§ 51.5.5 – D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 334.
Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle Imposte.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:12/10/1944
Numero:334


Sommario
Art. 1.      La commissione centrale delle imposte è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti
Art. 2.      All'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, [...]
Art. 3.      La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, [...]
Art. 4.      I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze
Art. 5.      La commissione centrale delle imposte, ricostituita ai sensi degli articoli precedenti, rimarrà in funzione a tutto il 31 dicembre 1948
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 51.5.5 – D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 334.

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle Imposte.

(G.U. 30 novembre 1944, n. 88).

 

     Art. 1.

     La commissione centrale delle imposte è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     All'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, è modificata come segue:

     Il vice presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

     Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attività di servizio o a riposo:

     a) uno tra i consiglieri di Stato;

     b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

     c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'Interno.

 

          Art. 4.

     I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

     Non può essere nominato componente della Commissione centrale chi abbia raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

     I componenti che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

 

          Art. 5.

     La commissione centrale delle imposte, ricostituita ai sensi degli articoli precedenti, rimarrà in funzione a tutto il 31 dicembre 1948.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Ordiniamo, a chiunque spetti, di ossrvare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.