabiliti, e, rispetto a detta popolazione, ha inizio dal momento della notificazione.

 

     Art. 13. Navi e aeromobili in stato di guerra.

     Le navi e gli aeromobili sono considerati in stato di guerra, qualunque sia il luogo ove si trovano, a partire dal giorno in cui ne è stata ordinata la mobilitazione, o comunque dal giorno in cui sono destinati a operazioni di guerra.

     La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente agli enti, comandi, reparti e servizi delle forze armate dello Stato di cui sia stata ordinata la mobilitazione o comunque la destinazione ad operazioni di guerra [4].

 

     Art. 14. Cessazione dello stato di guerra.

     La cessazione, generale o parziale, dello stato di guerra è dichiarata dalla stessa autorità e con le stesse forme stabilite per ordinare la cessazione dell'applicazione di questa legge.

 

Capo III

DELLA ZONA DELLE OPERAZIONI

E DEI POTERI DELL'AUTORITA' MILITARE NELLA ZONA STESSA

 

     Art. 15. Zona delle operazioni.

     Il comandante supremo, con provvedimento da notificarsi alla popolazione nei modi in esso stabiliti, determina quale parte del territorio in stato di guerra è zona delle operazioni.

     Il territorio nemico occupato dalle forze armate italiane è considerato zona delle operazioni.

 

     Art. 16. Poteri civili del comandante supremo.

     Il comandante supremo, nella zona delle operazioni, assume anche i poteri civili.

 

     Art. 17. Facoltà di emanare bandi.

     Il comandante supremo ha facoltà di emanare bandi.

     La facoltà di emanare bandi può essere delegata dal comandante supremo ai comandanti di grandi unità terrestri, navali, aeronautiche o di piazze forti.

     La facoltà di emanare bandi spetta di diritto ai comandanti indicati nel comma precedente, i quali non abbiano la possibilità di comunicare con il comandante supremo. In questo caso, se più forze armate cooperano alle operazioni, la facoltà di emanare bandi spetta all'autorità, che ha l'alta direzione delle operazioni stesse.

     I bandi, emanati a norma dei commi precedenti, hanno valore di legge nella zona delle operazioni e nei limiti del comando dell'ufficiale che li ha emanati.

     Restano fermi i maggiori poteri attribuiti al comandante supremo, relativamente alla emanazione dei bandi, dalla legge penale militare di guerra.

 

     Art. 18. Pubblicazione dei bandi.

     Il bando determina i modi della sua pubblicazione. Esso diviene immediatamente obbligatorio dal momento di detta pubblicazione, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito.

 

CAPO IV

DEI POTERI DEL GOVERNO

RELATIVAMENTE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE

 

     Art. 19. Censura della stampa; censura o controllo dei mezzi di comunicazione.

     Con decreto reale, può ordinarsi che siano sottoposti:

     1) a visto preventivo dell'autorità politica ogni pubblicazione eseguita con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione;

     2) a censura o a controllo la corrispondenza postale e le comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e di qualsiasi altra specie.

     La corrispondenza degli agenti diplomatici e consolari è regolata dalle disposizioni vigenti e dalle altre che possono essere emanate con il decreto reale indicato nel comma precedente, o con altro successivo.

 

     Art. 20. Disciplina delle telecomunicazioni e delle segnalazioni.

     Con decreto reale, può essere ordinato:

     1) che siano sospesi, limitati o comunque modificati i servizi delle telecomunicazioni interne o con l'estero;

     2) che siano sottoposti a sorveglianza, sospesi o assunti direttamente dallo Stato i servizi delle telecomunicazioni gestiti da enti, società o privati;

     3) che sia limitato, sospeso o assunto direttamente dallo Stato il servizio delle radioaudizioni circolari, o siano adottate, per gli impianti riceventi, le misure rese necessarie dalle circostanze;

     4) che siano vietati o limitati la costruzione, la vendita, l'acquisto o l'uso di apparecchi o materiali radioelettrici di qualsiasi specie;

     5) che sia vietata o limitata l'importazione dall'estero di apparecchi o materiali radioelettrici;

     6) che siano sospesi o limitati i servizi delle segnalazioni marittime o aeronautiche.

 

     Art. 21. Disciplina dei mezzi di trasporto.

     Con decreto del Duce, possono essere adottati i provvedimenti necessari per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto di ogni genere e per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi. Nello stesso modo, possono altresì modificarsi le disposizioni, che regolano il trasporto delle persone e delle cose, e può sospendersene l'applicazione.

 

     Art. 22. Sequestro, requisizione o confisca di mezzi di trasporto nemici.

     Salve le disposizioni del titolo II, i mezzi di trasporto terrestri, fluviali e lacuali, appartenenti allo Stato nemico, sono soggetti a confisca.

     I mezzi di trasporto, appartenenti a persone di nazionalità nemica, possono essere requisiti, contro equo compenso, o sequestrati, e, qualora siano adibiti a pubblico servizio nello Stato nemico, sono soggetti a confisca.

     I mezzi di trasporto marittimi e aerei sono soggetti, rispettivamente, alle disposizioni dei titoli III e IV.

 

     Art. 23. Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari neutrali.

     I materiali ferroviari provenienti da territorio neutrale, appartenenti allo Stato stesso o a privati, e riconoscibili come tali, possono essere, contro compenso, requisiti o utilizzati nel caso di imperiose esigenze e nella misura da queste richiesta.

     Essi sono rinviati, appena possibile, nel paese di origine.

 

     Art. 24. Requisizione di mezzi di trasporto neutrali non preveduti dall'articolo precedente.

     Le navi e gli aeromobili neutrali che si trovano nei porti e negli aerodromi nazionali, possono essere, contro compenso, requisiti solo per imperiose esigenze e nella misura da queste richiesta.

     La stessa disposizione si applica per ogni altro mezzo non ferroviario di trasporto, appartenente a uno Stato neutrale o ad altra persona neutrale, che si trovi nel territorio dello Stato.

 

TITOLO II

DELLE OPERAZIONI BELLICHE

 

CAPO I

DEI BELLIGERANTI

 

SEZIONE 1

DEI LEGITTIMI BELLIGERANTI

 

     Art. 25. Legittimi belligeranti.

     Sono legittimi belligeranti coloro che appartengono alle forze armate di uno Stato, ivi comprese le milizie e i corpi volontari, che le costituiscono o ne fanno parte.

     Sono legittimi belligeranti anche gli appartenenti a milizie o corpi volontari diversi da quelli indicati nel comma precedente, purché operino a favore di uno dei belligeranti, siano sottoposti a un capo per essi responsabile, indossino una uniforme, o siano muniti di un distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza, portino apertamente le armi, e si attengano alle leggi e agli usi della guerra.

 

     Art. 26. Forze armate dello Stato italiano.

     Appartengono alle forze dello Stato italiano:

     1) i militari del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica, della regia guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonché chiunque, a norma di legge, acquisti la qualità di militare;

     2) i militarizzati, gli assimilati ai militari e gli appartenenti a corpi civili militarmente ordinati, se sono inquadrati nelle forze armate indicate nel n. 1 e muniti dei distintivi prescritti.

 

     Art. 27. Popolazione dei territori non occupati: leva in massa.

     La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le forze d'invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi nel modo indicato nell'art. 25, è considerata come legittimo belligerante, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

 

     Art. 28. Protezione dei privati.

     In quanto la legge non disponga diversamente, i privati che non compiano atti di ostilità, ancorché si trovino al seguito delle forze, delle milizie o dei corpi indicati nell'articolo 25, devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza della persona, l'inviolabilità della proprietà e il godimento e l'esercizio di ogni altro loro diritto.

 

     Art. 29. Illegittimi belligeranti.

     Le persone non considerate legittimi belligeranti a norma degli art. 25 e 27, che compiono atti di ostilità, sono puniti a termini della legge penale di guerra.

 

     Art. 30. Persone al seguito delle forze armate operanti.

     Gli ufficiali di potenze neutrali regolarmente accreditati presso il comando supremo, i giornalisti e ogni altra persona investita di speciali incarichi, possono seguire le forze armate operanti, con l'autorizzazione del comandante supremo e purché osservino le condizioni da questo stabilite.

     L'autorizzazione alle persone indicate nel precedente comma può essere subordinata al controllo della loro corrispondenza da parte dell'autorità militare.

     L'autorizzazione diviene di diritto inefficace, qualora il titolare non ottemperi alle condizioni impostegli.

     L'autorizzazione può essere inoltre in ogni tempo revocata. La revoca è comunicata all'interessato.

 

SEZIONE 2

DELLO SPIONAGGIO DI GUERRA

 

     Art. 31. Disposizioni generali.

     Quando si tratti di fatti costituenti spionaggio, commessi da stranieri nella zona delle operazioni, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

 

     Art. 32. Nozione della spia di guerra.

     E' considerato spia soltanto chi, clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o tenta di raccogliere, col proposito di comunicarle al nemico, informazioni che comunque possano riuscire utili a questo o che si riferiscano alle operazioni militari.

     Non sono considerati spie il militare non travestito, che raccoglie informazioni, e chiunque nell'adempimento del suo ufficio trasmette apertamente notizie alle proprie forze armate.

 

     Art. 33. Trattamento della spia.

     La spia, ancorché colta in flagranza, è punita a norma della legge penale, previo regolare giudizio.

     La spia, catturata dopo aver raggiunto le proprie forze armate, è considerata prigioniero di guerra.

 

CAPO II

DEGLI ATTI DI OSTILITA'

 

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 34. Uso lecito dei mezzi bellici.

     L'uso di mezzi bellici è lecito solo fra coloro che hanno la qualità di legittimi belligeranti.

 

     Art. 35. Atti bellici vietati.

     L'uso della violenza in guerra è lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui è giustificato dalle necessità militari e non contrario all'onore militare.

     Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili.

     E' proibito:

     1) adoperare veleni e armi avvelenate;

     2) usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi e non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione;

     3) sparare contro i naufraghi del mare o dell'aria;

     4) dichiarare che non si dà quartiere;

     5) impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o controaereo;

     6) impiegare pallottole, che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non copre perfettamente l'anima, o sul quale sono praticate incisioni;

     7) saccheggiare le località, ancorché prese d'assalto;

     8) distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che ciò sia fatto per imperiose necessità di guerra, e salve le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.

 

     Art. 36. Stratagemmi di guerra.

     Gli stratagemmi di guerra e l'impiego di mezzi atti a procurarsi informazioni concernenti il nemico sono considerati leciti.

     E' però proibito:

     1) usare indebitamente la bandiera parlamentare e i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedali e degli aeromobili sanitari;

     2) usare bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.

 

     Art. 37. Divieto di costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese.

     E' proibito costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese, o a favorirne l'esecuzione col prestare servizio di guida alle forze armate nazionali, col dare informazioni sulla situazione militare e sui mezzi di difesa del nemico, o in qualsiasi altro modo.

     La disposizione del comma precedente non si applica ai sudditi nemici, che possiedono in pari tempo la nazionalità italiana, o che comunque siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.

 

     Art. 38. Discesa con paracadute.

     E' lecito aprire il fuoco contro i nemici, che, fuori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa.

 

     Art. 39. Cavi telegrafici e telefonici.

     I cavi telegrafici e telefonici, che mettono in comunicazione territori nemici od occupati dalle forze armate nemiche, sono soggetti a tutti gli atti di guerra.

     I cavi, che mettono in comunicazione i territori suddetti col territorio neutrale, sono anch'essi soggetti a tutti gli atti di guerra in caso di assoluta necessità, o quando ricorrano motivi per ritenere che siano utilizzati dal nemico per operazioni di guerra.

 

SEZIONE 2

DEL BOMBARDAMENTO

 

     Art. 40. Bombardamento di obiettivi militari.

     E' lecito il bombardamento diretto contro obiettivi nemici, la cui distruzione, totale o parziale, torni a vantaggio delle operazioni militari, e in particolare, contro le forze armate e gli accantonamenti militari, le opere e gli stabilimenti militari, le opere e gli apprestamenti per la difesa, i depositi di armi e di materiale bellico, le navi da guerra e gli aeromobili militari, nonché i depositi, le officine, le installazioni, le vie e i mezzi di comunicazione atti a essere utilizzati per i bisogni delle forze armate.

 

     Art. 41. Bombardamento di abitati, di edifici e di fari.

     Nel teatro della guerra terrestre e sul litorale marittimo è anche lecito bombardare città, villaggi, abitazioni ed edifici, quando esiste una ragionevole presunzione che vi siano apprestamenti militari d'importanza tale da giustificare il bombardamento. Tale facoltà non può essere esercitata, se non tenendo conto del danno, al quale viene esposta la popolazione civile.

     Possono altresì essere bombardati i fari, i radiofari e ogni altra installazione di segnalamento marittimo o aeronautico, salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.

 

     Art. 42. Divieto di bombardamento.

     Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, è in ogni caso proibito.

 

     Art. 43. Protezione dei servizi sanitari.

     Le formazioni sanitarie mobili, gli stabilimenti fissi del servizio sanitario, le navi-ospedale, le navi ospedaliere e gli aeromobili sanitari addetti al servizio militare devono essere rispettati e protetti.

     Le formazioni, gli stabilimenti, le navi e gli aeromobili protetti a norma del comma precedente, devono essere muniti dei segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali, facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata.

 

     Art. 44. Protezione di determinati edifici e di monumenti: segni distintivi.

     Durante il bombardamento deve essere presa ogni misura per evitare, in quanto è possibile, danni agli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, nonché ai monumenti storici, agli ospedali civili e ad altri centri di raccolta di malati e di feriti.

     Gli edifici, i monumenti e i luoghi predetti devono essere muniti di segni distintivi facilmente visibili a grande distanza e a quota elevata.

     Con decreto del Duce, sono determinati i segni, che devono essere adoperati nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate.

     I segni distintivi devono essere comunicati preventivamente al nemico.

 

     Art. 45. Cessazione della protezione.

     La protezione preveduta dagli art. 43 e 44 cessa, se le formazioni, gli stabilimenti, le navi-ospedale, le navi ospedaliere, gli aeromobili. gli edifici e i luoghi ivi indicati vengono usati per scopi diversi da quelli cui sono destinati.

 

     Art. 46. Città o località sanitarie o di sicurezza.

     Con decreto reale possono essere emanate norme al fine di garantire, a condizione di reciprocità, il rispetto e la protezione di città o località esclusivamente destinate ai servizi sanitari o al ricovero della popolazione civile.

 

     Art. 47. Rispetto dei beni degli Stati neutrali.

     I beni degli Stati neutrali e le sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari devono essere, per quanto è possibile, rispettati, purché non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale visibile a grande distanza e a quota elevata.

 

     Art. 48. Investimento o assedio di una fortezza o di una località apprestata a difesa.

     In caso di investimento o assedio di una fortezza o di una località comunque apprestata a difesa, il comandante delle forze attaccanti può impedire l'uscita dei non combattenti.

     Salve imperiose esigenze, il comandante deve consentire l'uscita ai sudditi di Stati neutrali, alle condizioni che egli ritiene di stabilire. In ogni caso, semprechè non siano in corso azioni di combattimento, il comandante non può vietare l'uscita agli agenti diplomatici o consolari neutrali, che ne facciano domanda.

 

     Art. 49. Uscita dalla fortezza o dalla località assediata o investita.

     Il comandante di una fortezza o di una località assediata o investita può vietare l'uscita di qualunque persona dalla fortezza o località medesima.

 

     Art. 50. Preavviso di bombardamento.

     Fuori dei casi di necessità delle operazioni militari, il comandante delle forze attaccanti, prima di intraprendere il bombardamento, deve fare quanto è possibile per darne comunicazione alle autorità locali.

 

SEZIONE 3

DELL'USO DI MEZZI BATTERIOLOGICI O CHIMICI

 

     Art. 51. Mezzi batteriologici o chimici.

     L'impiego di mezzi batteriologici, di gas asfissianti, tossici o simili, come pure di liquidi, materie o procedimenti analoghi, è vietato in conformità delle disposizioni internazionali vigenti.

 

     Art. 52. Estensione del divieto a titolo di reciprocità.

     Il divieto indicato dall'articolo precedente vale anche, a titolo di reciprocità, e indipendentemente dall'esistenza di convenzioni internazionali, verso i belligeranti, che dichiarino di non voler fare uso, ed effettivamente non facciano uso, dei mezzi enunciati nell'articolo stesso.

 

     Art. 53. Determinazione dei mezzi batteriologici o chimici e limiti nel loro impiego.

     Con provvedimenti emanati dal Duce, di concerto con i ministri interessati, sono stabilite:

     1) le norme per la determinazione dei mezzi indicati nell'art. 51;

     2) i limiti d'impiego dei mezzi suddetti, nei casi in cui non siano vietati a norma dei due articoli precedenti.

 

CAPO III

DELL'OCCUPAZIONE MILITARE DEL TERRITORIO NEMICO

 

     Art. 54. Territori nemici occupati.

     Si considerano occupati i territori nemici, sui quali l'autorità militare dello Stato è di fatto stabilita e in condizione di esercitarsi.

 

     Art. 55. Ordine pubblico, leggi del paese occupato: diritti degli abitanti.

     L'autorità militare, occupante adotta tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento assoluto, le leggi del paese occupato.

     Deve in particolare provvedere, perché siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, nonché le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.

 

     Art. 56. Autorità e funzionari civili.

     Le autorità e i funzionari civili dei territori occupati sono mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che esigenze politiche, militari e di ordine pubblico ne richiedano la sostituzione.

     L'autorità militare occupante può vietare al personale addetto ai servizi sanitari, o che comunque interessino l'incolumità pubblica, di abbandonare il proprio posto.

 

     Art. 57. Limiti dei poteri dell'autorità occupante.

     Si osservano nei territori occupati le disposizioni dell'art. 37, del primo comma dell'art. 280 e quelle dell'art. 281.

     E' vietato costringere la popolazione a prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Ai funzionari, che continuano a esercitare le loro funzioni, può essere richiesta la dichiarazione di adempierle con lealtà.

 

     Art. 58. Proprietà privata.

     La proprietà privata non è soggetta a confisca.

 

     Art. 59. Beni immobili e aziende.

     Lo Stato può essere soltanto amministratore o usufruttuario dei beni immobili e delle aziende esistenti nel territorio occupato e appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche.

 

     Art. 60. Beni mobili.

     Il numerario, i capitali, i crediti esigibili, i depositi d'armi, i mezzi di trasporto, i magazzini e, in generale, tutti i beni mobili appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche e atti a servire a scopi di guerra, passano in proprietà dello Stato.

     L'autorità militare occupante può anche disporre di ogni specie di armi e di munizioni e di tutti i mezzi di comunicazione e di trasporto, ivi compresi le navi e gli aeromobili appartenenti a persone private, quando siano utilizzabili a scopi di guerra, salva restituzione o eventuale regolamento delle indennità alla conclusione della pace.

 

     Art. 61. Beni degli enti locali.

     Sono trattati come proprietà privata i beni degli enti locali, nonché quelli destinati ai culti, alla beneficienza, all'istruzione, alle arti e alle scienze, ancorché appartenenti allo Stato nemico o ad altri enti pubblici nemici.

     L'autorità occupante adotta i provvedimenti necessari per impedire e reprimere qualsiasi appropriazione, distruzione o danneggiamento intenzionale dei beni suddetti, come pure dei monumenti storici o delle opere d'arte o di scienza.

 

     Art. 62. Requisizioni.

     Agli enti locali e agli abitanti possono essere imposte requisizioni di cose e di servizi soltanto per i bisogni delle forze di occupazione.

     Le requisizioni devono essere commisurate alle risorse locali e tali che non importino per le popolazioni l'obbligo di partecipare a operazioni di guerra contro il loro paese.

     L'indennità di requisizione è corrisposta in contanti; quando ciò non sia possibile, la prestazione è constatata mediante rilascio di buoni, e il pagamento del relativo importo deve essere eseguito il più presto possibile.

     Non può procedersi a requisizione, senza l'autorizzazione del comandante locale delle forze occupanti.

 

     Art. 63. Riscossione di tributi.

     L'autorità occupante, osservando, per quanto è possibile, le norme locali, può riscuotere nel territorio occupato i tributi stabiliti a favore dello Stato nemico, con l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio stesso, nei limiti in cui vi era tenuto lo Stato predetto.

 

     Art. 64. Contribuzioni in denaro.

     Indipendentemente dalla riscossione dei tributi preveduta dall'articolo precedente, nel territorio occupato possono essere prelevate contribuzioni in denaro, a condizione che esse siano destinate soltanto per i bisogni delle forze occupanti o dell'amministrazione del territorio stesso.

     Le contribuzioni suindicate sono ripartite, per quanto è possibile, secondo il carico personale, determinato in base al sistema tributario locale.

     Esse possono essere riscosse soltanto in forza di un ordine scritto e contro rilascio di una ricevuta ai contribuenti.

 

     Art. 65. Sanzioni collettive.

     Nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o d'altra specie, può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvochè esse possono esserne ritenute solidalmente responsabili.

 

     Art. 66. Materiale ferroviario.

     Le disposizioni dell'art. 23, concernenti il materiale ferroviario, si applicano anche nel territorio occupato.

 

CAPO IV

DEI PARLAMENTARI E DELLE CONVENZIONI MILITARI

 

SEZIONE 1

DEI PARLAMENTARI

 

     Art. 67. Parlamentare.

     Parlamentare è la persona autorizzata dalla autorità militare a mettersi in comunicazione diretta con il nemico.

     Il parlamentare deve essere munito di documenti atti a comprovare la sua qualità e i suoi poteri, e deve presentarsi con la bandiera bianca.

     Il parlamentare, nonché il trombettiere o tamburino, il portabandiera e l'interprete che l'accompagnino, sono inviolabili per tutto il tempo necessario all'adempimento della loro missione.

 

     Art. 68. Rifiuto di ricevere il parlamentare.

     Il comandante delle forze operanti non è tenuto a ricevere il parlamentare in ogni circostanza.

 

     Art. 69. Presentazione del parlamentare.

     La presentazione del parlamentare non obbliga a sospendere l'azione bellica in corso.

     Nondimeno, chi riceve il parlamentare deve far sospendere localmente il fuoco, finché dura la comunicazione, e accordare al parlamentare e alle persone che l'accompagnino il tempo necessario per tornare nelle loro linee.

 

     Art. 70. Intimazione di non avanzare.

     Il parlamentare, al quale sia stato intimato di non avanzare o di tornare indietro, e che abbia avuto tempo sufficiente per ottemperare all'intimazione, perde il diritto alla inviolabilità, se continua ad avanzare, o se non si ritira.

 

     Art. 71. Cautele per il ricevimento del parlamentare.

     Il comandante, che accoglie il parlamentare, deve prendere tutte le misure atte a impedire che esso venga a conoscenza di notizie di carattere militare.

 

     Art. 72. Abuso della qualità di parlamentare.

     Il parlamentare nemico che, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sia venuto a conoscenza di notizie riservate di carattere militare, ovvero approfitti della sua missione per raccogliere informazioni, può essere temporaneamente trattenuto.

     Qualora egli approfitti della sua posizione privilegiata per commettere atti di tradimento, perde il diritto alla inviolabilità.

 

     Art. 73. Mezzi di trasporto del parlamentare.

     Il parlamentare può essere autorizzato dal comandante, che lo riceve, a valersi di una nave o di un aeromobile o di altro mezzo di trasporto, per compiere la sua missione. In tal caso, l'inviolabilità si estende al mezzo di trasporto e al relativo equipaggio o personale conducente, purché vengano osservate le condizioni stabilite dal comandante, che ha concesso l'autorizzazione.

 

SEZIONE 2

DELLE CONVENZIONI MILITARI

 

§ 1

DELLE CONVENZIONI MILITARI, IN GENERALE

 

     Art. 74. Autorità competente a concludere convenzioni militari.

     Il comandante supremo ha facoltà di concludere con il nemico, anche a mezzo di delegati, tregue o sospensioni d'armi, armistizi e altre convenzioni di carattere militare.

     L'armistizio e ogni altra convenzione, che modifichino sostanzialmente la situazione reciproca dei belligeranti, o che stabiliscano preliminari per la conclusione della pace, possono essere stipulati solo con l'assenso del Re Imperatore.

 

     Art. 75. Delega per la conclusione delle convenzioni.

     Il comandante supremo ha facoltà di designare i comandanti di unità dipendenti, che, per autonomia di azione o per altre circostanze, sono autorizzati a stipulare convenzioni.

     L'autorizzazione può essere temporanea o permanente, e deve, in ogni caso, indicare la materia, che può formare oggetto delle convenzioni suddette.

 

     Art. 76. Facoltà eccezionali dei comandanti di unità isolate.

     Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, i comandanti di unità, che non abbiano la possibilità di comunicare con il comandante supremo, possono stipulare con il nemico soltanto convenzioni di carattere temporaneo e locale, ai fini dell'azione militare.

 

     Art. 77. Forma delle convenzioni e provvedimenti per l'osservanza di esse.

     Le convenzioni sono, di regola, redatte per iscritto.

     I comandanti devono adottare i provvedimenti necessari, affinché le convenzioni siano lealmente osservate.

 

§ 2

DISPOSIZIONI SPECIALI PER

L'ARMISTIZIO E PER LA SOSPENSIONE D'ARMI

 

     Art. 78. Nozioni ed effetti dell'armistizio.

     L'armistizio è l'accordo, che ha per effetto la sospensione, totale o parziale, delle ostilità, a tempo determinato o indeterminato, su tutto il teatro della guerra o su parte di esso.

 

     Art. 79. Poteri per la stipulazione dell'armistizio.

     La persona incaricata della stipulazione dell'armistizio deve essere munita dei necessari poteri da parte del comandante supremo.

     Il documento, che conferisce detti poteri, indica il nome, il grado e la carica del delegato, nonché l'autorità, con la quale egli è autorizzato a trattare.

 

     Art. 80. Contenuto della convenzione d'armistizio.

     La convenzione d'armistizio stabilisce:

     1) il giorno e l'ora dell'entrata in vigore delle sue disposizioni, la sua durata, e, nel caso che l'armistizio sia stipulato per un tempo non determinato, il termine di preavviso per la ripresa delle ostilità;

     2) la situazione delle forze armate, i movimenti che queste devono o possono eseguire, e l'eventuale zona neutra;

     3) le altre clausole dell'armistizio, e in particolare quelle concernenti il blocco, i rapporti dei belligeranti con le popolazioni e quelli delle popolazioni fra di esse, gli approvvigionamenti, l'esecuzione di lavori, i rifornimenti di munizioni, l'uso di mezzi di comunicazione e di trasporto;

     4) le norme per l'eventuale ratifica;

     5) il testo che fa fede, qualora la convenzione sia redatta in più lingue.

 

     Art. 81. Violazione della convenzione.

     Nel caso di violazione della convenzione, il comandante locale può immediatamente reagire nel modo che stimi necessario in rapporto all'importanza degli atti commessi dal nemico, salvi gli ulteriori provvedimenti del comandante supremo. In ogni caso, soltanto quest'ultimo può denunciare l'armistizio o ordinare l'immediata ripresa delle ostilità.

 

     Art. 82. Atti di ostilità individuali.

     Gli atti di ostilità compiuti da singoli individui, di loro iniziativa, non costituiscono violazione dell'armistizio. Nondimeno, l'autorità militare può esigere la punizione dei colpevoli e l'eventuale pagamento di indennità.

 

     Art. 83. Sospensione d'armi.

     La sospensione d'armi è l'accordo, per effetto del quale si interrompe per breve durata l'impiego di mezzi di combattimento, per provvedere ad esigenze, che non interessano la condotta generale della guerra. Finché essa è in vigore, non si possono mutare le posizioni delle forze operanti, salvo espresso accordo contrario.

 

§ 3

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA CAPITOLAZIONE

 

     Art. 84. Nozione della capitolazione.

     La capitolazione è la convenzione, che determina le condizioni di resa di forze operanti o di una posizione fortificata.

 

     Art. 85. Contenuto della convenzione di capitolazione.

     La convenzione di capitolazione stabilisce:

     1) il momento iniziale della sospensione delle ostilità;

     2) la sorte e il trattamento riservato alle forze che capitolano, e l'eventuale concessione dell'onore delle armi;

     3) i modi per garantire la sicurezza delle forze occupanti rispetto agli eventuali mezzi di offesa o di difesa esistenti nella posizione fortificata;

     4) le altre clausole relative all'occupazione o alla consegna della posizione fortificata, delle navi e degli aeromobili, delle armi, degli impianti, dei materiali e dei rifornimenti.

     In nessun caso, al nemico che capitola possono essere imposte condizioni contrarie all'onore militare.

 

     Art. 86. Trattamento delle forze che capitolano.

     Gli appartenenti alle forze armate nemiche, che capitolano, ancorché senza condizioni, sono trattati come prigionieri di guerra.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA E PER IL SALVACONDOTTO

 

     Art. 87. Nozione e forma della salvaguardia.

     La salvaguardia è la speciale protezione concessa dai comandanti militari, a ciò autorizzati, a determinate istituzioni, località, edifici o persone.

     Essa deve risultare da un documento scritto, nel quale sono determinati l'oggetto della protezione e il modo della sua attuazione.

 

     Art. 88. Nozione e forma del salvacondotto.

     Il salvacondotto è il permesso concesso dai comandanti militari, a ciò autorizzati a unità delle forze nemiche o neutrali o a persone di qualsiasi nazionalità, perché possano raggiungere una località prestabilita, attraversando, ove occorra, la zona delle operazioni.

     Esso è dato per iscritto e deve indicare:

     1) l'unità delle forze o le persone alle quali è accordato;

     2) l'itinerario consentito e il mezzo di trasporto, di cui il titolare può servirsi;

     3) la durata della sua validità;

     4) la eventuale facoltà di trasportare beni mobili.

 

     Art. 89. Inefficacia e revoca della salvaguardia e del salvacondotto.

     La salvaguardia e il salvacondotto divengono di diritto inefficaci, qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle condizioni impostegli.

     La salvaguardia e il salvacondotto possono essere inoltre in ogni tempo revocati. Il provvedimento di revoca è comunicato all'interessato.

     Nei casi preveduti dai due commi precedenti, si provvede al ritiro del documento.

 

CAPO VI

DEI FERITI, MALATI E PRIGIONIERI DI GUERRA

 

SEZIONE 1

DEL TRATTAMENTO DEI FERITI E DEI MALATI

 

     Art. 90. Applicazione delle convenzioni internazionali.

     Sono regolati dalle convenzioni internazionali:

     1) il trattamento dei militari nemici e delle persone al seguito delle forze armate nemiche, che siano feriti o malati;

     2) la protezione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari militari, delle navi-ospedali, delle navi ospedaliere e degli aeromobili sanitari, destinati al servizio delle forze armate nemiche;

     3) il trattamento del personale adibito esclusivamente alla raccolta, al trasporto e alla cura dei feriti e dei malati, in quello adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, nonché dei ministri del culto addetti alle forze armate;

     4) la protezione degli edifici, del materiale e dei trasporti sanitari;

     5) il rispetto per i morti e lo scambio con il nemico di notizie relative ai decessi;

     6) l'uso dell'emblema e della denominazione di Croce Rossa, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscono una imitazione.

 

     Art. 91. Applicazione delle convenzioni a condizioni di reciprocità.

     Con decreto reale, può essere ordinata l'osservanza, a condizione di reciprocità, delle disposizioni delle convenzioni internazionali, indicate nell'articolo precedente, anche nei rapporti con lo stato nemico, che non sia parte delle convenzioni stesse.

 

     Art. 92. Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni.

     Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, si osservano le disposizioni degli art. 93 a 96, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto reale.

 

     Art. 93. Assimilazione ai militari nazionali.

     I feriti e i malati nemici ricevono le stesse cure, che si prestano ai militari nazionali.

 

     Art. 94. Rispetto per i morti sul campo.

     I comandanti delle forze operanti adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto per i cadaveri dei nemici morti sul campo, per accertarne l'identità e per dare a essi onorevole sepoltura.

     Gli oggetti di uso personale appartenenti ai nemici morti sul campo sono raccolti e custoditi.

     Il governo del Re, nel modo che ritiene opportuno, fa pervenire allo Stato nemico notizie dei decessi di persone appartenenti alle forze armate di questo, nonché gli oggetti indicati nel comma precedente.

 

     Art. 95. Protezione dei servizi e personale sanitari; ministri del culto.

     Sono rispettati e protetti gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi militari sanitari, purché in nessun caso siano usati per scopi diversi da quelli cui sono destinati.

     Eguale protezione è accordata al personale sanitario militare, nonché ai ministri del culto addetti alle forze armate, purché non commettano atti di ostilità.

 

     Art. 96. Personale e materiale sanitari caduti in potere delle forze operanti.

     Gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi militari sanitari, caduti in potere delle forze operanti, non possono essere usati a scopi diversi, finché siano necessari per l'assistenza e la cura dei feriti e dei malati.

     Tuttavia, il comandante delle truppe può disporne in caso di urgente necessità provvedendo preventivamente alla sorte dei feriti e dei malati.

 

     Art. 97. Associazione di assistenza ai feriti e malati nemici.

     Nel caso di inapplicabilità delle convenzioni internazionali, la protezione indicata negli art. 93 a 96 può essere estesa, con decreto reale, anche agli edifici, al materiale, ai mezzi di trasporto, alle navi ospedaliere e agli aeromobili sanitari, al personale sanitario delle associazioni, che si propongono di svolgere opera di assistenza sanitaria a favore del belligerante nemico, purché il loro impiego sia stato preventivamente notificato al governo del Re.

 

     Art. 98. Associazioni di soccorso autorizzate.

     Con decreto del Duce, possono essere autorizzate a concorrere all'assistenza sanitaria delle forze armate dello Stato anche associazioni private o neutrali. Qualora si tratti di associazioni neutrali, l'autorizzazione può essere concessa soltanto previo assenso dello Stato, al quale esse appartengono.

     L'elenco delle associazioni autorizzate deve essere notificato al nemico.

 

SEZIONE 2

DEI PRIGIONIERI DI GUERRA E DEL LORO TRATTAMENTO

 

     Art. 99. Prigionieri di guerra; ostaggi.

     I legittimi belligeranti nemici, caduti in potere delle forze armate dello Stato, sono prigionieri di guerra.

     Possono essere dichiarati prigionieri di guerra, se cadono in potere delle forze predette anche il capo dello Stato nemico, nonché le personalità politiche e alti funzionari civili dello Stato stesso.

     Le guide, il personale di servizio, i portatori e i conducenti, i vivandieri, i fornitori e gli appaltatori di servizi, e, in generale, tutti coloro che seguono le forze armate nemiche con l'autorizzazione del comandante delle forze stesse, e che si trovano al servizio di queste, senza farne direttamente parte, se cadono in potere delle forze armate dello Stato e se si ritiene opportuno trattenerli, sono trattati come prigionieri di guerra.

     Gli ostaggi sono considerati prigionieri di guerra.

 

     Art. 100. Persone al seguito delle forze nemiche.

     Gli ufficiali di potenze neutrali accreditati presso il comando delle forze armate nemiche, i giornalisti, i fotografi, gli operatori cinematografici, e, in generale, tutti coloro che seguono le forze armate nemiche con l'autorizzazione del comandante di queste, senza farne direttamente parte e senza trovarsi al loro servizio, se cadono in potere delle forze armate dello Stato, non sono prigionieri di guerra, ma possono essere trattenuti e sottoposti alle misure di vigilanza, che si ritengono opportune.

 

     Art. 101. Applicazione delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra.

     I prigionieri di guerra sono trattati in conformità delle convenzioni internazionali.

     Con decreto reale, possono essere emanate norme per l'applicazione delle suddette convenzioni, salve le disposizioni di questa sezione e quelle della legge penale di guerra.

     Con provvedimento del Duce, sono emanate le norme per la costituzione e il funzionamento degli uffici di soccorso e di informazioni per i prigionieri di guerra e per i rapporti dei prigionieri con l'estero.

 

     Art. 102. Applicazione delle convenzioni a condizione di reciprocità.

     Con decreto reale, può essere ordinata l'osservanza, a condizione di reciprocità, delle disposizioni delle convenzioni internazionali, indicate nell'articolo precedente, anche nei rapporti con lo Stato nemico, che non sia parte delle convenzioni stesse.

 

     Art. 103. Atti giuridici.

     Le disposizioni per gli atti di stato civile, per i testamenti e per gli altri atti giuridici dei militari nazionali nella zona delle operazioni, si osservano, in quanto applicabili, anche per i prigionieri di guerra.

 

     Art. 104. Liberazione dei prigionieri di guerra.

     I prigionieri di guerra non possono essere messi in libertà sulla parola, se non previo consenso dello Stato cui appartengono.

     Il prigioniero di guerra, che abbia mancato alla parola data, se viene nuovamente catturato, è giudicato in conformità della legge penale.

 

     Art. 105. Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni.

     Fuori dei casi preveduti dagli art. 101 e 102, si osservano le disposizioni degli art. 103 e 104 e quelle degli art. 106 a 108, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto reale.

 

     Art. 106. Trattamento dei prigionieri di guerra.

     I prigionieri di guerra devono essere trattati con umanità e mantenuti dallo Stato, e, in particolare:

     1) devono essere protetti contro ogni offesa o violenza;

     2) non possono essere internati in località esposte al fuoco nemico o insalubri;

     3) non possono essere impiegati in lavori eccessivi o non conformi al loro rango, o tali da implicare la loro partecipazione a operazioni belliche;

     4) devono ricevere un equo compenso per i lavori, nei quali sono impiegati, salva ritenuta per le spese di mantenimento.

     La libertà di religione e di culto dei prigionieri di guerra è rispettata, con l'osservanza delle norme prescritte dall'autorità militare per il mantenimento dell'ordine.

     I prigionieri di guerra conservano gli effetti e gli oggetti di uso personale, eccettuate le armi, i cavalli, l'equipaggiamento e i documenti militari. Il denaro e gli altri oggetti di valore possono essere temporaneamente ritirati.

 

     Art. 107. Evasione del prigioniero di guerra.

     Il prigioniero di guerra, che evade o tenta di evadere, o che è concorso nell'evasione o nel tentativo di evasione di altro prigioniero, non è soggetto a sanzioni penali.

 

     Art. 108. Norme penali e disciplinari.

     Ai prigionieri di guerra si applicano le leggi penali e le norme disciplinari in vigore per le forze armate dello Stato.

     Ai prigionieri di guerra possono essere conferiti poteri disciplinari nei confronti degli altri prigionieri di grado inferiore, appartenenti alle forze armate del loro Stato.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE

AGLI ATTI GIURIDICI DEI MILITARI NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI

 

Sezione 1

DEGLI ATTI DI MORTE E DI NASCITA

 

     Art. 109. Registri degli atti di morte e di nascita.

     Nella zona delle operazioni, i comandi, i corpi, i reparti e i servizi, che abbiano un ufficio di amministrazione, o presso i quali si trovi un ufficiale specialmente incaricato dell'amministrazione, ovvero che siano destinati ad agire indipendentemente, tengono un registro per iscrivervi gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate e alle persone che si trovano al loro seguito che siano deceduti nella zona suddetta, e un registro per iscrivervi gli atti di nascita relativi alle nascite avvenute nella zona medesima da donna che si trovi al seguito delle forze armate.

     Le unità sanitarie militari e quelle di associazioni nazionali di soccorso riconosciute, qualora si trovino nelle condizioni prevedute nel precedente comma, devono parimenti tenere due registri per iscrivervi gli atti di morte e di nascita relativi alle persone indicate nel primo comma e a quelle che comunque vi sono ricoverate.

     Eguali registri sono tenuti dalle navi da guerra, dalle navi-ospedale e dalle navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute, per gli atti di morte e di nascita relativi alle persone indicate nel primo comma e a quelle che comunque vi sono imbarcate.

 

     Art. 110. Registri provvisori.

     Ogni unità diversa da quella preveduta dal precedente articolo, temporaneamente distaccata, tiene, per iscrivervi gli atti di morte e di nascita, due registri provvisori, i quali, quando l'unità cessa di essere distaccata, sono uniti a quelli tenuti dai comandi, corpi, reparti e servizi dai quali essa dipende.

 

     Art. 111. Modelli e tenuta di registri.

     I modelli dei registri preveduti dagli articoli precedenti e le norme per la loro tenuta sono stabiliti con decreto reale, emanato su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica.

 

     Art. 112. Funzioni di ufficiale di stato civile.

     Le funzioni di ufficiale di stato civile spettano:

     1) nei comandi, corpi, reparti e servizi indicati nel primo comma dell'art. 109, all'ufficiale di amministrazione o a chi ne fa le veci, e, qualora non vi siano ufficiali specialmente incaricati dell'amministrazione, al rispettivo comandante o a un ufficiale da questo delegato;

     2) sulle navi da guerra, sulle navi-ospedale e sulle navi ospedaliere, al commissario di bordo, o se questi manchi o sia impedito, al comandante.

 

     Art. 113. Atti di morte e di nascita.

     Gli atti di morte sono compilati in base a processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma, e sottoscritti dall'ufficiale incaricato della tenuta del registro.

     Gli atti di nascita sono ricevuti alla presenza di un testimone che abbiano compiuti gli anni ventuno, o che abbiano la qualità di militari nelle forze armate dello Stato, e con l'osservanza, per quanto è possibile, delle norme del codice civile e dell'ordinamento dello stato civile.

     Essi devono in ogni caso contenere:

     1) l'indicazione del nome e cognome e della qualità dell'ufficiale che riceve l'atto;

     2) l'indicazione del nome e cognome del dichiarante e dei testimoni;

     3) la sottoscrizione dell'ufficiale che riceve l'atto, dei dichiaranti e dei testimoni e, qualora i dichiaranti e i testimoni non sappiano e non possano sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.

     Gli atti di morte e di nascita sono muniti del bollo dell'ufficio.

 

     Art. 114. Trasmissione delle copie degli atti.

     L'ufficiale che riceve l'atto ne invia copia al ministero, dal quale dipende, e questo la trasmette all'ufficio di stato civile competente, perché la trascriva nel proprio registro.

 

     Art. 115. Rettifica degli atti.

     Fino a che non sia avvenuta la trascrizione degli atti di morte e di nascita nei registri del competente ufficio di stato civile a norma dell'articolo precedente, il ministero, dal quale dipende l'ufficiale che li ha formati, può procedere alla loro rettifica.

     Copia del provvedimento che dispone la rettifica è trasmessa all'ufficio o corpo, presso il quale si trova l'atto originale, affinché ne faccia annotazione a margine dell'atto stesso.

     Le irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile sono punite, occorrendo, con sanzioni disciplinari.

 

     Art. 116. Atti di stato civile compilati per persone nemiche ovvero dal nemico per nazionali.

     Per gli atti di stato civile relativi ad appartenenti alle forze armate nemiche o a persone al seguito delle forze stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli di questa sezione.

     Gli atti di morte compilati dal nemico per gli appartenenti alle forze armate dello Stato sono trasmessi, a cura del ministero dal quale il defunto dipendeva, all'ufficio di stato civile competente, perché li trascriva nel proprio registro.

     Fino a che la trascrizione non sia avvenuta, il ministero può procedere alla rettifica dell'atto.

 

SEZIONE 2

DEI TESTAMENTI

 

     Art. 117. Formazione dei testamenti.

     Per i testamenti degli appartenenti alle forze armate dello Stato e delle persone al seguito di queste si osservano le disposizioni del codice civile e le altre vigenti relative ai testamenti speciali dei militari.

 

     Art. 118. Consegna e trasmissione dei testamenti olografici.

     Le persone autorizzate a ricevere i testamenti, indicati nell'articolo precedente, possono anche ricevere la consegna del testamento olografo, redigendone processo verbale.

     I testamenti olografi, ricevuti in consegna a norma del comma precedente, sono trasmessi, insieme con i relativi processi verbali, al ministero del quale dipende la persona che ha ricevuto in consegna il testamento.

     Il ministero cura il deposito del testamento nell'archivio notarile del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

 

SEZIONE 3

DI ALTRI ATTI GIURIDICI DEI MILITARI

NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI

 

     Art. 119. Riconoscimento e legittimazione di figli naturali.

     Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'art. 112 possono altresì redigere, in forma pubblica, atti di riconoscimento di figli naturali o atti, dai quali risulti la volontà di legittimare figli naturali:

     1) da parte di militari appartenenti alle forze armate e delle persone al seguito di queste, che si trovano nella zona delle operazioni o in prigionia e non possono compiere detti atti nelle forme ordinarie;

     2) da parte di persone imbarcate su navi da guerra, su navi ospedale e su navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute;

     3) da parte di persone, che si trovano a bordo di aeromobili militari e di aeromobili di associazioni nazionali di soccorso riconosciute.

     Per gli atti di riconoscimento di figli naturali e per gli atti, dai quali risulta la volontà di legittimare figli naturali, formati a norma del comma precedente, si applicano, rispettivamente, gli art. 114 e 118.

 

     Art. 120. Procura a contrarre matrimonio civile.

     Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e le persone al seguito di queste, che si trovano nella zona delle operazioni, i componenti l'equipaggio delle navi da guerra e i militari comunque imbarcati sulle navi stesse possono contrarre matrimonio civile per procura.

     La procura a contrarre matrimonio civile è ricevuta, in forma pubblica, da una delle persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'art. 112 e soltanto per le persone, per le quali esse possono esercitare le funzioni stesse.

     La procura deve essere speciale, ed è redatta alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell'art. 113, con l'osservanza, per quanto è possibile, delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.

     La procura deve, in ogni caso, contenere, oltre quanto è prescritto dal 3° comma dell'art. 113, l'indicazione del nome e cognome, dell'età e del luogo di nascita di chi rilascia la procura, dell'altro sposo e del mandatario.

     L'atto di procura a contrarre matrimonio civile è trasmesso, per il tramite del ministero dal quale dipende l'ufficiale che ha redatto la procura, all'ufficio di stato civile, che deve celebrare il matrimonio.

     La nullità della procura per i difetti formali di essa non può farsi valere decorsi i tre mesi da quando chi rilascia la procura non si trovi più nella zona delle operazioni, o sia sbarcato in un porto nazionale.

 

     Art. 121. Procura a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico.

     Ferme le disposizioni del diritto canonico, la procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico può essere ricevuta dal cappellano militare del reparto, al quale chi rilascia la procura si trova, anche temporaneamente, assegnato, osservate le istruzioni dell'ordinario militare per l'Italia.

     L'atto di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico è trasmesso all'ordinario militare, il quale ne cura l'invio al parroco, che deve celebrare il matrimonio.

 

     Art. 122. Procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi dallo Stato.

     In quanto ne sia riconosciuta la validità conformemente al rito, secondo il quale deve essere celebrato il matrimonio, l'atto di procura a contrarre il matrimonio religioso secondo il rito di uno dei culti ammessi dallo Stato è ricevuto da un ministro del culto stesso, che abbia funzioni di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato e, in mancanza di un ministro del culto, da una delle persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'art. 112 e nelle forme prevedute dall'art. 120.

     L'atto di procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato è trasmesso, per il tramite del ministero dal quale dipende la persona che ha ricevuto l'atto, all'ufficiale di stato civile competente a concedere l'autorizzazione a celebrare il matrimonio dinanzi al ministro del culto stesso.

 

     Art. 123. Altri atti giuridici.

     Le persone investite delle funzioni di ufficiali di stato civile a norma dell'art. 112 possono altresì ricevere, in forma pubblica, atti di procura generale o speciale, di consenso, di autorizzazione e simili da parte delle persone, per le quali esse esercitano dette funzioni.

     Tali atti sono redatti alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal 2° comma dell'art. 113, e con l'osservanza, per quanto possibile, delle disposizioni delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.

     Si applica per gli atti suindicati la disposizione del 3° comma dell'articolo 113.

 

     Art. 124. Verbale di irreperibilità.

     Se qualcuno dei militari o alcuna delle altre persone indicate nell'art. 109 è scomparso, per cause di guerra, dal comando, corpo, reparto o servizio, presso il quale si trova, ovvero, durante la navigazione, dalla nave o dall'aeromobile su cui è imbarcato, e nei tre mesi successivi alla scomparsa non sia stato possibile conoscere, se egli sia tuttora in vita, né accertarne la morte, si procede alla redazione di un processo verbale di irreperibilità per gli effetti, che la legge a esso attribuisce.

     Il processo verbale indica la generalità e la qualità della persona scomparsa, nonché le circostanze, nelle quali la scomparsa è avvenuta. Per la formazione del processo verbale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 113.

     Il processo verbale, salvo che si tratti di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, è redatto dal comandante del deposito o del centro di mobilitazione in base alla segnalazione che, a questo fine, deve essere fatta dal comando, dal quale dipende la persona scomparsa.

     Se si tratta di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, il processo verbale è redatto dal commissario di bordo o, se questo manchi o sia impedito, dal comandante.

     Copia del processo verbale di irreperibilità è inviata, a cura dell'ufficiale che l'ha compilato, al ministero dal quale egli dipende, e questo la trasmette, per la consegna alla famiglia interessata, al podestà del comune, ove la persona scomparsa aveva il domicilio o l'ultima residenza.

 

     Art. 125. Autenticazione delle firme.

     Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile possono altresì autenticare, a ogni effetto di legge, le firme di coloro, per i quali esse esercitano dette funzioni.

 

     Art. 125 bis. Perdita o scomparsa di navi o aeromobili. [5]

     Quando, per fatto di guerra o comunque attinente alla guerra, si è verificata la perdita di una nave o di un aeromobile e sono perite tutte le persone imbarcate, si procede a norma dell'art. 146, comma secondo, e 148, comma terzo, dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

     Nel caso in cui sia accertata la perdita di una parte soltanto delle persone imbarcate, gli atti di morte sono formati sulla dichiarazione dei superstiti.

     Nel caso preveduto dal comma precedente, per le persone imbarcate scomparse, di cui non sia stata accertata la morte, sono redatti verbali di irreperibilità ai sensi dell'art. 124. Nello stesso modo si provvede quando la nave o l'aeromobile siano scomparsi, senza che ne sia accertata la perdita.

 

     Art. 125 ter. Sopravvenuto accertamento di morte. [6]

     Se, dopo la compilazione dei verbali di irreperibilità, si accerta, per riconoscimento della salma o per dichiarazione dei superstiti o di altre persone presenti, che persone ritenute disperse sono invece decedute, si provvede alla formazione degli atti di morte in base alle notizie raccolte.

 

     Art. 125 quater. Autorità competente alla formazione degli atti. [7]

     L'autorità competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti è il ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile.

     I ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi.

 

     Art. 125 quinquies. Segnalazione di scomparsa di dipendenti da enti soppressi o disciolti. [8]

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 124 se un comando o un ente territoriale delle forze armate dello Stato sia disciolto, soppresso, o comunque si trovi in analoga condizione di fatto, alle segnalazioni di scomparsa di militari da esso dipendenti ai rispettivi ministeri provvede, in base alle notizie che si siano potuto raccogliere, il comando superiore da cui il predetto comando o ente dipendeva.

     Nei casi suindicati il ministero competente provvede alla compilazione del verbale di irreperibilità, valendosi, ove occorra, della facoltà di delega preveduta dal secondo comma dell'articolo precedente.

 

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI

 

     Art. 126. Copie e certificati.

     Le copie e i certificati relativi ad atti dello stato civile, formati a norma della prima sezione di questo capo, ad atti di riconoscimento di figli naturali o ad atti, dai quali risulta la volontà di legittimare figli naturali, formati a norma dell'art. 119, non possono essere rilasciati, a richiesta di privati, se non dopo la loro trascrizione presso il competente ufficio dello stato civile a cura dell'ufficio stesso.

     La copia dei testamenti ricevuti a norma della sezione seconda di questo capo non può essere rilasciata, se non dopo il loro deposito nel competente archivio notarile e a cura di questo, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge per il rilascio delle copie di simili atti.

 

     Art. 127. Esenzione dalla legalizzazione.

     Le copie di atti dello stato civile, rilasciate per uso amministrativo dai competenti ministeri e dagli ufficiali che hanno formato gli atti stessi, e gli atti rilasciati in originale, a norma della seconda e terza sezione di questo capo, sono esenti da legalizzazione, ovunque se ne faccia uso.

 

     Art. 128. Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione.

     Tutti gli atti redatti a norma delle disposizioni di questo capo sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, e non sono soggetti a registrazione in termine fisso.

 

     Art. 129. Applicazione delle disposizioni del capo VII ai militari indigeni delle colonie.

     Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai militari indigenti delle colonie per quanto è consentito dalle condizioni locali e tenuto conto del loro statuto personale e delle norme che regolano gli atti giuridici da essi compiuti.

 

CAPO VIII

DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA

PER I MILITARI IN SERVIZIO ALLE ARMI

 

     Art. 130. Sospensione dei termini.

     E' sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione, e che vengano a scadere durante l'applicazione di questa legge contro gli appartenenti alle forze armate dello Stato, i quali siano in servizio alle armi, e contro le persone che si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle forze suindicate.

     I termini sospesi riprendono il loro corso alla scadenza del novantesimo giorno dopo che i militari o le altre persone suindicate abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni rispettivamente prevedute dal comma precedente, e, in ogni caso, alla scadenza del novantesimo giorno dopo che sia venuta a cessare l'applicazione di questa legge.

 

     Art. 131. Disposizioni integrative.

     Le disposizioni dell'articolo precedente possono essere integrate o modificate con decreto reale.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA GUERRA MARITTIMA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 132. Legittimi belligeranti.

     Le navi che possono compiere operazioni belliche, compresa la visita e la cattura di navi e di aeromobili, sono soltanto quelle da guerra indicate negli art. 133 e 134.

 

     Art. 133. Navi da guerra. [9]

     [Sono navi da guerra quelle comandate ed equipaggiate da personale militare o militarizzato, iscritte nelle liste del naviglio da guerra, e che legittimano la propria qualità mediante i segni distintivi adottati, a questo fine, dallo Stato al quale appartengono.]

 

     Art. 134. Navi mercantili trasformate in navi da guerra.

     Sono considerate navi da guerra le navi mercantili, qualora:

     1) siano poste sotto la diretta autorità, l'immediato controllo e la responsabilità dello Stato, al quale appartengono, e usino i segni distintivi da questo adottati per le navi da guerra;

     2) il comandante sia al servizio dello Stato e iscritto nelle liste del personale della marina da guerra;

     3) l'equipaggio sia soggetto alle regole della disciplina militare.

     La nave mercantile trasformata in nave da guerra deve essere iscritta al più presto nelle liste del naviglio da guerra.

 

     Art. 135. Armamento in corsa.

     L'armamento in corsa è vietato.

 

     Art. 136. Navi alleate.

     Agli effetti di questa legge, le navi alleate possono, con decreto reale, essere assimilate, in tutto o in parte, alle navi nazionali.

 

     Art. 137. Operazioni di navi contro aeromobili.

     Le disposizioni speciali del titolo IV per la guerra aerea si osservano anche relativamente alle operazioni belliche di navi contro aeromobili.

 

CAPO II

DELLE OPERAZIONI BELLICHE

 

     Art. 138. Obbligo dell'uso della bandiera in combattimento.

     La nave da guerra non può entrare in combattimento senza bandiera o con bandiera diversa da quella nazionale.

 

     Art. 139. Zone interdette alle operazioni belliche marittime.

     E' vietato di compiere operazioni belliche in acque neutrali e in acque neutralizzate, nonché di proseguirvi l'inseguimento e la visita, iniziati in alto mare.

 

     Art. 140. Uso di armi subacquee.

     Qualora si impieghino siluri o torpedini automatiche di contatto, deve prendersi ogni precauzione per garantire la sicurezza della navigazione pacifica.

     A tal uopo, deve provvedersi affinché le torpedini non ancorate, o che abbiano rotto gli ormeggi, e i siluri non esplosi, divengano inoffensivi dopo un limitato periodo di tempo.

     Appena le esigenze militari lo consentono, le zone minate sono rese note agli Stati neutrali e, con apposito avviso, ai naviganti.

 

     Art. 141. Casi nei quali le navi mercantili possono essere attaccate.

     Le navi mercantili possono essere attaccate con le armi:

     1) se compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso;

     2) se non eseguono l'ordine di fermarsi o di dirottare;

     3) se oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura;

     4) se eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo avere ricevuto l'ordine di astenersene;

     5) se non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorità militare a norma di questa legge.

 

     Art. 142. Navi mercantili scortate.

     Le navi mercantili scortate da navi da guerra o da aeromobili militari del nemico sono soggette ai rischi dell'azione bellica.

 

     Art. 143. Navi mercantili in prossimità di forze navali.

     Se un comandante militare ritiene che la presenza di una nave mercantile nelle vicinanze delle sue forze possa compromettere il successo di operazioni in corso, può ordinare alla stessa:

     1) di cambiare rotta;

     2) di astenersi dall'eseguire qualsiasi segnalazione o dal compiere qualsiasi altro atto, che egli ritenga dannoso per la sua azione.

     La nave che non si conforma all'ingiunzione ricevuta si espone all'uso della forza. Se la nave è neutrale e oppone resistenza attiva, essa è soggetta a cattura e confisca e il carico è trattato come quello di nave nemica; sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.

 

CAPO III

DEL CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

 

SEZIONE 1

DELLE NAVI E DELLE MERCI NEMICHE O NEUTRALI

 

     Art. 144. Navi soggette a cattura e confisca.

     Sono soggette a cattura e confisca:

     1) le navi da guerra nemiche e ogni altra nave appartenente a qualsiasi titolo allo Stato nemico;

     2) le navi mercantili nemiche appartenenti a privati;

     3) le navi mercantili neutrali, soltanto nei casi preveduti da questa legge.

     Con decreto reale, può essere disposta, a titolo di reciprocità, la sospensione dell'esercizio del diritto di cattura e di confisca relativamente alle navi mercantili nemiche appartenenti a privati, alle condizioni determinate dal decreto stesso.

 

     Art. 145. Navi esenti da cattura e confisca.

     Sono esenti da cattura e confisca, semprechè si attengano agli ordini dell'autorità marittima:

     1) le navi parlamentari e le navi munite di salvacondotto;

     2) le navi esclusivamente incaricate di missioni religiose, scientifiche o umanitarie, purché la loro destinazione a questi fini sia stata notificata al governo del Re;

     3) il naviglio addetto esclusivamente alla pesca costiera o al servizio di piccola navigazione locale, e gli attrezzi e il carico relativi.

     L'esenzione cessa, qualora dette navi partecipino comunque a operazioni belliche, o commettano atti a esse espressamente vietati o compresi fra quelli che rendono passibili di cattura e confisca le navi neutrali.

     Sono altresì esenti da cattura e confisca le navi-ospedale e le navi ospedaliere, protette a norma delle disposizioni della sezione prima, capo sesto, titolo II, fino a quando godono della protezione stessa.

 

     Art. 146. Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra.

     Con decreto reale, può disporsi che le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovano in un porto nazionale all'inizio della guerra, siano autorizzate a uscirne liberamente entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.

     Il provvedimento preveduto dal comma precedente può essere esteso alle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, che siano entrate in un porto nazionale, ignorando l'esistenza della guerra.

 

     Art. 147. Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra.

     Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati e incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra, possono essere autorizzate a raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.

     Se detta autorizzazione non è concessa, è intimato alla nave di recarsi in un porto determinato per gli effetti preveduti dall'art. 149.

 

     Art. 148. Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra.

     Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che la nave conosca l'esistenza della guerra, qualora:

     1) abbia lasciato un porto nemico dopo l'inizio della guerra;

     2) ovvero abbia lasciato un porto neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra è stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto porto dipende;

     3) ovvero sia munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni.

 

     Art. 149. Trattamento delle navi mercantili nemiche trattenute.

     Con decreto reale, può disporsi che si proceda al sequestro, per la durata della guerra, delle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali non lascino le acque dello Stato nel termine fissato a norma dell'art. 146, o alle quali non sia stata accordata la facoltà di uscirne, o che, incontrate in mare, senza che siano a conoscenza dell'esistenza della guerra, vengano trattenute.

     Le navi indicate nel comma precedente, possono essere anche requisite contro compenso.

     Nel caso preveduto dal primo comma, il provvedimento di sequestro è disposto dall'autorità marittima.

 

     Art. 150. Carattere nemico o neutrale della nave.

     Il carattere nemico o neutrale della nave è determinato dalla bandiera, ch'essa ha il diritto di usare.

     La nave che non ha diritto di usare una bandiera:

     1) si ritiene nemica, quando il proprietario è persona di nazionalità nemica;

     2) si ritiene neutrale:

     a) se il proprietario non è persona di nazionalità nemica, né è suddito nazionale;

     b) se il proprietario è un apolide, il quale, non essendo considerato suddito nemico, risiede in territorio neutrale.

 

     Art. 151. Trasferimento di bandiera.

     Non è considerato valido il trasferimento di bandiera di una nave, effettuato per eludere le conseguenze derivanti dal carattere di nave nemica:

     Tale scopo si presume, salva prova contraria:

     1) se, nel caso che la nave abbia perduto la nazionalità nemica meno di sessanta giorni prima dell'inizio della guerra, le carte di bordo non fanno fede, nei modi di legge, dell'avvenuto trasferimento;

     2) se il trasferimento di bandiera è avvenuto dopo l'inizio della guerra;

     La prova contraria non è ammessa, nel caso preveduto dal numero 2 del comma precedente:

     1) se il trasferimento ha avuto luogo, mentre la nave era in viaggio, o si trovava in un porto bloccato;

     2) se è stata convenuta la facoltà di riscatto o di retrocessione;

     3) se non sono state osservate le condizioni, alle quali è subordinato il diritto di portare la bandiera, secondo le leggi dello Stato, cui appartiene la bandiera usata dalla nave.

 

     Art. 152. Condizioni per la validità del trasferimento di bandiera.

     E' esclusa la prova che con il trasferimento di bandiera si siano volute eludere le conseguenze derivanti dal carattere di nave nemica, se esso è avvenuto più di trenta giorni prima dell'inizio della guerra, è incondizionato e conforme alle leggi degli Stati interessati, e la gestione della nave non può tornare a vantaggio di persone di nazionalità nemica.

 

     Art. 153. Prima concessione di bandiera.

     Le disposizioni degli art. 150, 151 e 152 si applicano anche quando trattasi della prima concessione di bandiera alle navi costruite per conto di una persona di nazionalità nemica.

 

     Art. 154. Merci nemiche o neutrali a bordo di navi.

     Le merci nemiche a bordo di navi nazionali o nemiche sono soggette a cattura e confisca.

     Sono altresì soggette a cattura e confisca le merci nemiche a bordo di navi alleate, tranne che le convenzioni dispongano altrimenti.

     Salvo che questa legge disponga diversamente, le merci neutrali a bordo di navi nemiche e le merci nemiche a bordo di navi neutrali, quando esse non costituiscono contrabbando di guerra, sono esenti da cattura e confisca.

 

     Art. 155. Merci a bordo di navi mercantili nemiche all'inizio della guerra.

     Le merci nemiche a bordo delle navi indicate negli art. 146 e 147 possono, a cura dell'autorità marittima, essere sequestrate, ovvero requisite contro compenso, indipendentemente dal trattamento fatto alla nave.

 

     Art. 156. Merci non requisite, né sequestrate, né catturate, né confiscate.

     Le merci non requisite, né sequestrate, né catturate, né confiscate a norma di questo capo sono, per quanto è possibile, lasciate a disposizione degli aventi diritto.

     Se si è ordinata la vendita di dette merci, il prezzo ricavato, dedotte le spese, è messo a disposizione degli aventi diritto.

     Nei casi preveduti da questo articolo, restano ferme le disposizioni del titolo V di questa legge.

 

     Art. 157. Carattere nemico o neutrale della merce.

     La merce trovata a bordo di nave mercantile si considera nemica, se il proprietario è persona di nazionalità nemica.

     La merce si considera neutrale:

     1) se il proprietario non è persona di nazionalità nemica, né suddito nazionale;

     2) se il proprietario è un apolide, il quale non essendo considerato suddito nemico, risiede in territorio neutrale.

     La merce trovata a bordo di una nave nemica si presume nemica, salva prova contraria.

 

     Art. 158. Trasferimento di proprietà della merce nemica.

     La merce trovata a bordo di una nave nemica si considera nemica fino all'arrivo a destinazione, nonostante il trasferimento di proprietà della merce stessa, avvenuto dopo l'inizio della guerra, nel corso del viaggio.

     Tuttavia, in caso di fallimento del proprietario nemico, se un precedente proprietario neutrale, anteriormente alla cattura, ha riacquistato per rivendicazione la proprietà della merce, questa si considera neutrale.

 

SEZIONE 2

DEL CONTRABBANDO IN GUERRA

 

     Art. 159. Cose costituenti contrabbando.

     Costituiscono contrabbando di guerra:

     1) le navi da guerra;

     2) gli aeromobili, completi o smontati;

     3) i carri armati o blindati e i treni armati;

     4) le armi e le munizioni da guerra di qualsiasi specie;

     5) gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica [10];

     6) gli effetti di vestiario e di equipaggiamento e i finimenti per uso militare;

     7) le parti staccate delle cose suddette.

 

     Art. 160. Aggiunte alla lista delle cose costituenti contrabbando.

     Con decreto reale, possono essere dichiarate contrabbando di guerra altre cose, oltre quelle indicate nell'articolo precedente. La lista relativa è comunicata ai governi degli Stati neutrali.

     In nessun caso possono essere dichiarati contrabbando di guerra:

     1) gli oggetti e i materiali, che servono esclusivamente per scopo sanitario;

     2) gli oggetti e i materiali necessari per i servizi di bordo della nave sulla quale si trovano.

 

     Art. 161. Catturabilità del contrabbando in guerra.

     Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca, se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche.

     La destinazione nemica è presunta, esclusa ogni prova contraria:

     1) se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere consegnate alle forze armate nemiche, ovvero sbarcate in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche;

     2) se la nave deve approdare solo in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche, ovvero se deve toccare un porto nemico o raggiungere le forze armate nemiche prima di arrivare al porto neutrale, al quale, secondo i documenti, il contrabbando è diretto.

     Sono altresì catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.

 

     Art. 162. Accertamento dell'itinerario della nave.

     Le carte e i documenti di bordo fanno prova dell'itinerario della nave, che trasporta contrabbando di guerra, a meno che essa, senza giustificato motivo, segua una rotta manifestamente diversa da quella indicata dalle carte e dai documenti predetti.

 

     Art. 163. Cattura e confisca della nave che trasporta contrabbando.

     Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce più della metà del carico, anche la nave è soggetta a cattura e confisca.

     La cattura della nave può avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.

 

     Art. 164. Contrabbando costituente meno della metà del carico.

     Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, non supera la metà del carico, il comandante della nave da guerra può, secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul giornale di bordo, e autorizzare la nave a continuare la rotta, ovvero avviarla in un porto per lo scarico del contrabbando di guerra: osservata, in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 161.

 

     Art. 165. Spese sostenute per la nave rilasciata.

     Se la nave catturata è rilasciata perché il contrabbando di guerra non è superiore alla metà del carico, le spese sostenute dal catturante sono a carico della nave stessa.

 

     Art. 166. Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando.

     Se la nave, che trasporta contrabbando di guerra diretto al nemico, ignora l'esistenza della guerra o la dichiarazione di contrabbando, fatta a norma dell'art. 160, tutte le cose costituenti contrabbando di guerra possono essere requisite contro compenso, e la nave e la rimanente parte del carico sono esenti da cattura e confisca, salva l'applicazione degli art. 147 e 155.

     La stessa disposizione si applica, se il comandante della nave mercantile, dopo avere avuto conoscenza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione suindicata, si è trovato nella impossibilità di scaricare il contrabbando di guerra.

     Si presume, esclusa ogni prova contraria, che la nave conosca la dichiarazione di contrabbando, quando abbia lasciato un porto neutrale dopo che la relativa notificazione è stata fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale il porto dipende, ovvero un porto italiano o nemico dopo la pubblicazione della dichiarazione di contrabbando. Se la nave è munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni, tale conoscenza si presume, qualora la dichiarazione di contrabbando sia stata anche comunicata coi mezzi radioelettrici.

     Per quanto concerne la presunzione di conoscenza della esistenza della guerra, si applicano le disposizioni dell'art. 148.

 

     Art. 167. Trattamento delle merci non confiscabili.

     Se la nave è catturata a causa del trasporto di contrabbando di guerra, si applicano, per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'art. 156.

 

SEZIONE 3

DEL BLOCCO MARITTIMO

 

     Art. 168. Dichiarazione di blocco.

     Il blocco è dichiarato dal governo del Re o dalle competenti autorità militari.

     La dichiarazione deve indicare la data dell'inizio del blocco, i limiti geografici della zona bloccata e il termine entro il quale è permessa l'uscita delle navi neutrali.

     La dichiarazione è resa nota alle autorità marittime nazionali ed è notificata:

     1) agli Stati neutrali, per via diplomatica;

     2) alle autorità locali della zona bloccata, a cura del comandante della forza bloccante.

     Le stesse disposizioni si applicano nel caso che il blocco sia esteso o limitato o tolto, ovvero ripreso dopo essere stato tolto.

 

     Art. 169. Località che si possono bloccare.

     Possono essere bloccati i porti e il litorale del nemico e quelli da lui occupati.

     La forza bloccante non deve però impedire l'accesso ai porti e al litorale neutrali.

 

     Art. 170. Effettività del blocco.

     Il blocco deve essere effettivo. A tal fine esso deve essere mantenuto con forze sufficienti a impedire realmente l'accesso nella zona bloccata o l'uscita da essa.

     L'effettività del blocco non viene meno, se, a causa del cattivo tempo, la forza bloccante si è momentaneamente allontanata.

 

     Art. 171. Imparzialità nell'applicazione del blocco.

     Il blocco deve essere imparzialmente applicato per tutte le bandiere.

 

     Art. 172. Uscita delle navi neutrali.

     Quando sia stata omessa la comunicazione all'autorità locale della dichiarazione di blocco, ovvero non sia stato indicato un termine per l'uscita delle navi neutrali, queste devono essere lasciate libere di uscire dalla zona bloccata.

 

     Art. 173. Navigazione delle navi da guerra neutrali.

     Le navi da guerra neutrali possono navigare nella zona bloccata soltanto con il consenso del comandante della forza bloccante.

 

     Art. 174. Permessi di entrata e di uscita di navi mercantili.

     Il comandante della forza bloccante, in caso di constatata forza maggiore, può consentire a una nave mercantile neutrale di entrare nella zona bloccata o di uscirne, a condizione che non vi lasci, né vi prenda alcun carico.

     L'inosservanza di questa condizione costituisce violazione di blocco.

 

     Art. 175. Violazione di blocco.

     Costituisce violazione di blocco ogni atto compiuto contro l'esercizio del diritto di blocco, il tentativo di forzare la linea di blocco, nonché l'incrociare o il dar fondo, senza che ricorrano motivi di forza maggiore, nella zona d'azione delle forze navali bloccanti. La nave non è colpevole di violazione di blocco, se non ha avuto conoscenza dell'esistenza di esso.

     Si presume, salva prova contraria, che la nave abbia avuto conoscenza dell'esistenza del blocco, quando abbia lasciato il porto neutrale dopo la notificazione del blocco, fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale il porto dipende, ovvero un porto nazionale o nemico dopo la comunicazione della dichiarazione di blocco. Tale conoscenza si presume altresì, se la nave è munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni, qualora la dichiarazione del blocco sia stata comunicata anche coi mezzi radioelettrici.

     Se il comandante della forza bloccante abbia fondati motivi per ritenere che una nave, la quale si avvicini alla zona bloccata, non conosca l'esistenza del blocco, deve dargliene comunicazione, facendone menzione sul giornale di bordo della nave fermata.

 

     Art. 176. Sanzioni per la violazione di blocco.

     La nave colpevole di violazione di blocco è soggetta a cattura e confisca.

     E' altresì catturato e confiscato il carico, salvo che venga provato che, al momento in cui fu imbarcato, il caricatore non conosceva, né poteva conoscere l'intenzione di violare il blocco.

 

     Art. 177. Limiti della cattura per violazione di blocco.

     La nave può essere catturata per violazione di blocco soltanto da una nave appartenente alla forza bloccante, e finché è inseguita.

     Se l'inseguimento è abbandonato, ovvero il blocco è tolto, non può più procedersi a cattura.

 

     Art. 178. Destinazione di una nave a un porto non bloccato.

     La nave diretta a un porto non bloccato non può essere catturata per il solo fatto che essa o il suo carico siano ulteriormente destinati a un porto bloccato.

 

SEZIONE 4

DELL'ASSISTENZA OSTILE

 

     Art. 179. Casi di assistenza ostile.

     Le navi mercantili neutrali sono colpevoli di assistenza ostile:

     1) se compiono atti bellici a favore del nemico, o partecipano comunque alle operazioni belliche di questo;

     2) se sono noleggiate da un governo nemico, o sono ai suoi ordini;

     3) se, nell'interesse del nemico, sono destinate al trasporto di truppe o di materiale bellico, ovvero alla trasmissione di notizie con qualsiasi mezzo;

     4) se, avendone conoscenza il proprietario o il noleggiatore o il comandante, trasportano un distaccamento militare del nemico, ovvero persone, che, durante il viaggio, compiono o hanno compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

 

     Art. 180. Sanzioni per l'assistenza ostile.

     La nave mercantile neutrale colpevole di assistenza ostile, oltre a giustificare, quando ricorra alcuno dei casi preveduti dall'art. 141, l'uso della forza contro di essa, è soggetta a cattura e confisca fino al termine del viaggio, durante il quale è stato commesso l'atto di assistenza ostile.

     Alle merci, che si trovano a bordo, si applica il trattamento preveduto per le merci imbarcate su navi nemiche. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.

 

SEZIONE 5

DELLA VISITA DELLE NAVI

 

    Art. 181. Scopo della visita; servizio postale.

     La visita di una nave mercantile ha lo scopo di determinarne la nazionalità e la destinazione e di eseguire tutti gli altri accertamenti ritenuti necessari nei rapporti della nave, nonché del carico e delle persone, che, per qualsiasi motivo, si trovano a bordo.

     La visita delle navi, che fanno servizio postale, è compiuta con la maggiore celerità possibile.

 

     Art. 182. Navi che possono eseguire la visita; luogo della visita; dirottamento.

     La visita può essere eseguita soltanto dalle navi da guerra e nelle zone ove possono compiersi le operazioni belliche.

     La visita della nave neutrale è, di regola, eseguita sul posto. Nondimeno, se le condizioni del mare e del tempo non permettono che la visita sia eseguita sul posto, e ricorrono fondati motivi per ritenere che la nave da visitare sia suscettibile di cattura, la nave da guerra può intimare alla nave neutrale di recarsi in un porto determinato per subirvi la visita.

 

     Art. 183. Istruzioni per la visita.

     La visita delle navi è esercitata in conformità delle istruzioni impartite dal ministero della marina.

 

     Art. 184. Inosservanza di ordini: resistenza attiva alla visita.

     La nave, che non ottempera all'ordine di fermarsi o di dirottare per essere visitata, o che oppone resistenza attiva alla visita, giustifica l'uso della forza contro di essa.

     Se la nave è neutrale e oppone resistenza attiva, essa è soggetta a cattura e confisca, e alla merce è fatto il trattamento, che subirebbe il carico di una nave nemica. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante o al proprietario della nave.

     Qualora il comandante, debitamente richiesto, non presti la sua opera per eseguire gli accertamenti necessari, la nave è inviata in un porto per le necessarie indagini.

 

     Art. 185. Mancanza o soppressione di carte o documenti di bordo.

     Se è constatata la mancanza di carte o documenti di bordo, o se alcuno di essi è stato soppresso o occultato, o se vi sono carte o recapiti falsi, alterati o insufficienti, in modo da giustificare il sospetto che si tenti di nascondere la vera nazionalità o l'itinerario della nave o la reale qualità o destinazione del carico o delle persone che sono a bordo, la nave è inviata in porto per le necessarie indagini. Essa è soggetta a cattura e confisca, se risulta che la irregolarità o la mancanza delle carte e dei documenti è dovuta al proposito di eludere la cattura e le sue conseguenze.

 

     Art. 186. Messaggi trovati a bordo.

     Se, durante la visita di una nave neutrale, si trovano a bordo messaggi ricevuti da stazioni militari dei belligeranti, essi possono essere asportati, salva l'applicazione delle disposizioni prevedute per l'assistenza ostile, qualora ne ricorrano gli estremi.

 

     Art. 187. Navi mercantili neutrali scortate.

     Le navi mercantili neutrali scortate da navi da guerra della loro bandiera sono esenti da visita. Tuttavia il comandante della nave da guerra nazionale può richiedere al comandante delle navi da guerra di scorta informazioni o assicurazioni sul carattere delle navi scortate, sul loro carico e sulle persone trasportate.

 

     Art. 188. Verifica a bordo di navi mercantili neutrali scortate.

     Nel caso preveduto dall'articolo precedente, se il comandante della nave da guerra nazionale ha motivo per sospettare che sia stata sorpresa la buona fede del comandante delle navi da guerra di scorta, può richiedere che questi proceda, ove lo creda, ad accertamenti. Se dagli accertamenti risulta che una o più navi sono catturabili, queste perdono la protezione della scorta.

 

     Art. 189. Navi mercantili neutrali scortate dal nemico.

     Le navi mercantili neutrali scortate da navi da guerra o da aeromobili militari del nemico, oltre che ai rischi dell'azione bellica, sono soggette a cattura e confisca.

     La merce, che si trova a bordo, subisce il trattamento preveduto per il carico di nave nemica.

 

     Art. 190. Visita nei porti.

     Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le autorità marittime hanno facoltà di far visitare nei porti nazionali qualunque nave in arrivo e in partenza.

 

SEZIONE 6

DELLA CATTURA E DELLA DISTRUZIONE DI NAVI MERCANTILI

 

     Art. 191. Cattura.

     Qualora il comandante di una nave da guerra ritenga che una nave debba essere catturata, la pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio.

     Qualora sia catturabile soltanto il carico, si applicano le disposizioni dell'art. 164.

 

     Art. 192. Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.

     La nave che oppone resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, giustifica l'uso della forza contro di essa.

     Se la nave è neutrale, essa è soggetta a cattura e confisca, e il carico al trattamento preveduto per quello di nave nemica. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.

 

     Art. 193. Perdita per forza maggiore.

     Se la nave catturata si perde per forza maggiore, il comandante della nave catturante, o l'autorità cui è affidata la nave catturata, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sulla nave stessa.

 

     Art. 194. Distruzione di nave nemica catturata.

     La nave nemica catturata può essere distrutta, quando le circostanze rendano pericolosa o difficile la sua conservazione, e specialmente nei seguenti casi:

     1) se, avvicinandosi una forza navale avversaria, si palesa la probabilità che la nave catturata venga ripresa dal nemico;

     2) se la nave catturata non può, per avarie o per altre ragioni, seguire la nave di scorta;

     3) se la nave catturata non può essere condotta in un porto, senza compromettere od ostacolare le operazioni della nave catturante.

 

     Art. 195. Distruzione di nave neutrale catturata.

     La nave neutrale catturata e soggetta a confisca può essere distrutta soltanto se la nave catturante, per ragioni di sicurezza o per il buon esito delle operazioni, non può condurla in porto, né altrimenti avere certezza che la nave catturata si rechi nel porto designato.

 

     Art. 196. Doveri in caso di distruzione di nave catturata.

     In caso di distruzione di nave catturata, si devono mettere al sicuro le persone imbarcate, le carte di bordo e gli altri documenti, che gli interessati ritengano utili ai fini del giudizio sulla cattura o del risarcimento dei danni.

     Agli effetti della sicurezza delle persone, le imbarcazioni di bordo non sono considerate come luogo sicuro, a meno che, tenuto conto dello stato del mare e delle condizioni atmosferiche, la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio sia garantita dalla prossimità della terra, o dalla presenza di altra nave, che possa prenderli a bordo.

 

     Art. 197. Prelevamenti da nave catturata.

     Se la nave catturante ha penuria di materiali di prima necessità, il comandante di essa può prelevarli, contro rilascio di ricevuta, della nave catturata, tenendo conto peraltro dei mezzi e dei rifornimenti, di cui essa dispone.

 

     Art. 198. Utilizzazione della nave catturata.

     Il catturante può utilizzare la nave catturata, salvo in ogni caso, il giudizio del tribunale delle prede sulla legittimità della cattura.

 

     Art. 199. Ripresa.

     La nave mercantile nazionale catturata o sequestrata o requisita dal nemico, se è ad esso ritolta, è restituita al proprietario, previo rimborso delle spese sopportate dallo Stato.

 

     Art. 200. Cessazione dell'esercizio del diritto di preda.

     L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e la nave e la merce posteriormente catturate sono rilasciate.

     La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.

 

     Art. 201. Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.

     Il ministro della marina può concedere a coloro che hanno eseguito la cattura, o che vi hanno concorso, speciali compensi sul valore delle navi, degli aeromobili e delle merci confiscati, nella misura da determinarsi di concerto con il ministro delle finanze.

 

SEZIONE 7

DEL TRATTAMENTO DEGLI EQUIPAGGI E DEI PASSEGGERI

 

     Art. 202. Prigionieri di guerra.

     Ferme le disposizioni del capo sesto del titolo II, possono essere fatti prigionieri di guerra, qualora cadano in potere delle forze armate dello Stato, i sudditi nemici componenti l'equipaggio delle navi mercantili nemiche.

     Possono altresì essere fatti prigionieri di guerra:

     1) i sudditi nemici componenti l'equipaggio di navi mercantili neutrali, e i sudditi neutrali componenti l'equipaggio di navi mercantili nemiche o neutrali, nel caso che le navi abbiano opposto resistenza attiva alla visita o alla cattura;

     2) i sudditi nemici o neutrali componenti l'equipaggio di navi mercantili neutrali, le quali siano colpevoli di assistenza ostile;

     3) i sudditi nemici o neutrali, che, a bordo di navi mercantili nemiche o neutrali, abbiano compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

 

     Art. 203. Sudditi neutrali componenti l'equipaggio di navi mercantili nemiche.

     Salvi i casi preveduti dall'articolo precedente, non sono fatti prigionieri di guerra i componenti l'equipaggio di nave mercantile nemica, che siano sudditi di Stato neutrale.

     Il rilascio del comandante o di altri ufficiali è, in ogni caso, subordinato a una formale dichiarazione scritta, con la quale essi si impegnano a non più servire a bordo di nave nemica, durante la guerra.

 

     Art. 204. Richiesta di consegna di persone che si trovano a bordo.

     Qualora la nave mercantile neutrale visitata non sia soggetta a cattura, il comandante della nave da guerra può, secondo le circostanze, farsi consegnare le persone che possono essere fatte prigionieri di guerra, facendo menzione della consegna sul giornale di bordo, e autorizzando la nave a continuare la rotta, ovvero inviarla in un porto per lo sbarco delle persone suindicate.

 

     Art. 205. Resistenza attiva all'ordine di consegnare persone che si trovano a bordo.

     Se la nave oppone resistenza attiva all'ordine di consegnare persone, che possono essere fatte prigionieri di guerra, essa è soggetta a cattura e confisca, e il carico è trattato come quello di nave nemica. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.

 

     Art. 206. Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri, che non sono fatti prigionieri di guerra.

     I componenti l'equipaggio e i passeggeri di una nave catturata, che non sono fatti prigionieri di guerra, sono lasciati liberi. Può tuttavia essere trattenuta qualunque persona che si trovi a bordo, fino a che sia necessario per gli accertamenti relativi alla cattura della nave.

 

     Art. 207. Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra. [11]

     L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell'art. 149 sono lasciati liberi, salve le disposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici.

 

     Art. 208. Applicazione della legge penale.

     Resta salva, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, l'applicazione della legge penale per i fatti costituenti reato, commessi da singoli componenti l'equipaggio di una nave mercantile o da chiunque si trova a bordo come passeggero.

 

SEZIONE 8

DELLA CORRISPONDENZA POSTALE

 

     Art. 209. Corrispondenza; pacchi postali.

     La corrispondenza postale, trovata a bordo di una nave nemica o neutrale, è, di regola, inviolabile.

     Se la nave è catturata, la corrispondenza è inviata a destinazione con il minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa può essere sottoposta a censura.

     I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce.

     La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica o consolare.

 

SEZIONE 9

DEL RISARCIMENTO DEI DANNI

 

     Art. 210. Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura.

     Non è dovuto risarcimento per danni derivati alla nave o al suo carico da atti inerenti alla visita o alla cattura, salvo che gli atti stessi siano riconosciuti illegittimi dall'autorità competente.

 

     Art. 211. Risarcimento per distruzione di navi o di merci.

     Non è dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita della nave nemica o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall'art. 194, si è proceduto alla distruzione della nave.

     E' dovuto risarcimento per danni derivati al proprietario della nave mercantile distrutta o della merce neutrale perduta con la nave, se:

     1) il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione;

     2) o la cattura non è seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimità.

 

     Art. 212. Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione.

     Non è dovuto risarcimento per danni derivati da avaria, deperimento o ritardo a merci, che, trovate a bordo di navi mercantili nemiche o neutrali catturate, non siano state requisite, sequestrate, catturate o confiscate.

     Si fa luogo a risarcimento di danni, qualora sia stata ordinata la distruzione delle merci suindicate, tranne che essa sia stata imposta da ragioni di sanità o di sicurezza, o da altra necessità.

 

SEZIONE 10

DEL GIUDIZIO DELLE PREDE

 

     Art. 213. Custodia della preda.

     Le navi e le merci comunque catturate e i relativi documenti sono affidati in consegna a un'autorità portuaria nazionale, finché non ne sia in via amministrativa ordinato il rilascio o pronunciata la confisca, ovvero non sia esaurito il giudizio davanti al tribunale delle prede.

     L'autorità portuaria procede, con l'intervento, ove lo ritenga possibile, e opportuno, di un rappresentante degli interessati, all'inventario delle merci e degli oggetti, che sono a bordo della nave catturata, adottando i provvedimenti necessari per la loro custodia e, occorrendo, per la loro vendita. Nello stesso modo l'autorità portuaria procede, qualora sia stato disposto il sequestro di una nave o di merci.

     Se la nave o la merce è stata distrutta, i documenti relativi sono consegnati a un'autorità portuaria nazionale.

 

     Art. 214. Confisca e rinvio al giudizio.

     L'autorità portuaria, compiuti i necessari accertamenti, trasmette al ministro della marina una relazione motivata e documentata sulle circostanze, nelle quali si è proceduto alla cattura o al sequestro, proponendo i provvedimenti che, a suo avviso, è opportuno adottare.

     Quando la cattura abbia per oggetto una nave da guerra nemica ovvero una nave mercantile o merce appartenente allo Stato nemico, il ministro della marina, con suo provvedimento, dichiara la confisca della nave o della merce determinandone la decorrenza. In ogni altro caso in cui siasi proceduto a cattura, il ministro, se non ritiene di ordinare il rilascio della nave o della merce, promuove il giudizio del tribunale delle prede.

     La stessa procedura si osserva, in quanto applicabile, se la nave o la merce catturata è stata distrutta.

     La nave o la merce confiscata in via amministrativa è messa a disposizione del ministro della marina.

 

     Art. 215. Istanza di rilascio e istanza di promovimento di giudizio.

     Se il ministro della marina, nel termine di due mesi dalla cattura, non ha ordinato il rilascio della nave o della merce ovvero non ha promosso il giudizio davanti al tribunale delle prede, la parte interessata può richiedere al ministro stesso, con istanza notificata a mezzo di un ufficiale giudiziario, il rilascio della nave o della merce.

     Se il ministro della marina non accoglie l'istanza, o non promuove il giudizio nel termine di due mesi dalla presentazione dell'istanza stessa, la parte interessata può adire direttamente il tribunale delle prede.

 

     Art. 216. Competenza dell'autorità consolare.

     La nave o la merce sequestrata o catturata, che sia stata portata in un porto neutrale, è data in consegna all'autorità consolare nazionale del luogo, la quale provvede al compimento degli atti demandati all'autorità portuaria nazionale.

 

     Art. 217. Presunzione di legittimità della cattura e del sequestro.

     La cattura e il sequestro si presumono legittimi, fino a che non è intervenuto un giudizio contrario.

 

     Art. 218. Costituzione del tribunale delle prede. [12]

     Il tribunale delle prede è istituito con decreto reale emanato su proposta del Duce del fascismo, Capo del governo, di intesa con il ministro per la grazia e giustizia.

     Il tribunale è composto di un presidente, di un vice-presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario di grado 4°, di un consigliere di Stato, di un ufficiale ammiraglio, del direttore generale della marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato.

     Sono nominati uno o più supplenti fra i magistrati o funzionari delle categorie suindicate e delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al 6°.

     Presso il tribunale è nominato, fra i magistrati militari, un commissario del Re con uno o più sostituti.

     Il presidente è a capo di tutti i servizi del tribunale: il vice-presidente collabora col presidente nella direzione di tutti i servizi, sostituisce il presidente in caso di mancanza, assenza o impedimento, ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle norme di procedura.

     Le funzioni di segreteria sono esercitate o da un cancelliere della corte di appello o da un segretario del consiglio di Stato.

     Con il decreto reale che istituisce il tribunale delle prede, si provvede anche a stabilire la sede del tribunale stesso nonché l'amministrazione dello Stato cui fanno carico sia le relative spese di funzionamento che quelle per le competenze spettanti ai componenti del tribunale.

     Le competenze spettanti ai componenti del tribunale saranno determinate con decreto del ministro competente per la spesa, di concerto con quello per le finanze.

 

     Art. 219. Competenza del tribunale delle prede.

     Il tribunale delle prede conosce delle controversie concernenti la legittimità della cattura o del sequestro di navi o di merci, e della validità della preda e della ripresa, nonché degli effetti giuridici di detti provvedimenti.

     Il tribunale conosce altresì delle domande di restituzione e di risarcimento di danni e di quelle riflettenti il pagamento di noli e di interessi per fatti attinenti all'esercizio del diritto di preda, e di ogni altra vertenza attribuita per legge alla sua competenza.

     In quanto sia necessario per la decisione della controversia, il tribunale conosce anche di ogni questione pregiudiziale o incidentale e, in ispecie, di quelle concernenti la nazionalità, la proprietà, la provenienza o la destinazione della nave e del carico sequestrati o catturati.

     La competenza del tribunale delle prede non viene meno per il fatto che la nave catturata sia stata condotta in un porto appartenente a un altro Stato.

 

     Art. 220. Eccezione di incompetenza.

     Se, in un procedimento pendente dinanzi a un giudice diverso dal tribunale delle prede, è proposta eccezione di incompetenza per il motivo che la controversia appartiene al tribunale predetto, il giudice adito dispone di ufficio, con suo decreto, la trasmissione degli atti alla corte di cassazione, perché decida sulla eccezione proposta.

     Fino a che non intervenga la decisione della corte di cassazione, il procedimento resta sospeso, e il giudice può adottare soltanto provvedimenti di carattere conservativo.

     La causa è iscritta di ufficio sul ruolo di udienza della corte di cassazione.

     La decisione della corte di cassazione è presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza.

 

     Art. 221. Esclusione dei mezzi di impugnazione.

     Contro le decisioni del tribunale delle prede non è ammesso appello od opposizione.

     Le decisioni stesse, che siano in tutto o in parte definitive, sono soggette a ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione per assoluto difetto di giurisdizione, nonché a domanda di revocazione nei casi preveduti dal codice di procedura civile.

 

     Art. 222. Diritto applicabile.

     Il tribunale delle prede applica il diritto interno dello Stato.

     Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di diritto interno, né avendosi riguardo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, si fa ricorso agli usi internazionali generalmente riconosciuti.

 

     Art. 223. Sentenza del tribunale delle prede e suoi effetti.

     Esaurita l'istruzione, il tribunale delle prede pronuncia sulla legittimità della cattura e sulla confisca della nave o della merce catturata, ovvero sulla legittimità del sequestro.

     Se il tribunale ordina la confisca della nave o della merce catturata, essa viene messa a disposizione del ministro della marina.

     Se è dichiarata la illegittimità della cattura, ovvero, se nonostante la legittimità di questa, la nave o la merce non sia confiscabile, il tribunale ne ordina il rilascio.

     Se è dichiarata la illegittimità del sequestro, il tribunale delle prede ordina il rilascio della nave o della merce sequestrata, e, ove occorra, decide sul risarcimento dei danni dovuti agli aventi diritto.

 

     Art. 224. Effetti della confisca.

     La confisca attribuisce allo Stato la piena proprietà delle cose confiscate, libera da qualunque peso, anche ipotecario, a favore di terzi.

     Gli effetti della sentenza, che dichiara la legittimità della cattura, ovvero ordina la confisca della nave o della merce, decorrono dal momento, nel quale la cattura fu effettuata.

     Nel caso preveduto dal comma precedente, la decisione del tribunale delle prede ha effetto anche contro chi non sia stato parte nel giudizio.

 

     Art. 225. Rilascio per provvedimento di governo.

     Durante o dopo il giudizio, può essere ordinato, con decreto reale, il rilascio della nave o del carico, o di una parte di questo.

 

     Art. 226. Norme di procedura.

     La procedura del giudizio davanti al tribunale delle prede è stabilita mediante norme approvate con decreto reale.

 

     Art. 227. Cessazione del funzionamento del tribunale delle prede.

     La cessazione del funzionamento del tribunale delle prede è disposta con decreto reale.

     Con la cessazione del funzionamento del tribunale delle prede le sue attribuzioni e i giudizi eventualmente pendenti sono devoluti, nello stato in cui si trovano, al consiglio di Stato, che procede con l'osservanza delle norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede, in quanto siano applicabili.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA GUERRA AEREA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 228. Navigazione aerea: sospensione dei relativi accordi e della facoltà di sorvolo.

     Con l'inizio della guerra è sospesa, nei rapporti con gli Stati nemici, l'osservanza di ogni accordo precedentemente stipulato, relativo alla navigazione aerea, salvo che l'accordo stesso disponga diversamente.

     Dallo stesso momento è sospesa, salvi accordi speciali, la facoltà di attraversare senza approdo lo spazio aereo sovrastante al territorio dello Stato.

 

     Art. 229. Legittimi belligeranti.

     Gli aeromobili che possono compiere operazioni belliche, compresa la visita e la cattura di aeromobili e di navi, sono soltanto quelli militari.

 

     Art. 230. Aeromobili militari.

     Sono considerati aeromobili militari quelli destinati a uso militare, qualora:

     1) dimostrino la qualità militare mediante il legittimo uso dei segni distintivi adottati, a questo scopo, dallo Stato, al quale appartengono;

     2) siano sotto l'autorità diretta, il controllo immediato e la responsabilità dello Stato;

     3) siano comandati da persona iscritta nelle liste del personale militare;

     4) siano equipaggiati da personale militare o militarizzato.

 

     Art. 231. Carattere nemico o neutrale dell'aeromobile.

     Il carattere nemico o neutrale dell'aeromobile è determinato dal contrassegno di nazionalità, che esso ha il diritto di portare.

     L'aeromobile sprovvisto di contrassegno di nazionalità è considerato nemico.

 

     Art. 232. Aeromobili alleati.

     Agli effetti di questa legge, gli aeromobili alleati possono, con decreto reale, essere assimilati, in tutto o in parte, agli aeromobili nazionali.

 

     Art. 233. Operazioni di aeromobili contro navi.

     Le disposizioni speciali del titolo III per la guerra marittima si osservano anche relativamente alle operazioni belliche di aeromobili contro navi.

     La visita e la cattura di navi mercantili non possono essere eseguite dagli aeromobili che, per i loro requisiti di costruzione o per altro motivo, non siano in grado di osservare le disposizioni indicate nel comma precedente.

 

CAPO II

DELLE OPERAZIONI BELLICHE

 

     Art. 234. Operazioni lecite.

     Gli aeromobili militari possono attaccare le forze aeree dell'avversario, sia in aria, sia nelle loro basi, e compiere altresì, salve le eccezioni stabilite da speciali norme, le operazioni proprie della guerra terrestre e della guerra marittima.

     Gli aeromobili militari possono inoltre attaccare gli aeromobili civili nemici, i quali:

     1) sorvolano il territorio dello Stato;

     2) compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso;

     3) oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura;

     4) eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo aver ricevuto l'ordine di astenersene;

     5) non eseguono l'ordine di approdare o di dirottare;

     6) non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorità militare a norma di questa legge.

     Gli aeromobili civili neutrali possono essere attaccati nei casi preveduti dai n. 2, 3 e 4 del comma precedente, e, qualora sorvolino il territorio dello Stato, anche nei casi preveduti dai n. 5 e 6.

 

     Art. 235. Zone interdette alle operazioni belliche aeree.

     E' vietato di compiere azioni belliche nello spazio aereo sovrastante a territorio neutrale ovvero a territori e ad acque neutralizzati, nonché di proseguirvi l'inseguimento di un aeromobile, iniziato altrove.

 

     Art. 236. Aeromobili civili scortati.

     Gli aeromobili civili scortati da aeromobili militari del nemico sono soggetti ai rischi dell'azione bellica.

 

     Art. 237. Aeromobili civili in prossimità di forze operanti.

     Se un comandante di forze operanti ritiene che la presenza di un aeromobile civile nelle vicinanze di esse possa compromettere il successo di operazioni in corso, può ordinare allo stesso:

     1) di cambiare rotta;

     2) di astenersi dall'eseguire qualsiasi segnalazione, o dal compiere qualsiasi altro atto, che egli ritenga dannoso per la sua azione.

     L'aeromobile, che non si conforma all'ingiunzione ricevuta, si espone all'uso della forza. Se l'aeromobile è neutrale e oppone resistenza attiva, esso è soggetto a cattura e confisca e il carico è trattato come quello di aeromobile nemico: sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante, al proprietario e all'esercente dell'aeromobile.

 

     Art. 238. Uso di proiettili speciali.

     E' lecito l'impiego di proiettili traccianti, incendiari ed esplosivi da parte degli aeromobili o contro di essi.

 

CAPO III

DEL CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

 

SEZIONE 1

DEGLI AEROMOBILI E DELLE MERCI NEMICHE O NEUTRALI

 

     Art. 239. Aeromobili nemici soggetti a cattura e confisca.

     Sono soggetti a cattura e confisca:

     1) gli aeromobili militari nemici e ogni altro aeromobile appartenente a qualsiasi titolo allo Stato nemico;

     2) gli aeromobili civili nemici appartenenti a privati;

     3) gli aeromobili che non hanno contrassegni di nazionalità, o portano falsi contrassegni.

     Con decreto reale, può essere disposta, a titolo di reciprocità la sospensione dell'esercizio del diritto di cattura e di confisca relativamente agli aeromobili civili nemici appartenenti a privati, alle condizioni determinate dal decreto stesso.

 

     Art. 240. Aeromobili neutrali soggetti a cattura e confisca.

     Sono soggetti a cattura e confisca gli aeromobili civili neutrali:

     1) che costituiscono contrabbando di guerra o che trasportano contrabbando di guerra nelle condizioni prevedute dall'art. 256;

     2) che sono colpevoli di assistenza ostile a favore del nemico;

     3) che, sorvolando il territorio dello Stato, non eseguono l'ordine di dirottamento o di approdo, o non ottemperano a qualsiasi altro ordine dell'autorità militare;

     4) che oppongono resistenza attiva alla visita;

     5) che, sorvolando il territorio dello Stato, eseguono segnalazioni o trasmissioni di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo, all'infuori di quelle necessarie per la sicurezza della navigazione;

     6) che sorvolano il territorio dello Stato, dotati di armamento;

     7) che sono sprovvisti di documenti di bordo, o hanno documenti falsi o incompleti;

     8) che si trovano, manifestamente e senza giustificato motivo, fuori della rotta risultante dai documenti di bordo.

 

     Art. 241. Aeromobili esenti da cattura e confisca.

     Sono esenti da cattura e confisca gli aeromobili sanitari, protetti a norma delle disposizioni della sezione prima, capo sesto, titolo II, fino a quando godono della protezione stessa.

 

     Art. 242. Aeromobili civili nemici nel territorio dello Stato all'inizio della guerra.

     Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, i quali si trovano nel territorio dello Stato all'inizio della guerra, sono soggetti a sequestro, ovvero a requisizione contro compenso. Gli aeromobili predetti possono tuttavia essere autorizzati, con decreto reale, a uscire liberamente dal territorio dello Stato entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, l'aeroporto di destinazione, o altro aeroporto che sia loro designato, semprechè le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilità d'impiego a scopi bellici.

 

     Art. 243. Aeromobili civili nemici entrati nel territorio dello Stato ignorando l'esistenza della guerra.

     L'autorizzazione preveduta dall'articolo precedente può essere estesa agli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che siano entrati nel territorio dello Stato, ignorando l'esistenza della guerra.

     Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che un aeromobile conosca l'esistenza della guerra, qualora:

     1) abbia lasciato il territorio nemico dopo l'inizio della guerra;

     2) ovvero abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra è stata fatta, in tempo utile, dallo Stato, dal quale detto territorio dipende.

 

     Art. 244. Trattamento degli aeromobili civili nemici trattenuti.

     Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che non lasciano il territorio dello Stato nel termine fissato a norma dei due articoli precedenti, o ai quali non è stata accordata la facoltà di uscirne, sono sequestrati per la durata della guerra, ovvero requisiti contro compenso.

 

     Art. 245. Trasferimento di nazionalità.

     Non è considerato valido il trasferimento di nazionalità di un aeromobile, effettuato per eludere le conseguenze derivanti dal carattere di aeromobile nemico.

     Tale scopo si presume, salva prova contraria:

     1) se, nel caso che l'aeromobile abbia perduto la nazionalità nemica meno di sessanta giorni prima dell'inizio della guerra, le carte di bordo non fanno fede, nei modi di legge, dell'avvenuto trasferimento;

     2) se il trasferimento di nazionalità è avvenuto dopo l'inizio della guerra.

     Nel caso preveduto dal numero 2 del comma precedente, la prova contraria non è ammessa:

     1) se il trasferimento di nazionalità ha avuto luogo, mentre l'aeromobile era in viaggio, o si trovava in località bloccata;

     2) se è stata convenuta la facoltà di riscatto o di retrocessione;

     3) se non sono state osservate le condizioni, alle quali è subordinato l'acquisto della nazionalità, secondo le leggi dello stato, cui l'aeromobile appartiene.

 

     Art. 246. Condizioni per la validità del trasferimento di nazionalità.

     E' esclusa la prova che col trasferimento di nazionalità si siano volute eludere le conseguenze derivanti dal carattere di aeromobile nemico, se esso è avvenuto più di trenta giorni prima dell'inizio della guerra, è incondizionato e conforme alle leggi degli stati interessati, e la gestione dell'aeromobile non può tornare a vantaggio di persone di nazionalità nemica.

 

     Art. 247. Prima concessione di nazionalità.

     Le disposizioni degli articoli 231, 245 e 246 si applicano anche quando trattasi della prima concessione della nazionalità ad aeromobili costruiti per conto di una persona di nazionalità nemica.

 

     Art. 248. Merci nemiche o neutrali a bordo di aeromobili.

     Le merci nemiche a bordo di aeromobili nazionali o nemici sono soggette a cattura e confisca.

     Sono altresì soggette a cattura e confisca le merci nemiche a bordo di aeromobili alleati, tranne che le convenzioni dispongano altrimenti.

     Salvo che questa legge disponga diversamente, le merci neutrali a bordo di aeromobili nemici e le merci nemiche a bordo di aeromobili neutrali, quando esse non costituiscono contrabbando di guerra, sono esenti da cattura e confisca.

 

     Art. 249. Merci a bordo di aeromobili civili nemici all'inizio della guerra.

     Le merci nemiche a bordo degli aeromobili indicati negli art. 242 e 243, possono, a cura dell'autorità aeronautica, essere sequestrate, oppure requisite contro compenso, indipendentemente dal trattamento fatto all'aeromobile.

 

     Art. 250. Merci non requisite, né sequestrate, né catturate, né confiscate.

     Le merci non requisite, né sequestrate, né catturate, né confiscate a norma di questo capo, sono per quanto è possibile, lasciate a disposizione degli aventi diritto.

     Se è ordinata la vendita di dette merci, il prezzo ricavato, dedotte le spese, è messo a disposizione degli aventi diritto.

     Nei casi preveduti da questo articolo, restano ferme le disposizioni del titolo V di questa legge.

 

     Art. 251. Carattere nemico o neutrale della merce.

     La merce trovata a bordo di aeromobili civili si considera nemica, se il proprietario è persona di nazionalità nemica.

     La merce stessa si considera neutrale:

     1) se il proprietario non è persona di nazionalità nemica, né è suddito nazionale;

     2) se il proprietario è un apolide, il quale, non essendo considerato suddito nemico, risiede in territorio neutrale.

     La merce trovata a bordo di un aeromobile nemico si presume nemica, salva prova contraria.

 

     Art. 252. Trasferimento di proprietà della merce nemica.

     La merce trovata a bordo di un aeromobile nemico si considera nemica fino all'arrivo a destinazione, nonostante il trasferimento di proprietà della merce stessa avvenuto, dopo l'inizio della guerra, nel corso del viaggio.

     Tuttavia, in caso di fallimento del proprietario nemico, se un precedente proprietario neutrale, anteriormente alla cattura, ha riacquistato per rivendicazione la proprietà della merce, questa si considera neutrale.

 

SEZIONE 2

DEL CONTRABBANDO DI GUERRA

 

     Art. 253. Norme relative al contrabbando per via aerea.

     Le disposizioni degli art. 159 e 160 si osservano anche, in quanto applicabili, relativamente al contrabbando di guerra per via aerea.

 

     Art. 254. Catturabilità del contrabbando di guerra.

     Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche.

     La destinazione nemica è presunta, esclusa ogni prova contraria:

     1) se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere sbarcate in uno dei luoghi indicati nel comma precedente o consegnate alle forze armate del nemico;

     2) se l'aeromobile, prima di arrivare al territorio neutrale, al quale, secondo i documenti, la merce è diretta, deve fare scalo in uno dei luoghi indicati nel comma precedente, o comunque sorvolarli, ovvero raggiungere le forze armate del nemico.

     Sono altresì catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e che appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.

 

     Art. 255. Accertamento dell'itinerario dell'aeromobile.

     Le carte e i documenti di bordo fanno prova dell'itinerario dell'aeromobile, che trasporta contrabbando di guerra, a meno che esso, senza giustificato motivo, segua una rotta manifestante diversa da quella indicata dalle carte e dai documenti predetti.

 

     Art. 256. Cattura e confisca dell'aeromobile che trasporta contrabbando.

     Se il contrabbando di guerra trasportato dall'aeromobile, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce più della metà del carico commerciale, anche l'aeromobile è soggetto a cattura e confisca.

     La cattura dell'aeromobile può avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.

 

     Art. 257. Spese sostenute per l'aeromobile rilasciato.

     Se l'aeromobile catturato è rilasciato, perché il contrabbando di guerra non è superiore alla metà del carico commerciale, le spese sostenute dal catturante sono a carico commerciale, le spese sostenute dal catturante sono a carico dell'aeromobile stesso.

 

     Art. 258. Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando.

     Se l'aeromobile, che trasporta contrabbando di guerra diretto al nemico, ignora l'esistenza della guerra o la dichiarazione di contrabbando, fatta a norma dell'art. 160, tutte le cose costituenti contrabbando di guerra possono essere requisite contro compenso, e l'aeromobile e la rimanente parte del carico sono esenti da cattura e confisca, salva l'applicazione dell'art. 249.

     Si presume, esclusa ogni prova contraria, che l'aeromobile, conosca la dichiarazione di contrabbando, quando abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la relativa notificazione è stata fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale detto territorio dipende, ovvero il territorio italiano o nemico dopo la pubblicazione della dichiarazione di contrabbando.

     Per quanto concerne la presunzione della conoscenza della guerra, si applicano le disposizioni dell'art. 243.

 

     Art. 259. Trattamento delle merci non confiscabili.

     Se l'aeromobile è catturato a causa del trasporto del contrabbando di guerra, si applicano per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'art. 250.

 

SEZIONE 3

DELL'ASSISTENZA OSTILE

 

     Art. 260. Casi di assistenza ostile.

     Gli aeromobili civili neutrali sono colpevoli di assistenza ostile:

     1) se compiono atti bellici a favore del nemico, o partecipano comunque alle operazioni belliche di questo;

     2) se sono noleggiati da un governo nemico, o sono ai suoi ordini;

     3) se, nell'interesse del nemico, sono destinati al trasporto di truppe o di materiale bellico, ovvero alla trasmissione di notizie con qualsiasi mezzo;

     4) se, avendone conoscenza il proprietario o il noleggiatore o il comandante, trasportano un distaccamento militare del nemico, ovvero persone, che, durante il viaggio, compiono o hanno compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

 

SEZIONE 4

DELLA VISITA E DELLA CATTURA

 

     Art. 261. Scopo della visita; servizio postale.

     La visita di un aeromobile civile ha lo scopo di determinare la nazionalità e la destinazione e di eseguire tutti gli altri accertamenti ritenuti necessari nei rapporti dell'aeromobile, nonché del carico e delle persone, che, per qualsiasi motivo, si trovano a bordo.

     La visita degli aeromobili, che fanno servizio postale, è compiuta con la maggiore celerità possibile.

 

     Art. 262. Formalità della visita.

     Gli aeromobili militari e ogni autorità militare possono, in qualsiasi momento, sottoporre a visita gli aeromobili civili nemici, ordinando loro, ove occorra, di discendere in località idonea, ragionevolmente accessibile.

     La disposizione del comma precedente si applica anche per gli aeromobili civili neutrali, che sorvolano il territorio dello Stato o quello nemico occupato dalle forze armate italiane.

 

     Art. 263. Resistenza attiva alla visita.

     L'aeromobile civile, che oppone resistenza attiva alla visita, giustifica l'uso della forza contro di esso a norma del n. 3 dell'art. 234.

     Se l'aeromobile è neutrale, esso è soggetto a cattura e confisca, e il carico al trattamento preveduto per quello di aeromobili nemico. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante, al proprietario e all'esercente dell'aeromobile.

 

     Art. 264. Cattura.

     Qualora l'autorità militare ritenga che un aeromobile civile debba essere catturato, lo pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio.

     Qualora sia catturabile soltanto il carico, l'autorità militare può, secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul libro di bordo, e autorizzando l'aeromobile a continuare la rotta: osservata, in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 254.

 

     Art. 265. Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.

     In caso di resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, si applicano le stesse disposizioni dell'art. 263.

 

     Art. 266. Perdita per forza maggiore.

     Se l'aeromobile catturato si perde per forza maggiore, il comandante dell'aeromobile catturante, o l'autorità cui è affidato l'aeromobile catturato, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sull'aeromobile stesso.

 

     Art. 267. Distruzione di aeromobile civile nemico catturato.

     L'aeromobile civile nemico catturato, appartenente a privati, può essere distrutto, se l'autorità militare lo giudica necessario.

 

     Art. 268. Distruzione di aeromobile neutrale catturato.

     L'aeromobile civile neutrale catturato e soggetto a confisca perché colpevole di assistenza ostile nei casi preveduti dall'art. 260, o perché sprovvisto di contrassegni esteriori di nazionalità, o perché munito di falsi contrassegni, può essere distrutto, se la sua conservazione può compromettere la sicurezza delle forze combattenti, ovvero ostacolare le operazioni nelle quali esse sono impegnate. In ogni altro caso, l'aeromobile non può essere distrutto, se non quando sussistano necessità militari di estrema urgenza, che non permettano all'autorità militare di rilasciarlo o di rinviarlo al tribunale delle prede per il giudizio.

 

     Art. 269. Distruzione di nave catturata da aeromobili.

     La nave neutrale catturata da un aeromobile e soggetta a confisca può, osservate le disposizioni dell'art. 196, essere distrutta soltanto se l'aeromobile catturante, per ragioni di sicurezza o per il buon esito delle operazioni, non può scortarla, né altrimenti avere la certezza che la nave si rechi nel porto designato.

 

     Art. 270. Doveri in caso di distruzione di aeromobile catturato.

     In caso di distruzione di un aeromobile catturato, si devono mettere al sicuro le persone imbarcate, le carte di bordo e gli altri documenti, che gli interessati ritengono utili ai fini del giudizio sulla cattura o del risarcimento dei danni.

 

     Art. 271. Cessazione dell'esercizio del diritto di preda.

     L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e l'aeromobile e la merce posteriormente catturati sono rilasciati.

     La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.

 

     Art. 272. Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.

     Il ministro dell'aeronautica può concedere a coloro che hanno eseguito, la cattura, o che vi hanno concorso, speciali compensi sul valore delle navi degli aeromobili e delle merci confiscati, nella misura da determinarsi di concerto col ministro delle finanze.

 

SEZIONE 5

DEL TRATTAMENTO DEGLI EQUIPAGGI E DEI PASSEGGERI

 

     Art. 273. Prigionieri di guerra.

     Se un aeromobile militare nemico è catturato, le persone che si trovano a bordo sono fatte prigionieri di guerra.

     Se un aeromobile civile, appartenente allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica, è catturato, i componenti l'equipaggio, sono fatti prigionieri di guerra. I componenti l'equipaggio, sudditi di uno Stato neutrale, che non siano al servizio dello Stato nemico, possono essere rilasciati, se promettono formalmente per iscritto di non più servire a bordo di un aeromobile nemico, durante la guerra. I passeggeri sono subito rilasciati, a meno che interessi militari esigano che il rilascio sia differito.

     Può essere fatto prigioniero di guerra qualsiasi componente l'equipaggio o passeggero, il quale, durante il volo, abbia compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

 

     Art. 274. Equipaggio e passeggeri di aeromobili neutrali.

     Se un aeromobile civile neutrale è fermato, si applicano le seguenti disposizioni:

     1) i componenti l'equipaggio, se sono sudditi neutrali e non prestano servizio per il nemico, sono rilasciati;

     2) i passeggeri sono subito rilasciati, a meno che l'interesse militare esiga che il rilascio sia differito.

     Se l'aeromobile civile neutrale è colpevole di assistenza ostile, l'equipaggio è fatto prigioniero di guerra. Lo stesso trattamento si applica ai passeggeri, i quali, durante il volo, abbiano compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

 

SEZIONE 6

DELLA CORRISPONDENZA POSTALE

 

     Art. 275. Corrispondenza; pacchi postali.

     La corrispondenza postale, trovata a bordo di un aeromobile nemico o neutrale, è, di regola, inviolabile.

     Se l'aeromobile è catturato, la corrispondenza è inviata a destinazione col minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa può essere sottoposta a censura.

     I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce.

     La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica e consolare.

 

SEZIONE 7

DEL RISARCIMENTO DEI DANNI

 

     Art. 276. Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura.

     Non è dovuto risarcimento per danni derivati all'aeromobile o al suo carico da atti inerenti alla visita o alla cattura, salvo che gli atti stessi siano riconosciuti illegittimi dall'autorità competente.

 

     Art. 277. Risarcimento per distruzione di aeromobili o di merci.

     Non è dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita dell'aeromobile nemico o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall'art. 267, si è proceduto alla distruzione dell'aeromobile.

     E' dovuto risarcimento per danni derivati al proprietario o all'esercente dell'aeromobile civile neutrale distrutto o della merce neutrale perduta con l'aeromobile se:

     1) il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione;

     2) la cattura non è seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimità.

 

     Art. 278. Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione.

     Non è dovuto risarcimento per danni derivati da avaria, deperimento o ritardo a merci, che, trovate a bordo di aeromobili civili nemici o neutrali catturati, non siano state requisite, sequestrate, catturate o confiscate.

     Si fa luogo a risarcimento di danni, qualora sia stata ordinata la distruzione delle merci suindicate, tranne che essa sia stata imposta da ragioni di sanità o di sicurezza, o da altra necessità.

 

SEZIONE 8

DEL GIUDIZIO DELLE PREDE

 

     Art. 279. Giudizio delle prede aeronautiche.

     Sono estese alle prede aeronautiche e ai relativi giudizi le norme stabilite dagli art. 213 a 227 per le prede marittime, sostituiti al ministro della marina e alle autorità portuarie, rispettivamente, il ministro dell'aeronautica e le autorità aeronautiche territoriali.

     Nei giudizi inerenti alle prede aeronautiche fanno parte del tribunale delle prede, costituito a norma dell'art. 218, in sostituzione dell'ufficiale della regia marina e del direttore generale per la marina mercantile, rispettivamente, un ufficiale generale o superiore della regia aeronautica e il direttore generale dell'aviazione civile e del traffico aereo.

 

TITOLO V

DEL TRATTAMENTO DELLE PERSONE

DI NAZIONALITA' NEMICA E DEI BENI NEMICI,

E DEI RAPPORTI ECONOMICI CON IL NEMICO

 

CAPO I

DEL TRATTAMENTO DELLE PERSONE DI NAZIONALITA' NEMICA

NEL TERRITORIO DELLO STATO

 

     Art. 280. Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica.

     Le persone di nazionalità nemica conservano la piena capacità civile e il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacità processuale attiva e passiva.

     Qualora una persona di nazionalità nemica sia convenuta in giudizio davanti a un'autorità giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio.

 

     Art. 281. Divieto di esigere dai sudditi nemici servizi attinenti alla guerra.

     I sudditi nemici non possono, in alcun caso, ancorché abbiano servito alle dipendenze dello Stato prima dell'inizio della guerra, essere costretti ad arruolarsi nelle forze armate dello Stato, o comunque a prestare servizi attinenti direttamente alla guerra.

     La disposizione precedente non si applica, se ricorre alcuno dei casi preveduti dal secondo comma dell'art. 37.

 

     Art. 282. Divieto di entrata nel territorio dello Stato.

     E' vietato ai sudditi nemici, che si trovano nel territorio dello Stato, di uscirne, senza autorizzazione del ministro dell'interno.

 

     Art. 283. Divieto di uscita dal territorio dello Stato.

     E' vietato ai sudditi nemici, che si trovano nel territorio dello Stato, di uscirne, senza autorizzazione del ministro dell'interno.

 

     Art. 284. Internamento.

     Il ministro dell'interno, con suo decreto, può disporre l'internamento dei sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attività dannosa per lo Stato.

 

     Art. 285. Espulsione.

     Il ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il ministro degli affari esteri, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera del suddito nemico, se l'interesse dello Stato lo richiede.

 

     Art. 286. Divieto od obbligo di soggiorno.

     Il ministro dell'interno, con suo decreto, può vietare, o fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in località determinante.

     La stessa facoltà può essere esercitata anche dal prefetto, quando si tratti di vietare o di fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in una determinata località, compresa nel territorio della sua provincia.

     Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno.

 

     Art. 287. Criteri da seguirsi per i provvedimenti concernenti i sudditi nemici.

     Nell'esercizio dei poteri conferiti dagli art. 282 a 286, deve tenersi conto delle ragioni di umanità e delle particolari condizioni personali e familiari, che ricorrano a favore del suddito nemico, e, specialmente, della tarda età, dello stato di salute e della circostanza che i figli prestino servizio militare nelle forze armate dello Stato.

 

     Art. 288. Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici.

     Oltrechè nei casi preveduti dagli art. 284 e 285, il suddito nemico può essere espulso o internato, quando contravvenga ai divieti e agli obblighi stabiliti da questo capo.

 

     Art. 289. Trattamento dei sudditi nemici internati.

     Il trattamento dei sudditi nemici internati è stabilito con decreto del Duce, intesi i ministri degli affari esteri, dell'interno e delle finanze.

     In ogni caso, nei confronti di sudditi internati, devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 106.

 

     Art. 290. Inammissibilità di ricorso.

     Contro i provvedimenti definitivi, emanati in applicazione degli articoli precedenti, non è ammesso ricorso giurisdizionale, né ricorso straordinario al Re.

 

     Art. 291. Caso di inapplicabilità delle norme di questo capo.

     Le disposizioni di questo capo non si applicano ai membri del sacro collegio dei cardinali.

 

CAPO II

DEL TRATTAMENTO DEI BENI NEMICI NEL

TERRITORIO DELLO STATO

 

SEZIONE 1

DEI BENI APPARTENENTI ALLO STATO NEMICO

O A PERSONE DI NAZIONALITA' NEMICA

 

     Art. 292. Beni dello Stato nemico soggetti a confisca.

     Sono soggetti a confisca le armi, le munizioni, i viveri e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico, quando siano direttamente utilizzabili per fini bellici.

 

     Art. 293. Beni dello Stato nemico, dei quali può essere ordinata la confisca.

     Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, e salvo che la legge stabilisca altrimenti, può essere disposto con decreto reale, emanato su proposta del ministro delle finanze, di concerto con gli altri ministri interessati, che siano soggetti a confisca il denaro, i valori, i titoli e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico.

 

     Art. 294. Requisizione dei beni nemici.

     I beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere requisiti contro compenso, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 295. Sequestro dei beni nemici.

     I beni appartenenti allo Stato nemico, che non siano soggetti a confisca a norma degli art. 292 e 293, e i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere sottoposti a sequestro.

     Il sequestro preveduto dal comma precedente può essere ordinato anche a persone di nazionalità nemica, ancorché figurino appartenenti a persone di diversa nazionalità.

     Non possono formare oggetto di sequestro i beni, che, alla data dell'applicazione di questa legge, siano destinati all'esercizio del culto cattolico o di uno dei culti ammessi nello Stato.

     Il sequestro non pregiudica i diritti dei terzi.

 

     Art. 296. Decreto di sequestro e nomina del sequestratario.

     Il sequestro è disposto dal prefetto, con decreto che ha effetto dalla sua data.

     Con lo stesso decreto il prefetto nomina il sequestratario, scegliendolo, preferibilmente, tra i funzionari dello Stato o di enti pubblici, in attività di servizio o a riposo.

     Eccezionalmente, possono essere nominati sequestratari i detentori dei beni sequestrati.

     Se beni appartenenti ad una persona di nazionalità nemica si trovano nel territorio di più province, il ministro delle finanze ha facoltà di nominare un sequestratario unico, in sostituzione di quelli nominati dai prefetti, a norma delle disposizioni precedenti. In tal caso, il ministro stabilisce a quale intendente di finanza spetti la vigilanza.

     Nel caso preveduto dal comma precedente, il sequestratario, con l'autorizzazione dell'intendente di finanza, può delegare un suo rappresentante nel luogo dove non ha la sua residenza.

 

     Art. 297. Compenso al sequestratario.

     Al sequestratario, quando non sia detentore del bene sequestrato, è corrisposto sulle attività sottoposte a sequestro un compenso, oltre al rimborso delle spese giustificate. Il compenso e le spese sono liquidate dal ministro delle finanze, su proposta dell'intendente di finanza, tenuto conto dell'importanza dell'opera richiesta.

 

     Art. 298. Notificazione e trascrizione del decreto di sequestro.

     Il decreto di sequestro, a cura dell'intendente di finanza, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e notificato, se possibile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene sequestrato.

     Se il decreto ha per oggetto, anche solo in parte, beni capaci d'ipoteca, esso è inoltre trascritto, a cura dell'intendente di finanza, presso l'ufficio delle ipoteche. La trascrizione non è soggetta a tassa o ad altra spesa.

     Le stesse formalità si osservano nel caso di annullamento o revoca del sequestro.

 

     Art. 299. Attribuzioni del sequestratario.

     Il sequestratario provvede, sotto la vigilanza dell'intendente di finanza, alla custodia, alla conservazione, alla manutenzione e, occorrendo, all'amministrazione dei beni sequestrati.

     Egli, in tutti gli atti di sua competenza, deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia.

     Il decreto di sequestro stabilisce il termine per la presentazione periodica da parte del sequestratario del rendiconto documentato, e le cautele per la custodia delle somme riscosse fino al momento del deposito, a norma del comma seguente.

     Salvo che il prefetto disponga diversamente, le somme residue della gestione devono essere versate, in occasione della presentazione di ciascun rendiconto, a cura del sequestratario, presso l'istituto di credito, a ciò autorizzato dal ministro delle finanze.

     Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione dell'intendente di finanza.

 

     Art. 300. Vendita dei beni sequestrati.

     Per la vendita dei beni mobili, dei censi e delle rendite, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative alla vendita e all'aggiudicazione degli oggetti pignorati: per la vendita dei beni immobili, le norme relative alla vendita volontaria dei beni dei minori. Il prefetto può autorizzare la vendita anche in altro modo, prescrivendo le opportune cautele.

     Il prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati è depositato, prelevate le spese di gestione e di vendita e le eventuali passività, presso la cassa depositi e prestiti con gli stessi vincoli di sequestro, che gravavano sul bene venduto.

 

     Art. 301. Depositi di titoli sottoposti a sequestro.

     I titoli pubblici o industriali sottoposto a sequestro devono essere depositati presso la cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 302. Prelevamento delle somme e dai valori depositati.

     Previa autorizzazione dell'intendente di finanza, il sequestratario può prelevare dalle somme e dai valori sequestrati, che siano depositati presso l'istituto di credito preveduto dall'art. 299 o presso la cassa depositi e prestiti, quanto sia necessario ai fini della gestione.

 

     Art. 303. Spese di gestione anticipate dallo Stato.

     Nel caso che i beni sequestrati non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese occorrenti per la gestione, il ministro delle finanze può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

     Le spese anticipate dello Stato, a norma del comma precedente, sono ripetibili a carico del proprietario o detentore dei beni sequestrati.

     Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sequestrati, con preferenza su ogni credito, ancorché privilegiato.

 

     Art. 304. Crediti garantiti dai beni sequestrati.

     Sui beni sequestrati possono essere soddisfatti i seguenti creditori, a esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:

     1) lo Stato per le spese di gestione da esso anticipate nel caso preveduto dall'articolo precedente;

     2) lo Stato e ogni altro ente pubblico, per imposte o tasse, che siano loro dovute;

     3) il sequestratario, per il compenso e il rimborso di spese, che gli spettino;

     4) coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dal sequestratario nell'interesse della sua gestione;

     5) coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni, che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni sequestrati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;

     6) ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore alla data di applicazione di questa legge;

     7) ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al sequestro, purché dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, essa non conosceva che i beni del debitore potevano essere sottoposti a sequestro.

 

     Art. 305. Procedure esecutive e provvedimenti cautelari sui beni sequestrati.

     I beni sequestrati possono formare oggetto di procedura esecutiva esclusa quella fallimentare, e semprechè si tratti dei crediti indicati nell'articolo precedente.

     Gli effetti dei provvedimenti cautelari adottati da qualsiasi autorità giurisdizionale e aventi per oggetto beni che siano stati o vengano sequestrati in applicazione dell'art. 295 sono sospesi fino alla data in cui cessano gli effetti del sequestro preveduto dall'articolo stesso.

     La disposizione del comma precedente non si applica relativamente a provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria penale su cose pertinenti a reato.

 

     Art. 306. Comunicazione preventiva al proprietario della vendita dei beni sequestrati o della procedura esecutiva.

     Qualora per estinguere le passività, sia necessario promuovere la vendita di beni sequestrati, il sequestratario, se le circostanze lo permettono, e senza pregiudizio della procedura in corso, ne dà notizia al proprietario.

     La stessa disposizione si applica nel caso che siano promosse procedure esecutive sui beni sequestrati.

     Nel caso preveduto dal primo comma, il proprietario dei beni, di cui sia stato ordinato il sequestro, può ottenere che non si proceda alla vendita degli stessi, anticipando le spese di gestione nel termine e nella misura, che sono stabilite dall'intendente di finanza.

 

     Art. 307. Prelevamenti a favore degli aventi diritto sui beni sequestrati.

     Il sequestratario, previa autorizzazione del prefetto, può effettuare, sui beni sequestrati, prelevamenti in numerario a favore del proprietario o di altri aventi diritto sui beni stessi, per cause di necessità di essi o dei congiunti viventi a loro carico.

     Se non esistono disponibilità di numerario, il prefetto, su domanda del proprietario o degli altri aventi diritto, può autorizzare il sequestratario a vendere parte dei beni sequestrati o a compiere sui medesimi operazioni atte a procurare il numerario, che deve formare oggetto del prelevamento.

     Il prefetto può, eccezionalmente, autorizzare un prelevamento in natura, purché questo non abbia per oggetto titoli pubblici o industriali.

 

     Art. 308. Non retroattività dei provvedimenti di revoca del sequestro.

     I provvedimenti da qualunque autorità emanati, con i quali si annullano o revocano decreti, che abbiano disposto il sequestro di beni, producono effetti giuridici soltanto per il tempo successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

     Art. 309. Denuncia dei debiti privati verso persone di nazionalità nemica.

     I privati, debitori di persone di nazionalità nemica o detentori di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, devono presentare al prefetto denuncia scritta, dalla quale risultino il nome del creditore o del proprietario, l'importo dei debiti, la natura e l'ammontare dei titoli e la sommaria descrizione dei beni.

     La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di applicazione di questa legge, e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui siano sorte o siano divenute liquide.

 

     Art. 310. Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei crediti di persone di nazionalità nemica.

     Le amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici, che siano debitori di persone di nazionalità nemica, e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore di queste il pagamento di somme o la consegna di beni, devono darne immediata comunicazione scritta al prefetto.

 

     Art. 311. Sospensione di pagamenti.

     Fino a quando non sia fatta la denuncia o la comunicazione preveduta dagli art. 309 e 310, e durante il termine di trenta giorni dalla data della denuncia o dalla comunicazione stessa, è vietato procedere a qualsiasi pagamento o consegna di beni agli aventi diritto di nazionalità nemica.

     Se, trascorso detto termine, l'autorità non ha disposto il sequestro dei beni, può senz'altro ordinarsi la consegna o effettuarsi il pagamento, salvi, in ogni caso, i divieti stabiliti dagli art. 326, 327 e 328.

 

     Art. 312. Nullità del trasferimento di beni nemici.

     E' nullo qualsiasi atto, concluso posteriormente alla data di applicazione di questa legge, che abbia per effetto il trasferimento di beni esistenti nel territorio dello Stato, i quali appartengano a persona di nazionalità nemica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali. Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dal sequestratario, né per i trasferimenti a causa di morte né per quelli effettuati per ordine dell'autorità.

     Con decreto reale, può disporsi che siano dichiarati nulli gli atti preveduti dal comma precedente, compiuti entro il periodo di tempo anteriore alla data di applicazione di questa legge, che sia stabilito dal decreto stesso.

 

     Art. 313. Sospensione della protezione delle privative industriali.

     Sono sospesi, durante l'applicazione di questa legge, il rilascio, a favore di persone di nazionalità nemica, di attestati di privative industriali e la registrazione di modelli o disegni di fabbrica e di trasferimenti di privative o di marchi.

 

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AZIENDE COMMERCIALI NEMICHE

 

     Art. 314. Decreto di sindacato e nomina del sindacatore.

     Le aziende commerciali di persone di nazionalità nemica o nelle quali queste persone abbiano interessi prevalenti possono essere sottoposte a sindacato con decreto del prefetto.

     Con lo stesso decreto il prefetto nomina il sindacatore, scegliendolo, preferibilmente, tra i funzionari dello Stato o di enti pubblici, in attività di servizio o a riposo.

     Si applica, relativamente al sindacatore, la disposizione dell'art. 297.

 

     Art. 315. Attribuzione del sindacatore.

     Il sindacato è esercitato sotto la vigilanza dell'intendente di finanza.

     Il sindacatore controlla l'attività dell'azienda, riferendone all'intendente di finanza, e a tal fine ha diritto di prendere, in ogni tempo, visione dei libri, degli atti e della corrispondenza dell'azienda.

 

     Art. 316. Revoca del sindacato.

     Qualora il sindacato venga revocato, il relativo provvedimento prescrive, ove occorra, determinati obblighi al proprietario o all'amministratore dell'azienda, per l'osservanza dei quali può essere anche imposta la prestazione di un'adeguata cauzione.

     In caso d'inadempimento degli obblighi suddetti, il prefetto ordina che la cauzione sia devoluta all'erario e che il sindacato sia ripristinato, ove non si ritenga di provvedere a norma delle disposizioni dell'articolo seguente.

 

     Art. 317. Sequestro dell'azienda.

     Le disposizioni della sezione precedente concernente il sequestro di beni appartenenti allo stato nemico o a persone di nazionalità nemica si applicano alle aziende commerciali indicate nell'art. 314, salve le disposizioni degli art. 324 a 326.

 

     Art. 318. Attribuzioni del sequestratario dell'azienda.

     Il sequestratario provvede, sotto la vigilanza dell'intendente di finanza, alla gestione dell'azienda sottoposta a sequestro.

     Il sequestratario deve rimettere all'intendente di finanza:

     1) alla fine di ogni trimestre, un rendiconto sulla situazione delle attività e delle passività;

     2) alla fine di ogni esercizio, copia dell'inventario e del bilancio, prescritti dal codice di commercio;

     3) alla fine della gestione, il rendiconto finale.

     Gli utili ripartibili della gestione sono versati al termine di ogni esercizio presso l'istituto preveduto dall'art. 299, salvo che il ministro delle finanze disponga, a favore di persone di nazionalità non nemica, il versamento totale o parziale delle quote loro spettanti, ovvero autorizzi i prelevamenti preveduti dall'art. 307.

 

     Art. 319. Sostituzione dei sindacatori e dei sequestratari.

     Se una ditta ha stabilimenti o rappresentanze nelle circoscrizioni di più provincie si applicano, per la nomina del sindacatore o del sequestratario, le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 296.

 

     Art. 320. Liquidazione dell'azienda.

     Ricorrendo speciali motivi, il ministro delle finanze può ordinare la liquidazione dell'azienda commerciale sottoposta a sequestro.

     La liquidazione dell'azienda è, in ogni caso, ordinata quando non sia possibile adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio di essa.

     Salvo che ricorrano speciali motivi, la liquidazione dell'azienda è pure ordinata, quando sia stato dichiarato il fallimento della persona, alla quale l'azienda appartiene.

     La liquidazione è eseguita dal sequestratario con l'osservanza delle modalità stabilite dal ministro delle finanze, ferma in ogni caso, l'applicazione delle norme concernenti le aziende sottoposte a sequestro.

     Le somme ricavate dalla liquidazione sono assegnate ai creditori indicati nell'art. 304, e, qualora vi sia un residuo, questo è depositato presso l'istituto preveduto dall'art. 299, dove resta sottoposto agli stessi vincoli di sequestro, che gravano sull'azienda.

     Si applica, in caso di liquidazione, la disposizione dell'art. 306 sostituito all'intendente di finanza il ministro delle finanze.

     Se il provvedimento, che ordina la liquidazione, è annullato o revocato, si applica la disposizione dell'art. 308.

 

     Art. 321. Pubblicazione dei provvedimenti riflettenti il sindacato o il sequestro.

     I provvedimenti che dispongono il sindacato o il sequestro o la liquidazione di azienda, quelli che nominano il sindacatore, nonché quelli che annullano o revocano i predetti, sono, a cura dell'intendente di finanza, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e depositati in copia presso la cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede dell'azienda, e presso le cancellerie dei tribunali, nella giurisdizione dei quali si trovano stabilimenti o rappresentanze dell'azienda stessa. Detti provvedimenti sono inoltre notificati, se possibile, al proprietario dell'azienda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     Quando l'azienda comprende beni immobili, o altri diritti capaci d'ipoteca si applica, inoltre, per i provvedimento che dispongono il sequestro di azienda o per quelli che li annullano o li revocano, la disposizione del secondo comma dell'art. 298.

 

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI

 

     Art. 322. Ricorso al Duce.

     Contro i provvedimenti del prefetto e dell'intendente di finanza, emanati a norma delle disposizioni delle sezioni precedenti, è ammesso ricorso, rispettivamente, al Duce e al ministro per le finanze, che pronunciano definitivamente.

 

     Art. 323. Istituzione di speciali organi amministrativi o giurisdizionali.

     Le attribuzioni demandate dalle disposizioni di questo capo al ministro delle finanze possono essere conferite, in tutto o in parte, con decreto reale, a organi speciali, dei quali il decreto stesso determina la costituzione e il funzionamento.

     Con eguale provvedimento possono essere istituiti speciali organi giurisdizionali per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo suindicato.

     Lo stesso provvedimento stabilisce i termini e le condizioni per ricorrere e le relative norme di procedura.

     Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma è ammesso, per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso all'autorità competente. Se è competente l'autorità giudiziaria, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza [13].

 

CAPO III

DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LO STATO NEMICO

E CON LE PERSONE DI NAZIONALITA' NEMICA

 

     Art. 324. Divieto di commercio con il nemico.

     A chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, e alle persone di nazionalità italiana, che si trovino fuori dal territorio nemico e di quello occupato dalle forze armate nemiche, è vietata ogni attività considerata come commerciale dalla legge italiana:

     1) con chiunque si trovi nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche;

     2) con le persone di nazionalità nemica, che si trovino in territorio neutrale.

 

     Art. 325. Divieto di commercio con persone sospette: lista nera.

     Il divieto indicato nell'articolo precedente si estende al commercio con persone diverse da quelle contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo stesso le quali siano iscritte in una lista da approvarsi con decreto del Duce e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Contro il provvedimento preveduto dal comma precedente non è ammesso ricorso, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale.

 

     Art. 326. Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio.

     Nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate, sono vietati:

     1) l'importazione e il transito di ogni merce di origine o di produzione nemica, qualunque ne sia la provenienza;

     2) il transito e l'esportazione di ogni merce destinata allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica o a quelle iscritte nella lista preveduta dall'articolo precedente.

 

     Art. 327. Divieto di rimessa all'estero di denaro o valori a favore di persone di nazionalità nemica.

     Salva la disposizione dell'art. 331, è vietato a chiunque si trovi nel territorio dello Stato, o in quello occupato dalle sue forze armate, la rimessa, fuori dei territori stessi, di denaro, di titoli pubblici o di credito, di cedole o di altri valori a favore dello Stato nemico, o di persone di nazionalità nemica, ovvero di persone residenti in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.

 

     Art. 328. Divieto di pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica.

     Salva la disposizione dell'art. 331, è vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici a qualunque titolo, verso persone di nazionalità nemica che si trovino fuori dal territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, ogni modo di pagamento o comunque di adempimento delle obbligazioni, diverso da quello preveduto dall'articolo seguente.

     Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica alle persone di nazionalità italiana, che si trovino in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.

 

     Art. 329. Deposito di somme o valori dovuti a persone di nazionalità nemica.

     Le persone di nazionalità italiana, e chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, sono liberati dalle loro obbligazioni, le quali importino prestazioni in denaro, titoli o valori verso persone di nazionalità nemica, che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, qualora versino o consegnino all'istituto indicato nell'art. 299 quanto è da loro dovuto.

     In ogni caso, gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.

 

     Art. 330. Versamenti e consegne fatti al sequestratario.

     Le disposizioni dei due articoli precedenti non si applicano per i versamenti o per le consegne, da eseguirsi presso il sequestratario a norma degli art. 295 e seguenti.

 

     Art. 331. Deroga al divieto di pagamento.

     Con decreto del Duce, di concerto con il ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni per autorizzare i pagamenti necessari per mantenere in vigore, nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche, o nei confronti di persone di nazionalità nemica, le patenti, i modelli, i marchi di fabbrica, i contratti di assicurazione e riassicurazione e ogni altro diritto.

 

     Art. 332. Contratti nulli.

     I contratti conchiusi posteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, sono nulli, in quanto contravvengano al divieto stabilito dagli art. 324 e 325, o in quanto la loro esecuzione importi il compimento di atti vietati dagli articoli precedenti.

 

     Art. 333. Risoluzione di contratti.

     Con decreto del Duce, possono essere emanate disposizioni per la risoluzione dei contratti conchiusi anteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, in quanto la loro esecuzione importi il compimento, dopo il provvedimento stesso, di atti vietati dagli articoli precedenti.

     Con decreto del Duce, può essere disposta la risoluzione di altri contratti, conchiusi da persone di nazionalità italiana, nei quali siano parte, o comunque abbiano interessi predominanti, lo Stato nemico o persone di nazionalità nemica, qualora da detti contratti possa derivare danno agli interessi dello Stato.

 

     Art. 334. Criteri per il giudizio sugli effetti di contratti risoluti o mantenuti.

     Sugli effetti della risoluzione dei contratti, disposta a norma dell'articolo precedente, e sugli effetti dei contratti indicati nel primo comma dell'articolo stesso e dei quali non sia stata disposta la risoluzione, il giudice decide in base a principii di equità.

 

     Art. 335. Importazione o esportazione di titoli.

     Con decreto del ministro delle finanze, sono stabilite le formalità per l'introduzione, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate:

     1) dei biglietti italiani di Stato o di banca;

     2) dei titoli del debito pubblico italiano e delle relative cedole e di ogni altro titolo dello Stato o garantito dallo Stato;

     3) delle azioni, delle obbligazioni e delle relative cedole di società commerciali o di enti pubblici, che si trovino nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate.

     Eguale provvedimento è emanato per stabilire le formalità per l'invio, fuori dei territori indicati nel primo comma, di biglietti di Stato o di banca, obbligazioni, azioni, e ogni altro titolo estero e cedole relative.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI SECONDO E TERZO

 

     Art. 336. Deroga ai divieti preveduti dai capi II e III.

     Per casi singoli, il Duce, inteso il ministro delle finanze, ha facoltà di accordare deroghe alle disposizioni dei primi commi degli art. 311, 312, 328 e a quelle degli articoli 324 a 327.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PENALI

 

     Art. 337. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni.

     Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, stampati o pubblicazioni, senza averli sottoposti al visto preventivo dell'autorità politica, qualora questo visto sia stato disposto a norma del n. 1 dell'art. 19, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

 

     Art. 338. Trasmissione o trasporto abusivo di corrispondenza.

     Chiunque trasmette o trasporta corrispondenze, in modi non consentiti dalla legge, allo scopo di sottrarle alla censura, che sia stata disposta a norma del n. 2 dell'art. 19, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 5.000.

 

     Art. 339. Costruzione, importazione o commercio abusivo di apparecchi radioelettrici.

     Chiunque costruisce, importa, mette in vendita o acquista apparecchi radioelettrici o parti di essi, quando ciò sia stato vietato a norma dei numeri 4 e 5 dell'art. 20, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

 

     Art. 340. Uso indebito di apparecchi per radioaudizioni.

     Chiunque fa uso di apparecchi per radioaudizioni, in violazione dei provvedimenti emanati a norma del n. 4 dell'art. 20, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 10.000.

 

     Art. 341. Stabilimento o esercizio abusivo di impianti telegrafici, telefonici e simili.

     Chiunque stabilisce o esercita impianti telegrafici, telefonici, radioelettrici, semafori od ottici, in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell'art. 20, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

     In ogni caso, l'autorità di pubblica sicurezza provvede, a spese dell'autore del fatto, alla rimozione dell'impianto abusivo, indipendentemente dai provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria.

 

     Art. 342. Segnalazioni abusive.

     Chiunque compie segnalazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche e simili, vietate a norma di legge, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

     La reclusione è fino a cinque anni, se dal fatto è derivato danno o pericolo.

 

     Art. 343. Uso indebito di segnali di soccorso.

     Chiunque usa indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi e agli aeromobili in pericolo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

     La reclusione è fino a cinque anni, se dal fatto è derivato danno o pericolo.

 

     Art. 344. Attività dannosa ai servizi postali o delle telecomunicazioni.

     Chiunque esplica un'attività tale da recare nocumento ai servizi postali delle telecomunicazioni o alle opere o agli oggetti a essi inerenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire 10.000.

 

     Art. 345. Distruzione o sabotaggio di cose destinate ai servizi postali o delle telecomunicazioni.

     Chiunque distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, anche temporaneamente, oggetti o congegni destinati ai servizi postali o delle telecomunicazioni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire 10.000.

 

     Art. 346. Inosservanza di norme relative al trattamento dei sudditi nemici.

     Chiunque contravviene ai divieti o agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capo primo del titolo quinto, o comunque non ottempera, o si sottrae ai provvedimenti emanati dalle autorità a norma delle disposizioni stesse, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire 6000.

 

     Art. 347. Omessa denuncia o falsa indicazione di debiti verso persone di nazionalità nemica.

     Il debitore di persone di nazionalità nemica o il detentore di cose appartenenti a esse, che omette di fare la denuncia prescritta dall'art. 309, nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 3000.

     Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'art. 309 è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 3000, semprechè il fatto non costituisca reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.

 

     Art. 348. Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persone di nazionalità nemica.

     Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o all'esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di nazionalità nemica, al fine di impedire che ne sia disposto il sequestro o che siano poste a disposizione del sequestratario, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 300 a lire 3000.

     La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta a sequestro.

     Se la sottrazione o il danneggiamento ha per oggetto cose sottoposte a sequestro a norma dell'art. 295, si applicano le pene stabilite dall'art. 334 del codice penale.

     E' applicabile al sequestratario l'art. 335 del codice penale.

 

     Art. 349. Illecita alienazione di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica.

     Chiunque compie atti diretti ad alienare beni di proprietà di persona di nazionalità nemica esistenti nel territorio dello Stato, o a gravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli al sequestro o di diminuire il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 300 a lire 3000.

     Chiunque stipula con una persona di nazionalità nemica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte di questo articolo, essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 300 a lire 1000.

     Il pubblico ufficiale, che riceve uno degli atti suindicati, essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 5000.

 

     Art. 350. Rifiuto di far esaminare dal sindacatore libri o atti dell'azienda. False indicazioni.

     Il proprietario o l'amministratore di un'azienda sottoposta a sindacato a norma dell'art. 314, che rifiuta di far esaminare dal sindacatore i libri, gli atti e la corrispondenza dell'azienda, o che comunque tenta di impedire che esso ne prenda conoscenza, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 3000.

     Se il proprietario o l'amministratore scrive o lascia scrivere false indicazioni su libri o atti, dei quali il sindacatore debba prendere conoscenza, la pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a lire 3000.

 

     Art. 351. Rifiuto di fornire informazioni ai sindacatori. Informazioni mendaci.

     Il proprietario o l'amministratore dell'azienda, che rifiuta di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione della azienda stessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 3000, e, se dà informazioni mendaci, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 300 a lire 6000.

 

     Art. 352. Commercio con il nemico.

     Chiunque compie qualsiasi attività commerciale vietata a norma degli art. 324 e 325 è punito con le pene stabilite dall'art. 250 del codice penale.

 

     Art. 353. Illecita importazione, transito, esportazione di merci nemiche o destinate a persone, con le quali è proibito il commercio.

     Chiunque procura, in qualsiasi modo, l'importazione, il transito o l'esportazione di merci, in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 326, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire 10.000.

 

     Art. 354. Illecita rimessa all'estero di denaro o di valori.

     Chiunque effettua la rimessa di denaro o di valori, in violazione del divieto stabilito dall'art. 327, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo dell'importo del denaro o dei valori e, in ogni caso, non inferiore a lire 10.000.

 

     Art. 355. Illeciti pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica.

     Chiunque effettua, in qualsiasi modo, pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica, in violazione delle disposizioni dei capi secondo e terzo del titolo V, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata, e, in ogni caso, non inferiore a lire 10.000.

 

     Art. 356. Illecita introduzione o spedizione di titoli, cedole, obbligazioni o azioni italiane.

     Chiunque compie atti diretti a introdurre, con frode o clandestinamente, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, ovvero a spedire, con frode o clandestinamente, fuori dei detti territori, biglietti italiani di Stato o di banca, titoli, cedole, obbligazioni o azioni in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 335, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo del valore dei biglietti, titoli, cedole, obbligazioni o azioni, e, in ogni caso, non inferiore a lire 10.000.

 

     Art. 357. Confisca di merci, titoli o valori indebitamente pervenuti o spediti.

     Le merci, i titoli, i valori e il denaro pervenuti o spediti in violazione dei divieti stabiliti dagli art. 324, 325 e 327 sono confiscati, secondo le norme relative alla repressione del contrabbando doganale, salva l'applicazione della legge penale.

 

     Art. 358. Applicazione della legge penale comune o militare.

     I fatti preveduti dagli articoli precedenti sono puniti con le pene da questi stabilite, semprechè non costituiscano un più grave reato.

     Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le violazioni delle disposizioni di questa legge sono punite a norma del codice penale comune o del codice penale militare di guerra o di altra legge penale.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 359. Sospensione facoltativa dell'applicazione delle norme giuridiche relative alla cittadinanza o alla sudditanza.

     Durante l'applicazione di questa legge, può essere disposta, con decreto reale, la sospensione di norme relative all'acquisto, alla perdita e al riacquisto della cittadinanza o della sudditanza italiana.

 

     Art. 360. Applicazione ad altri legittimi belligeranti delle disposizioni relative alle forze armate.

     Le disposizioni di questa legge, che si riferiscono alle forze armate di uno Stato, fatta eccezione di quelle del capo settimo del titolo II, si applicano anche, semprechè per legge non sia diversamente disposto, a tutti coloro che, pur non facendo parte delle forze armate, abbiano la qualità di legittimi belligeranti nei rapporti dello Stato medesimo.

     L'applicazione delle disposizioni dei capi VII e VIII del titolo II, può essere estesa, con decreto reale, gli appartenenti a milizie o a corpi volontari che operino a favore dello Stato italiano e che possiedano tutti i requisiti stabiliti dall'art. 25 [14].

 

     Art. 361. Applicabilità di disposizioni della legge di guerra in relazione all'appartenenza alle varie forze armate dello Stato.

     Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del titolo II e quelle speciali del titolo III per la guerra marittima e del titolo IV per la guerra aerea, si osservano, per le operazioni belliche, alle quali esse si riferiscono, qualunque sia la forza armata cui appartengono coloro che le compiono.

 

     Art. 362. Emanazione dei decreti reali.

     Salvo che questa legge disponga diversamente, i decreti reali da essa preveduti sono emanati su proposta del Duce, sentito il consiglio dei ministri, di concerto, qualora essi debbano avere effetto nelle colonie o nei possedimenti italiani, rispettivamente con il ministro per l'A.O.I. e con quello per gli affari esteri.

     I decreti del Duce del fascismo, Capo del governo, qualora debbano avere effetto nell'Africa italiana o nei possedimenti italiani sono emanati rispettivamente di concerto con il ministro per l'Africa italiana e con quello per gli affari esteri [15].

     Analogamente provvedesi per i decreti o altri atti di competenza degli altri ministeri, con i quali si disponga, contestualmente, per il regno, per l'Africa italiana e per i possedimenti italiani [16].

     Per i decreti o altri atti che debbano avere effetto soltanto nell'Africa italiana o soltanto nei possedimenti italiani, provvedono i ministri rispettivamente per l'Africa italiana o per gli affari esteri, di concerto, ove occorra, con gli altri ministri interessati [17].

 

     Art. 363. Pubblicazione di provvedimenti nelle colonie e nei possedimenti.

     I provvedimenti per i quali le disposizioni di questa legge prescrivono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono pubblicati anche nel Bollettino ufficiale delle colonie e dei possedimenti, qualora debbono avere effetto nei rispettivi territori.

 

     Art. 364. Entrata in vigore dei provvedimenti emanati in applicazione della legge di guerra.

     I provvedimenti emanati in applicazione di questa legge sono obbligatori dal momento della loro pubblicazione, salvo che da essi sia altrimenti stabilito.

 

 

Allegato B

 

LEGGE DI NEUTRALITA’

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 1. Territorio dello Stato.

     Agli effetti di questa legge, per territorio dello Stato si intende qualsiasi territorio comunque soggetto alla sovranità dello Stato italiano, comprese le acque territoriali con il loro fondo marino e lo spazio aereo sovrastante.

 

     Articolo 2. Divieto di atti di ostilità nel territorio dello Stato.

     Nel territorio dello Stato non sono tollerati atti di ostilità da parte dei belligeranti, compresa la visita e la cattura di navi o di aeromobili.

     Il territorio dello Stato non può essere utilizzato come base per operazioni ostili.

 

     Articolo 3. Divieto di passaggio di truppe belligeranti.

     Non può essere consentito il passaggio per via terrestre, attraverso il territorio dello Stato, di truppe degli Stati belligeranti e di convogli per il trasporto di munizioni o approvvigionamenti.

     Può essere consentito il passaggio di convogli, che trasportino feriti o malati di guerra, purché non vi sia personale o materiale estranei al servizio sanitario.

     Nessuna distinzione di favore può essere fatta tra i belligeranti.

 

     Articolo 4. Trattamento dei militari belligeranti penetrati nel territorio dello Stato.

     Le truppe e i militari di uno Stato belligerante, che penetrano nel territorio dello Stato, sono internati in località possibilmente lontana dal teatro della guerra. Il loro armamento, i mezzi di trasporto, il materiale militare non sanitario e i documenti militari sono sequestrati fino al termine della guerra.

     Tuttavia gli ufficiali possono essere lasciati liberi purché assumano l'obbligo di non uscire dal territorio dello Stato senza autorizzazione.

 

     Articolo 5. Trattamento dei prigionieri di guerra.

     I prigionieri di guerra, che comunque pervengano nel territorio dello Stato, sono considerati liberi.

     Qualora sia consentita la loro permanenza in detto territorio, essi possono essere obbligati a soggiornare in determinate località loro assegnate.

     Con provvedimento del Duce, può essere consentito ai belligeranti di consegnare alle autorità italiane prigionieri di guerra feriti o malati. In tal caso, essi devono essere custoditi in modo che non possano prendere parte alle ostilità.

 

     Articolo 6. Divieto di reclutamento di militari.

     Nel territorio dello Stato è vietata la formazione di corpi di combattenti e la istituzione di uffici di reclutamento a favore degli Stati belligeranti.

 

     Articolo 7. Divieto di arruolamento di militari.

     Gli appartenenti alle forze armate dello Stato non possono arruolarsi nelle forze armate degli Stati belligeranti.

 

     Articolo 8. Divieto di forniture belliche e di aiuti finanziari.

     Le amministrazioni dello Stato non possono fornire ai belligeranti armi, munizioni o quanto altro può essere utile alle forze armate, né concedere a essi crediti o aiuti finanziari di qualsiasi genere.

 

     Articolo 9. Commercio privato.

     Con decreto reale, può essere vietato, in tutto o in parte:

     1) il commercio di armi e di materiale bellico da parte di privati a favore degli Stati belligeranti;

     2) il passaggio degli oggetti indicati nel numero precedente, attraverso il territorio dello Stato;

     3) la concessione di crediti, da parte di privati, agli Stati belligeranti o ai loro istituti di credito.

     Gli anzidetti divieti devono essere stabiliti in modo uniforme per tutti i belligeranti.

     Il decreto indicato nella prima parte di questo articolo determina le pene per la violazione dei divieti preveduti dai numeri 1, 2 e 3.

 

     Articolo 10. Personale e materiale sanitari.

     Nel territorio dello Stato è lecito il passaggio verso gli Stati belligeranti e l'invio, da parte di enti pubblici o di privati, agli Stati stessi di personale e materiale sanitari.

     Tuttavia, con decreto reale, possono essere stabiliti divieti e restrizioni in deroga alla norma del comma precedente, nonché le pene per la violazione dei divieti stessi.

 

     Articolo 11. Disciplina delle comunicazioni.

     Le stazioni radioelettriche situate nel territorio dello Stato devono astenersi dal trasmettere ai belligeranti informazioni concernenti le forze militari o le operazioni militari dell'altra parte belligerante, a meno che non si tratti di notizie, che sono già di dominio pubblico.

     Il divieto si estende alle stazioni radioelettriche di navi o aeromobili italiani, ovunque si trovano.

     Le stazioni mobili radioelettriche dei belligeranti possono essere usate nel territorio dello Stato soltanto per chiedere soccorso in caso di pericolo, o per comunicare con le stazioni radioelettriche italiane per urgenti motivi di servizio.

 

     Articolo 12. Sanzioni.

     I fatti commessi in violazione delle disposizioni dell'articolo precedente sono puniti, salvo che costituiscano un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA NEUTRALITA' MARITTIMA

 

     Articolo 13. Passaggio inoffensivo di navi da guerra.

     Con decreto reale, può essere vietato anche il semplice passaggio inoffensivo, nelle acque territoriali, delle navi da guerra dei belligeranti e delle navi da essi catturate. I sommergibili devono, in ogni caso, navigare in superficie.

 

     Articolo 14. Sbarramento di torpedini.

     Qualora siano disposti sbarramenti di torpedini automatiche di contatto dinanzi al litorale dello Stato, deve essere presa ogni precauzione per garantire la sicurezza della navigazione.

     A tal uopo, deve provvedersi affinché le torpedini non ancorate, o che abbiano rotti gli ormeggi, divengano inoffensive, dopo un limitato periodo di tempo.

     I limiti delle zone minate sono notificati agli altri Stati e portati a conoscenza dei naviganti con appositi avvisi.

 

     Articolo 15. Cattura di navi nelle acque territoriali.

     Se una nave è stata catturata da un belligerante nelle acque territoriali dello Stato e vi si trova ancora, sono usati tutti i mezzi possibili perché essa sia rilasciata con il personale e con il carico. Il personale messovi a bordo dal catturante è internato.

     Se la nave catturata è già uscita dalle acque territoriali dello Stato, il rilascio della nave con il personale e con il carico è richiesto al Governo del catturante.

 

     Articolo 16. Tribunali delle prede; stazioni radioelettriche; basi navali.

     Non è consentito ai belligeranti di costituire tribunali delle prede nel territorio dello Stato, di installarvi stazioni radioelettriche o apparecchi destinati a servire come mezzo di comunicazione tra le forze belligeranti, e di usare i porti, le rade e le acque territoriali dello Stato come basi di operazioni navali.

 

     Articolo 17. Numero delle navi da guerra autorizzate a soggiornare nelle acque territoriali.

     Salvo il caso di cattivo tempo o di avaria, non possono essere autorizzate a soggiornare contemporaneamente, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, più di tre navi da guerra di ciascuna parte belligerante per ogni settore del litorale.

 

     Articolo 18. Soggiorno delle navi da guerra nelle acque territoriali.

     Le navi da guerra dei belligeranti e le navi da essi catturate non possono soggiornare, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, più di ventiquattro ore, salvo che per causa di cattivo tempo o di avaria. In ogni caso, esse devono partire appena siano cessate le cause del ritardo.

     Durante il soggiorno preveduto dal comma precedente, le navi non possono alienare a titolo oneroso o gratuito gli oggetti catturati.

     Spetta alle autorità portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.

 

     Articolo 19. Navi o merci catturate.

     Con decreto reale, può essere consentito ai belligeranti, alle condizioni che saranno in esso determinate, di condurre e lasciare nei porti e nelle rade dello Stato, in attesa delle decisioni del tribunale delle prede dello Stato catturante, le navi e le merci catturate fuori delle acque territoriali dello Stato.

 

     Articolo 20. Trattamento delle navi da guerra all'inizio delle ostilità.

     Se, all'inizio delle ostilità, una nave da guerra belligerante si trova in uno dei porti, in una delle rade o nelle acque territoriali dello Stato, deve partire entro ventiquattro ore dalla notificazione del relativo ordine da parte dell'autorità portuaria, salvo che un termine diverso sia da questa fissato, ovvero salvo che la nave si trovi nella impossibilità di partire per cause di cattivo tempo o di avaria. In ogni caso, essa deve partire prima della scadenza del termine o appena sia cessata la causa del ritardo.

 

     Articolo 21. Contemporaneo soggiorno delle navi da guerra di opposte parti belligeranti.

     Se navi da guerra di opposte parti belligeranti si trovano contemporaneamente in un porto o in una rada dello Stato, devono trascorrere almeno ventiquattro ore tra la partenza delle navi di un belligerante e la partenza di navi dell'altro.

     La partenza è disposta secondo l'ordine di arrivo, salvo che per la nave arrivata prima ricorra alcuna delle circostanze in cui è ammesso il prolungamento della durata legale del soggiorno.

     Una nave da guerra belligerante non può lasciare il porto o la rada dello Stato, se non siano trascorse ventiquattro ore dalla partenza di una nave mercantile dell'altra parte belligerante.

 

     Articolo 22. Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra.

     Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti possono essere autorizzate dalle autorità marittime a riparare le avarie, nella misura strettamente indispensabile alla sicurezza della navigazione, e a condizione che le riparazioni non accrescano in alcun modo la potenzialità bellica della nave.

     Le autorità marittime constatano la natura delle riparazioni occorrenti; e queste devono essere eseguite quanto più rapidamente è possibile.

 

     Articolo 23. Rifornimento delle navi da guerra.

     Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti non possono rinnovare o aumentare gli approvvigionamenti militari o l'armamento, né completare gli equipaggi.

     Nondimeno, esse possono rifornirsi delle provviste per la sussistenza dell'equipaggio, dei mezzi necessari per la sicurezza della navigazione e del combustibile sufficiente per raggiungere il più vicino porto dello Stato cui appartengono.

     Spetta alle autorità portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.

 

     Articolo 24. Limitazione per il rifornimento di combustibile.

     Le navi da guerra belligeranti, che si sono rifornite di combustibile in un porto dello Stato, non possono rinnovare l'approvvigionamento nel medesimo o in altro porto dello Stato, se non sono trascorsi almeno tre mesi.

 

     Articolo 25. Navi destinate a missioni speciali.

     Le limitazioni stabilite dagli articoli precedenti relative al soggiorno nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato non si applicano alle navi di Stati belligeranti, destinate esclusivamente a missioni religiose, scientifiche o umanitarie.

 

     Articolo 26. Inosservanza dell'ordine di lasciare il porto.

     La nave da guerra belligerante, che non ottempera all'ordine di lasciare il porto, la rada o le acque territoriali dello Stato nel termine stabilito, deve essere posta in condizione di non poter riprendere il mare per tutta la durata della guerra.

     Gli ufficiali e l'equipaggio sono assoggettati a misure restrittive da determinarsi con provvedimento del Duce.

 

     Articolo 27. Militari di uno Stato belligerante tratti in salvo fuori delle acque territoriali.

     I militari di uno Stato belligerante, che siano stati tratti in salvo fuori delle acque territoriali dello Stato e sbarcati da una nave da guerra italiana, sono internati.

 

     Articolo 28. Aeromobili a bordo di navi da guerra.

     Gli aeromobili a bordo di navi da guerra belligeranti, comprese quelle porta-aerei, sono considerati come facenti parte delle navi stesse.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA NEUTRALITA' AEREA

 

     Articolo 29. Sorvolo di aeromobili militari belligeranti.

     Non può essere consentito agli aeromobili militari belligeranti di sorvolare il territorio dello Stato.

     Il sorvolo può essere consentito agli aeromobili sanitari, che trasportino feriti o malati di guerra, purché non abbiano a bordo persone o materiale estranei al servizio sanitario.

 

     Articolo 30. Militari di uno Stato belligerante tratti in salvo fuori delle acque territoriali.

     I militari di uno Stato belligerante, che siano stati tratti in salvo fuori delle acque territoriali dello Stato e sbarcati da un aeromobile militare italiano, sono internati.

 

     Articolo 31. Trattamento degli aeromobili militari all'inizio delle ostilità.

     L'aeromobile militare belligerante, che all'inizio delle ostilità si trova nel territorio dello Stato, deve partire entro dodici ore dalla notificazione del relativo ordine, salvo che un termine diverso sia stato fissato con speciale disposizione dalle autorità aeronautiche, ovvero ricorrano circostanze di forza maggiore. In questo ultimo caso, può essere fissato un termine supplementare.

 

     Articolo 32. Inosservanza dell'ordine di lasciare l'aeroporto.

     L'aeromobile militare belligerante, che non ottempera all'ordine preveduto dall'articolo precedente, deve essere reso incapace di effettuare la partenza per tutta la durata della guerra.

     Gli ufficiali e l'equipaggio sono assoggettati a misure restrittive, da determinarsi con provvedimento del Duce.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Articolo 33. Trattamento degli internati.

     Il trattamento degli internati è determinato con provvedimento del Duce.

 

     Articolo 34. Sospensione dell'applicazione della legge di neutralità.

     L'applicazione di disposizioni di questa legge può essere sospesa con provvedimento del Duce, o dell'autorità da lui delegata nei riguardo di quello Stato, che non rispetti la neutralità dello Stato italiano.

 

     Articolo 35. Emanazione dei decreti reali preveduti dalla legge di neutralità.

     I decreti reali, preveduti da questa legge, sono emanati su proposta del Duce, sentito il consiglio dei ministri.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[2] Numero così modificato dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 29 novembre 1941, n. 1571.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 29 novembre 1941, n. 1571.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 29 novembre 1941, n. 1571.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 29 novembre 1941, n. 1571.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[10] Numero così modificato dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[11] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[12] Articolo già modificato dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del R.D.L. 6 marzo 1941, n. 219.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.

[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 16 dicembre 1940, n. 1902.