§ 51.4.3d - Legge 24 marzo 1978, n. 74.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:24/03/1978
Numero:74


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise, con le seguenti [...]
Art. 2.      Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, stabilito dalla tabella allegata al decreto [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n, 1441, è [...]
Art. 4.      All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 941.360.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione [...]


§ 51.4.3d - Legge 24 marzo 1978, n. 74.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise.

(G.U. 29 marzo 1978, n. 86)

 

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise, con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 2-bis.—Il primo comma dell'art. 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive";

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     L'art. 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "Art. 25 - (Giudici popolari della sessione). — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.

     Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

     I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinchè, volendo, possano assistere alle operazioni.

     Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sè in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

     Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino legittimamente impediti, dà formale avviso agli altri di trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio.

     Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi";

     All'art. 4, il secondo comma del nuovo testo dell'art. 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

     "In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti".

 

          Art. 2.

     Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, e successive varianti, è triplicato.

     L'aumento sarà attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Di esso non si terrà conto per i giudizi per i quali sono già convocate le corti di assise e le corti di assise di appello.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n, 1441, è sostituito dai seguenti:

     "Ai giudici popolari spetta una indennità di lire diecimila per ogni giorno nel quale esercitino le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire quindicimila ove questa coincidenza non sussista.

     Le indennità previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire ventimila e a lire venticinquemila per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni".

 

          Art. 4.

     All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 941.360.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.