§ 52.2.7 – D.Lgs.Lgt. 4 agosto 1945, n. 453.
Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:04/08/1945
Numero:453


Sommario
Art. 1.      Nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici il 50% delle assunzioni che saranno disposte nei due anni successivi [...]
Art. 2.      Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le imprese private in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre 20 dipendenti, sono obbligate a [...]
Art. 3.      Le assunzioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego e le relative aliquote si computano distintamente per le [...]
Art. 4.      Agli effetti delle aliquote previste dai precedenti articoli sono computate le assunzioni di mutilati, invalidi e orfani di guerra ai sensi delle disposizioni vigenti
Art. 5.      Il computo delle nuove assunzioni ai sensi dei precedenti articoli è fatto per periodi semestrali
Art. 6.      Il Ministero dell'assistenza post-bellica può richiedere l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le imprese [...]
Art. 7.      Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza
Art. 8.      I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000
Art. 9.      Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entra in vigore dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, o, [...]


§ 52.2.7 – D.Lgs.Lgt. 4 agosto 1945, n. 453.

Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.

(G.U. 21 agosto 1945, n. 100).

 

     Art. 1.

     Nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici il 50% delle assunzioni che saranno disposte nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto è riservato in favore dei mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, nonchè dei patrioti, dei militari e civili reduci dalla prigionia, dei deportati dal nemico e degli orfani e delle vedove dei caduti.

 

          Art. 2.

     Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le imprese private in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre 20 dipendenti, sono obbligate a dare impiego in misura del 50%, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di persone indicate nell'art. 1.

     Non sono considerate come nuove assunzioni le riassunzioni disposte in applicazione dei contratti collettivi.

 

          Art. 3.

     Le assunzioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego e le relative aliquote si computano distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

 

          Art. 4.

     Agli effetti delle aliquote previste dai precedenti articoli sono computate le assunzioni di mutilati, invalidi e orfani di guerra ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 5.

     Il computo delle nuove assunzioni ai sensi dei precedenti articoli è fatto per periodi semestrali.

 

          Art. 6.

     Il Ministero dell'assistenza post-bellica può richiedere l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le imprese private per accertare l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e nelle disposizioni precedenti relative all'obbligo di assunzione del personale menzionato negli articoli 1 e 3 del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

 

          Art. 8.

     I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

     L'ammenda prevista dall'art. 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, è elevata a L. 50.

 

          Art. 9.

     Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entra in vigore dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, o, in mancanza di tali disposizioni, dal giorno del ritorno dei territori stessi all'Amministrazione italiana.