§ 51.4.31 – L. 8 aprile 1974, n. 98.
Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:08/04/1974
Numero:98


Sommario
Art. 1.      Dopo l'art. 615 del codice penale è inserito il seguente
Art. 2.      L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      Dopo l'art. 617 del codice penale sono inseriti i seguenti
Art. 4.      Dopo l'art. 623 del codice penale è inserito il seguente
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 226 del codice di procedura penale è abrogato
Art. 6.      L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 7.      Dopo il secondo capoverso dell'art. 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 8.      Le disposizioni dell'art. 226-quinquies del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore [...]
Art. 9.      Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con [...]
Art. 10.      Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.4.31 – L. 8 aprile 1974, n. 98.

Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

(G.U. 12 aprile 1974, n. 97).

 

Parte I

MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE

E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

 

     Art. 1.

     Dopo l'art. 615 del codice penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 623 del codice penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 226 del codice di procedura penale è abrogato.

     Dopo l'art. 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Dopo il secondo capoverso dell'art. 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Parte II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 8.

     Le disposizioni dell'art. 226-quinquies del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con propri decreti all'elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-bis e 617 del codice penale.

     Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.

     Chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

 

          Art. 10.

     Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della Repubblica.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.