§ 52.1.53 – D.P.R. 30 giugno 1959, n. 638.
Norme per il recupero a favore dello Stato dei crediti di cui all'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:30/06/1959
Numero:638


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro determina, con propri decreti, le somme da recuperare a favore dello Stato, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 55 della legge 27 [...]
Art. 2.      I decreti, di cui al precedente art. 1, sono notificati agli interessati a mezzo dell'autorità comunale e sono immediatamente esecutivi
Art. 3.      L'intero importo del credito erariale sarà recuperato in unica soluzione nel caso che gli importi dovuti non superino la somma di lire 5 milioni
Art. 4.      Il recupero dei crediti è affidato agli Uffici provinciali del tesoro
Art. 5.      Contro la determinazione ministeriale di cui all'art. 1 è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di cui al primo comma dell'art. 2, [...]


§ 52.1.53 – D.P.R. 30 giugno 1959, n. 638. [1]

Norme per il recupero a favore dello Stato dei crediti di cui all'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(G.U. 21 agosto 1959, n. 200).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro determina, con propri decreti, le somme da recuperare a favore dello Stato, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel testo modificato dalla legge 21 novembre 1957, n. 1142, in misura pari alla differenza tra gli esborsi di cui al terzo e quarto comma del detto art. 55 e l'importo delle liquidazioni ministeriali d'ufficio di cui alle medesime disposizioni.

     Nel caso in cui gli enti previsti dal terzo e quarto comma del ripetuto art. 55 abbiano provveduto direttamente ai ripristini, dall'importo risultante dagli atti di contabilità finale e di collaudo dei lavori, vengono detratti, ai fini della determinazione del credito dello Stato, gli importi delle liquidazioni ministeriali d'ufficio di cui alle predette disposizioni.

 

          Art. 2.

     I decreti, di cui al precedente art. 1, sono notificati agli interessati a mezzo dell'autorità comunale e sono immediatamente esecutivi.

     Essi sono trasmessi in copia dalla Direzione generale dei danni di guerra alla Direzione generale del tesoro per l'esecuzione con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

          Art. 3.

     L'intero importo del credito erariale sarà recuperato in unica soluzione nel caso che gli importi dovuti non superino la somma di lire 5 milioni.

     Per le somme superiori potrà essere concessa, a richiesta degli interessati, una ratizzazione massima in cinque anni da graduare, in relazione all'entità degli importi da recuperare, nel modo seguente:

     un anno per le somme da 5 a 7 milioni;

     due anni per le somme da 7 a 10 milioni;

     tre anni per le somme da 10 a 15 milioni;

     quattro anni per le somme da 15 a 25 milioni;

     cinque anni per le somme superiori a 25 milioni.

     Le somme ratizzate ai sensi del comma precedente sono recuperate in rate bimestrali posticipate con carico di interessi nella misura del 5% scalare, con decorrenza dalla data di notifica della determinazione ministeriale di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Ogni eventuale dilazione nei versamenti stabiliti dal presente articolo potrà essere accordata, secondo le norme vigenti, dalla Direzione generale del tesoro quando riconosca che essa è giustificata. Tali dilazioni in nessun caso possono superare altri cinque anni.

 

          Art. 4.

     Il recupero dei crediti è affidato agli Uffici provinciali del tesoro.

     La ratizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 3 potrà essere consentita dagli Uffici provinciali del tesoro, in quanto sia prestata dal debitore idonea garanzia ipotecaria su immobili ed impianti di sua proprietà oppure valida fideiussione bancaria da parte degli istituti, banche ed aziende di credito, indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.

 

          Art. 5.

     Contro la determinazione ministeriale di cui all'art. 1 è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di cui al primo comma dell'art. 2, opposizione al Ministro per il tesoro.

     L'opposizione non ha effetto sospensivo. La sua decisione è notificata all'interessato nei modi previsti dall'art. 2, primo comma, ed inviata alla Direzione generale del tesoro per gli eventuali conseguenti provvedimenti.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.