§ 52.2.12 – D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 240.
Provvidenze a favore dei reduci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:26/04/1946
Numero:240


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'approntamento di alloggi da assegnarsi, a cura del Ministero dell'assistenza post-bellica, ai reduci sinistrati [...]
Art. 2.      Le opere previste nell'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 [...]
Art. 3.      Il piano dei lavori sarà stabilito dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con il Ministero dei lavori pubblici
Art. 4.      Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici dovrà preferire, a parità di condizioni, le cooperative, con precedenza quelle dei reduci. [...]
Art. 5.      Le modalità dell'assegnazione dell'alloggio sono stabilite su proposta del Ministero dell'assistenza post-bellica, il quale, inoltre, di concerto con il Ministero del [...]
Art. 6.      Per la riparazione e ricostruzione delle casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra in poderi di piccola estensione, può essere concesso a favore dei reduci [...]
Art. 7.      Sono ammessi a beneficiare del contributo coloro che iniziano i lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e li conducano a compimento [...]
Art. 8.      Per la concessione dei contributi e dei premi previsti nel presente capo, è autorizzata la spesa di un miliardo
Art. 9.      Il piano di ripartizione alle varie provincie del fondo di cui all'articolo precedente sarà fatto dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello [...]
Art. 10.      Per l'acquisto di terreni da parte di reduci singoli o associati o costituiti in cooperativa può essere concesso dallo Stato un contributo fino al 3% nel pagamento degli [...]
Art. 11.      Non possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo precedente i reduci che siano proprietari o enfiteuti di terreni
Art. 12.      Delle provvidenze di cui all'art. 10 può beneficiare l'Opera nazionale per i combattenti per l'acquisto di terreno da concedersi in enfiteusi ai reduci. Valgono per tali [...]
Art. 13.      Per gli scopi di cui al presente capo il Ministero della agricoltura e foreste è autorizzato ad assumere impegni fini a 10 milioni annui in ciascuno degli esercizi [...]
Art. 14.      Il piano di riparto dei contributi previsti dal presente capo sarà redatto dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello dell'agricoltura e foreste
Art. 15.      Il Ministero dell'assistenza post-bellica provvede
Art. 16.      Per gli scopi di cui all'articolo precedente saranno stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'assistenza post-bellica per gli esercizi 1946-47 e 1947-48 le [...]
Art. 17.      Sullo stato di previsione della spesa del Ministero della assistenza post-bellica è stanziata la somma di un miliardo di lire ripartita nei due esercizi finanziari [...]
Art. 18.      Negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica è stanziata la somma di 900 milioni di lire, ripartita nei tre esercizi finanziari [...]
Art. 19.      Sulle disponibilità provenienti dai contributi al Fondo di solidarietà nazionale e sino al limite di 500 milioni di lire, il Ministero dell'assistenza post-bellica è [...]
Art. 20.      Ai fini del presente decreto la denominazione "reduci" si riferisce ai reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi delle guerre [...]
Art. 21.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio
Art. 22.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 52.2.12 – D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 240. [1]

Provvidenze a favore dei reduci.

(G.U. 7 maggio 1946, n. 105).

 

Capo I

COSTRUZIONE E ASSEGNAZIONE DI CASE PER USO DI ABITAZIONE

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'approntamento di alloggi da assegnarsi, a cura del Ministero dell'assistenza post-bellica, ai reduci sinistrati senza tetto e in condizioni di indigenza.

     La somma di cui al precedente comma sarà destinata alla costruzione di nuovi edifici ad uso di abitazione e al completamento, a totale carico dello Stato, di edifici di proprietà degli Istituti delle case popolari, iniziati e non finiti a causa degli eventi bellici.

     La somma suddetta sarà stanziata nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici per 100 milioni di lire nell'esercizio 1945-1946 e per un miliardo e 900 milioni di lire nell'esercizio 1946-1947.

 

          Art. 2.

     Le opere previste nell'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Il piano dei lavori sarà stabilito dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con il Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici dovrà preferire, a parità di condizioni, le cooperative, con precedenza quelle dei reduci. Nei capitolati d'appalto potrà esser fatto obbligo alle imprese di impiegare personale composto almeno del 50% di reduci e vittime civili della guerra.

 

          Art. 5.

     Le modalità dell'assegnazione dell'alloggio sono stabilite su proposta del Ministero dell'assistenza post-bellica, il quale, inoltre, di concerto con il Ministero del tesoro e dei lavori pubblici, fissa i criteri per la determinazione dei canoni ed emana ogni altra norma relativa alla disciplina della utilizzazione degli edifici.

     L'assegnazione degli alloggi e la fissazione dei fitti, in conformità dei suddetti criteri, sono di competenza del Ministero dell'assistenza post-bellica, di concerto col Ministero dei lavori pubblici e del tesoro.

 

Capo II

RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI CASETTE AGRICOLE DANNEGGIATE

O DISTRUTTE DALLA GUERRA

 

          Art. 6.

     Per la riparazione e ricostruzione delle casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra in poderi di piccola estensione, può essere concesso a favore dei reduci in condizioni di bisogno e che comprovino di essere, da epoca anteriore al danneggiamento od alla distruzione, proprietari, enfiteuti o usufruttuari dei poderi stessi e di esserne inoltre coltivatori diretti, un contributo fino al 60% della spesa di ripristino.

 

          Art. 7.

     Sono ammessi a beneficiare del contributo coloro che iniziano i lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e li conducano a compimento entro sei mesi dal loro inizio.

     Se i lavori vengono ultimati entro il 30 giugno 1947, è concesso un premio pari al decimo del contributo.

 

          Art. 8.

     Per la concessione dei contributi e dei premi previsti nel presente capo, è autorizzata la spesa di un miliardo.

     I relativi stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura con decreti del Ministro per il tesoro a misura del bisogno.

 

          Art. 9.

     Il piano di ripartizione alle varie provincie del fondo di cui all'articolo precedente sarà fatto dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

     Le domande di concessione saranno presentate all'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, tramite l'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, il quale accerterà lo stato di bisogno del richiedente. La domanda, nonchè il progetto tecnico, il preventivo e tutti gli altri atti dei quali essa dovrà essere corredata, sono esenti dalle tasse di bollo e dall'imposta di registro.

 

Capo III

CONCESSIONE DI TERRENI

 

          Art. 10.

     Per l'acquisto di terreni da parte di reduci singoli o associati o costituiti in cooperativa può essere concesso dallo Stato un contributo fino al 3% nel pagamento degli interessi per mutui della durata massima di 30 anni sino a L. 100.000 se contratti da reduci singoli, e sino a lire due milioni e mezzo negli altri casi.

 

          Art. 11.

     Non possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo precedente i reduci che siano proprietari o enfiteuti di terreni.

     I beneficiari decadono dal contributo già concesso:

     a) nel caso che non coltivino direttamente la terra acquistata;

     b) ove allienino prima di dieci anni dalla contrazione del mutuo il terreno stesso.

 

          Art. 12.

     Delle provvidenze di cui all'art. 10 può beneficiare l'Opera nazionale per i combattenti per l'acquisto di terreno da concedersi in enfiteusi ai reduci. Valgono per tali concessioni le norme contenute nel precedente articolo.

 

          Art. 13.

     Per gli scopi di cui al presente capo il Ministero della agricoltura e foreste è autorizzato ad assumere impegni fini a 10 milioni annui in ciascuno degli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49.

     I relativi stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste con decreti del Ministro per il tesoro in relazione al bisogno.

 

          Art. 14.

     Il piano di riparto dei contributi previsti dal presente capo sarà redatto dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

     Le domante per la concessione del contributo saranno inoltrate agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura tramite gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, i quali accerteranno i requisiti di reduci e di lavoratori dell'agricoltura dei richiedenti.

 

Capo IV

ISTRUZIONE E RIEDUCAZIONE PROFESSIONALE

 

          Art. 15.

     Il Ministero dell'assistenza post-bellica provvede:

     a) alla erogazione di contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni, istituti e comitati che curano l'istruzione, l'addestramento e l'avviamento professionale dei reduci;

     b) alla istituzione di borse di studio a favore dei reduci.

 

          Art. 16.

     Per gli scopi di cui all'articolo precedente saranno stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'assistenza post-bellica per gli esercizi 1946-47 e 1947-48 le somme occorrenti.

 

Capo V

ASSEGNAZIONE DI RESIDUATI DI GUERRA AI REDUCI

 

          Art. 17.

     Sullo stato di previsione della spesa del Ministero della assistenza post-bellica è stanziata la somma di un miliardo di lire ripartita nei due esercizi finanziari 1945-46 e 1946-47, per l'acquisto di materiali dalla Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) e dalla Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), dipendente dal Ministero dei trasporti da assegnare a reduci sia singoli che associati in cooperative, secondo modalità da stabilirsi dal Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto con quello per il tesoro [2].

 

Capo VI

CREDITO ALLA COOPERAZIONE E ALL'ARTIGIANATO

 

          Art. 18.

     Negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica è stanziata la somma di 900 milioni di lire, ripartita nei tre esercizi finanziari 1945-46, 1946-47, 1947-48, per il credito a favore di reduci artigiani e di reduci costituiti in cooperative, secondo le condizioni e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto con quello per il tesoro.

 

Capo VII

RICOSTRUZIONE DELLE CASE DISTRUTTE O DANNEGGIATE PER ATTI DI RAPPRESAGLIA CONTRO LA LOTTA DI LIBERAZIONE

 

          Art. 19.

     Sulle disponibilità provenienti dai contributi al Fondo di solidarietà nazionale e sino al limite di 500 milioni di lire, il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato ad assegnare contributi, nei limiti dell'ammontare delle spese effettive dei lavori, per la ricostruzione o la riparazione di case di abitazione distrutte o danneggiate dai nazi-fascisti per atti di rappresaglia contro i partigiani.

 

Disposizioni comuni

 

          Art. 20.

     Ai fini del presente decreto la denominazione "reduci" si riferisce ai reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi delle guerre suddette, ai partigiani ed ai civili deportati dal nemico oltre confine dopo l'8 settembre 1943.

 

          Art. 21.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 22.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 78.