§ 51.4.68 – L. 5 febbraio 1992, n. 123.
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:05/02/1992
Numero:123


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 26 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre [...]
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'art. 32 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'art. 27 del [...]


§ 51.4.68 – L. 5 febbraio 1992, n. 123.

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

(G.U. 19 febbraio 1992, n. 41).

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 26 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'art. 32 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'art. 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 1 della presente legge, può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.