§ 51.4.45 – D.L. 29 novembre 1985, n. 685.
Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:29/11/1985
Numero:685


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 2.      Nel primo comma dell'art. 254-bis del codice di procedura penale le parole: "ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'art. 282 e nel secondo [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 287 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 8. 
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 51.4.45 – D.L. 29 novembre 1985, n. 685. [1]

Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini.

(G.U. 30 novembre 1985, n. 282).

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Nel primo comma dell'art. 254-bis del codice di procedura penale le parole: "ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'art. 282 e nel secondo comma dell'art. 284" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 3. [2]

     I commi nono, decimo e undicesimo dell'art. 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 4. [3]

     L'art. 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5. [4]

     Il secondo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6. [5]

     Dopo l'art. 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 287 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8. [6]

     Nell'art. 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 gennaio 1986, n. 8.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 27 gennaio 1986, n. 8.

[3] Articolo sostituito dalla L. di conversione 27 gennaio 1986, n. 8.

[4] Articolo modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1986, n. 8.

[5] Articolo modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1986, n. 8.

[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 27 gennaio 1986, n. 8.