§ 52.1.49 – L. 11 febbraio 1958, n. 83.
Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:11/02/1958
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Nuova base di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni.
Art. 2.  Compiti della 1 Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas.
Art. 3.  Fondo di rotazione.
Art. 4.  Facoltà di espropriare e rivendere le aree.
Art. 5.  Precedenza nella cessione delle aree.
Art. 6.  Occupazione di urgenza delle aree espropriande.
Art. 7.  Autorizzazione all'inizio delle opere.
Art. 8.  Dichiarazione di ripristino.
Art. 9.  Nuove norme per l'espropriabilità delle aree.


§ 52.1.49 – L. 11 febbraio 1958, n. 83. [1]

Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

(G.U. 5 marzo 1958, n. 56).

 

     Art. 1. Nuova base di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni.

     L'importo di lire 1.200.000 per ogni unità immobiliare, previsto dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000.

     La maggiorazione di cui all'art. 50 dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è estesa ai contributi previsti dagli articoli 43 e 45.

 

          Art. 2. Compiti della 1 Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas.

     Allo scopo di agevolare la ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra, la 1 ª Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto - C.A.S.A.S. - è autorizzata a provvedere al finanziamento in corso d'opera dei lavori di ricostruzione che i sinistrati affidino ad essa 1 ª Giunta conformemente a quanto previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     Per l'esecuzione di tali lavori la 1 ª Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas può avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari.

     La 1 ª Giunta è inoltre autorizzata, limitatamente ai casi previsti dagli articoli 43 e 45 della legge succitata, ad anticipare ai sinistrati di guerra che affidano ad essa la ricostruzione dei loro fabbricati, la differenza fra l'effettiva spesa per la ricostruzione e l'importo del contributo concesso dallo Stato, sino ad un massimo di lire 500.000 per ogni unità immobiliare.

     Tali anticipazioni saranno rimborsate dagli interessati in rate trimestrali con gli interessi legali, nel periodo massimo di quattro anni, a partire dalla data dell'inizio dei lavori.

     A garanzia delle somma anticipate, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente articolo, la 1 ª Giunta U.N.R.R.A.-Casas è autorizzata ad iscrivere ipoteca sull'immobile ricostruito.

     In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, la 1 ª Giunta U.N.R.R.A.-Casas è autorizzata a riscuotere in unica soluzione alla più prossima scadenza le somme anticipate mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, le procedure e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.

     Entro il 31 luglio di ogni anno la 1 ª Giunta sottopone all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il programma di massima degli interventi previsti dal presente articolo, da formularsi, per ciascuna Provincia, in relaziono alle esigenza della ricostruzione.

 

          Art. 3. Fondo di rotazione.

     Per mettere in grado la 1 ª Giunta del C.A.S.A.S. di provvedere a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, il Ministro per il tesoro viene autorizzato a versare ad essa un miliardo e mezzo per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61.

     Tale somma costituirà il fondo di rotazione per i fini di cui all'articolo precedente.

     I relativi capitoli di spesa verranno imputati a carico di capitoli derivanti dall'art. 56 - primo comma - della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     Detto fondo verrà restituito al Tesoro in quattro rate annue consecutive di lire un miliardo e mezzo ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

 

          Art. 4. Facoltà di espropriare e rivendere le aree. [2]

     L'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5. Precedenza nella cessione delle aree. [3]

     Nel procedere alla cessione delle aree, di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni comunali sono autorizzate a dare la precedenza ai cittadini sinistrati che intendono ricostruire.

     La ricostruzione dovrà essere iniziata entro il termine di due anni dalla notifica del decreto ministeriale, salvo proroga da concedersi da parte del Ministero dei lavori pubblici nei casi di comprovata impossibilità a ricostruire nel termine predetto.

     Lo Amministrazioni comunali sono altresì autorizzate a permutare le aree di cui sopra con quelle sulle quali, a norma del piano, la ricostruzione non può essere effettuata.

 

          Art. 6. Occupazione di urgenza delle aree espropriande. [4]

     Il prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto, ai sensi del precedente art. 4, l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via d'urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno, 1865, n. 2359.

     Il decreto del prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione della indennità spettante ai proprietari si applica l'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

 

          Art. 7. Autorizzazione all'inizio delle opere. [5]

     Il competente Ufficio provinciale del genio civile è autorizzato a concedere l'autorizzazione all'inizio dei lavori di ricostruzione ai danneggiati che intendono ricostruire nella zona per la quale l'Amministrazione comunale abbia già ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, semprechè sia già stato emesso il decreto del prefetto per l'occupazione di urgenza delle aree stesse, e semprechè il Comune abbia già deliberato la cessione di tali aree a detti danneggiati.

 

          Art. 8. Dichiarazione di ripristino.

     In deroga all'art. 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprietà danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse già stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e semprechè la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 7 della legge succitata [6].

     Nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia stata già riscossa dall'interessato, si procederà al conguaglio in sede di concessione del contributo di cui alla presente legge.

 

          Art. 9. Nuove norme per l'espropriabilità delle aree. [7]

     L'art. 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dallart. 21 della L. 13 luglio 1966, n. 610.

[3] Articolo così sostituito dallart. 21 della L. 13 luglio 1966, n. 610.

[4] Articolo così sostituito dallart. 21 della L. 13 luglio 1966, n. 610.

[5] Articolo così sostituito dallart. 21 della L. 13 luglio 1966, n. 610.

[6] Il termine del 31 dicembre 1959 di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1965 dalla L. 6 luglio 1960, n. 678.

[7] Articolo così sostituito dallart. 21 della L. 13 luglio 1966, n. 610.