§ 51.4.40 – D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575.
Esclusione di misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotranviario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:04/07/1980
Numero:575


Sommario
Art. unico.      Il personale addetto all'esercizio delle ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferrovie o tramvie pubbliche ha l'obbligo di non abbandonare il [...]


§ 51.4.40 – D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575.

Esclusione di misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotranviario.

(G.U. 26 settembre 1980, n. 265).

 

     Art. unico.

     Il personale addetto all'esercizio delle ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferrovie o tramvie pubbliche ha l'obbligo di non abbandonare il servizio nel caso di sinistro o incidente o ogni altra evenienza che possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla circolazione ferrotranviaria ed alle attività ad essa specificamente e direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non è soggetto ad arresto per flagranza di reato.

     Nell'ipotesi di abbandono del servizio, il personale predetto è punito con l'arresto fino a due mesi, oppure con l'ammenda fino al limite massimo di L. 1.000.000.

     Per il personale che, non avendo abbandonato il servizio, presti assistenza con particolare diligenza in caso di incidente, le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo.

     Sono abrogati l'art. 6 della legge 25 giugno 1909, n. 372, l'art. 171 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ed ogni altra norma in contrasto con la presente disposizione.