§ 52.1.59 – D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772.
Rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella ex zona B/MIL di cui alla legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:28/09/1977
Numero:772


Sommario
Art. 1.      I coefficienti di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, modificati dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo dei beni, diritti ed interessi [...]
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Sono considerate valide le domande di indennizzo già presentate al Ministero del tesoro ancorchè dichiarate inammissibili per tardività o respinte in applicazione [...]
Art. 4.      La spesa per la rideterminazione degli indennizzi di cui al precedente art. 1, valutata in lire 11.000 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del [...]
Art. 5.      Rimangono ferme le disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, che non sono incompatibili con quelle del presente decreto
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento per gli anni 1977, 1978 e 1979 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 52.1.59 – D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772.

Rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella ex zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269 e delle modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge (art. 6 della legge 14 marzo 1977, n. 73).

(G.U. 26 ottobre 1977, n. 292).

 

     Art. 1.

     I coefficienti di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, modificati dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo dei beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona B del già territorio libero di Trieste vengono rideterminati nella seguente misura:

     75 sino al valore di L. 200.000 al 1938;

     37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938;

     18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938.

     Le somme riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n. 269, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, sono considerate come acconti.

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Sono considerate valide le domande di indennizzo già presentate al Ministero del tesoro ancorchè dichiarate inammissibili per tardività o respinte in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

     La liquidazione o riliquidazione degli indennizzi è deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

 

          Art. 4.

     La spesa per la rideterminazione degli indennizzi di cui al precedente art. 1, valutata in lire 11.000 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 6.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

     Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo.

 

          Art. 5.

     Rimangono ferme le disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, che non sono incompatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento per gli anni 1977, 1978 e 1979 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9002 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.