§ 52.2.33 – L. 14 marzo 1961, n. 130.
Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:14/03/1961
Numero:130


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e [...]
Art. 2.      Oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti [...]


§ 52.2.33 – L. 14 marzo 1961, n. 130.

Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico.

(G.U. 24 marzo 1961, n. 75).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.

 

          Art. 2.

     Oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico.