§ 52.1.5 – D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 322.
Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:07/06/1945
Numero:322


Sommario
Art. 1.      Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, od altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici, che saranno ricostruiti o [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti di finanziamento occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono [...]
Art. 5.      I conferimenti degli immobili indicati nell'art. 2, nonché i conferimenti di danaro, merci ed altra cosa mobile in società che abbiano l'unico ed esclusivo scopo della [...]
Art. 6.      Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai [...]
Art. 7.      Su tutti gli atti, soggetti alla riduzione dell'imposta ipotecaria sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari
Art. 8.      Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 8, nonché quelle dell'art. 5 si applicano anche ai contratti, stipulati a decorrere dal 1° maggio 1945, aventi [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 52.1.5 – D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 322.

Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

(G.U. 30 giugno 1945, n. 78).

 

     Art. 1.

     Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, od altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

     Per le case e gli edifici contemplati dal precedente comma la classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei capi degli Uffici del genio civile o degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti di finanziamento occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono soggetti alla ordinaria imposta di registro ridotta ad un quarto ed a quella fissa ipotecaria.

 

          Art. 5.

     I conferimenti degli immobili indicati nell'art. 2, nonché i conferimenti di danaro, merci ed altra cosa mobile in società che abbiano l'unico ed esclusivo scopo della ricostruzione edilizia prevista dal presente decreto sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecaria.

 

          Art. 6.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Su tutti gli atti, soggetti alla riduzione dell'imposta ipotecaria sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 8, nonché quelle dell'art. 5 si applicano anche ai contratti, stipulati a decorrere dal 1° maggio 1945, aventi per oggetto la ricostruzione o riparazione previste dal presente decreto purché siano stati registrati in termine.

     Il rimborso delle imposte pagate in più dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3 si estendono altresì ai contratti scritti di appalto per ricostruzione o riparazione di opere pubbliche distrutte o danneggiate da azioni belliche stipulati successivamente alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se non registrati, purché la registrazione o il rimborso siano richiesti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione contraente dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilità, che il minore onere tributario è stato tenuto a calcolo nella formulazione dei prezzi e dei corrispettivi.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 221.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 221.