§ 52.2.23 – D.Lgs. 26 gennaio 1948, n. 37.
Concessione di una indennità straordinaria una volta tanto a favore dei titolari di una pensione di guerra di 1 categoria con annesso assegno di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:26/01/1948
Numero:37


Sommario
Art. 1.      A favore di coloro che al 1° gennaio 1948 siano titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso un assegno di superinvalidità è accordata una indennità [...]
Art. 2.      Per ottenere l'indennità straordinaria prevista dal precedente articolo i superinvalidi devono produrre apposta domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 52.2.23 – D.Lgs. 26 gennaio 1948, n. 37. [1]

Concessione di una indennità straordinaria una volta tanto a favore dei titolari di una pensione di guerra di 1 categoria con annesso assegno di superinvalidità.

(G.U. 13 febbraio 1948, n. 37).

 

     Art. 1.

     A favore di coloro che al 1° gennaio 1948 siano titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso un assegno di superinvalidità è accordata una indennità straordinaria, una volta tanto di L. 20.000 nette a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

 

          Art. 2.

     Per ottenere l'indennità straordinaria prevista dal precedente articolo i superinvalidi devono produrre apposta domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.

     Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e tale condizione deve essere comprovata da un atto notorio municipale da allegarsi alla domanda stessa. La domanda e l'atto notorio sono esenti da bollo.

     Qualora da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verità, la somma indebitamente riscossa verrà ricuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 30.