§ 51.4.2R - Legge 18 marzo 1971, n. 62.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'art. 304 bis del codice di procedura [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:18/03/1971
Numero:62


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: "Modifica dell'art. 304 bis del codice di procedura penale", con la seguente modificazione:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 124 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:
Art. 3.      L'art. 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 304 quater, introdotto nel codice di procedura penale dall'art. 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:
Art. 5.      L'art. 317 del codice di procedura penale, già sostituito dall'art. 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente:


§ 51.4.2R - Legge 18 marzo 1971, n. 62.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'art. 304 bis del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 304 quater e 317 del codice stesso.

(G.U. 23 marzo 1971, n. 72)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: "Modifica dell'art. 304 bis del codice di procedura penale", con la seguente modificazione:

     I primi due alinea dell'art. 1 sono sostituiti dai seguenti:

     "304 bis (Atti a cui possono assistere i difensori).

     I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

     Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 124 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

     "Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando è ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non può essere assistito o rappresentato da più di due difensori".

 

          Art. 3.

     L'art. 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, è sostituito dal seguente:

     (Sommarie informazioni)

     "Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304 bis, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti.

     All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'art. 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato.

     L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

     L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'art. 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

     Al deposito degli atti stessi, nonchè dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304 quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'art. 227".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 304 quater, introdotto nel codice di procedura penale dall'art. 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

     "Salvo quanto è disposto nell'art. 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice".

 

          Art. 5.

     L'art. 317 del codice di procedura penale, già sostituito dall'art. 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente:

     (Poteri direttivi del giudice nella perizia)

     "Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

     Date le disposizioni necessarie perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perchè siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.

     Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

     Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'art. 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso".