§ 51.4.98 - L. 8 aprile 2004, n. 95.
Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:08/04/2004
Numero:95


Sommario
Art. 1. 1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente
Art. 2. 1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di [...]
Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.4.98 - L. 8 aprile 2004, n. 95.

Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.

(G.U. 14 aprile 2004, n. 87)

 

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 18-ter. - (Limitazioni e controlli della corrispondenza). - 1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;

b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;

c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:

a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonchè nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;

b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.

4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.

6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato".

 

     Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, può proporre reclamo secondo le modalità indicate al comma 6 del medesimo articolo 18-ter.

 

     Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter".

2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza" sono soppresse.

4. All'articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, lettera b), le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 18 e 18-ter".

 

     Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.