§ 52.1.18 – D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1377.
Estensione alle scuole a carattere professionale dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:21/10/1947
Numero:1377


Sommario
Art. 1.      La disposizione di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 52.1.18 – D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1377. [1]

Estensione alle scuole a carattere professionale dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.

(G.U. 13 dicembre 1947, n. 286).

 

     Art. 1.

     La disposizione di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla ricostituzione dei beni distrutti o comunque danneggiati in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza nonchè delle chiese parrocchiali ed assimilate, è estesa agli edifici scolastici delle scuole governative industriali commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla L. 19 ottobre 1951, n. 1217. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.