§ 51.4.81 – D.L. 22 febbraio 1999, n. 29.
Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:22/02/1999
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise
Art. 2.  Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
Art. 3.  Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise.
Art. 4.  Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 51.4.81 – D.L. 22 febbraio 1999, n. 29. [1]

Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia.

(G.U. 22 febbraio 1999, n. 43).

 

     Art. 1. Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise [2].

     1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) [3].

 

          Art. 2. Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale [4].

     1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così modificato:

      a) nel comma 1, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice" sono sostituite dalle seguenti: (omissis) [5];

      b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     (Omissis) [6];

      c) nel comma 5, dopo le parole: "altro tribunale, il giudice" sono inserite le seguenti: (omissis) [7].

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise.

     1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

     2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

     3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise [8].

     3 bis. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale [9].

     3 ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [10].

     3 quater. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale [11].

     4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nei commi 3 e 3-bis, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sugli altri motivi di impugnazione, presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3 ter [12].

     5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

 

          Art. 4. Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale [13].

     2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento.

 

          Art. 5. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 aprile 1999, n. 109.

[2] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[3] Comma modificato dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[4] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[5] Comma modificato dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[6] Comma modificato dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[7] Comma modificato dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[9] Comma inserito dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 21 aprile 1999, n. 109.

[13] Comma così modificato dalla L. di convesione 21 aprile 1999, n. 109.