§ 51.4.2f - Legge 21 marzo 1958, n. 229.
Modificazione al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:21/03/1958
Numero:229


Sommario
Art. 1.      L'art. 198 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 201 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 5 delle norme di attuazione e coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente
Art. 4. Disposizione transitoria      All'art. 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666, è aggiunto il seguente comma


§ 51.4.2f - Legge 21 marzo 1958, n. 229.

Modificazione al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666.

(G.U. 1 aprile 1958, n. 79).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 198 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     Art. 198. - "Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione è ricevuta del cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

     La parte e i difensori possono proporre l'impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.

     Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato".

 

          Art. 2.

     L'art. 201 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     Art. 201. - "I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'art. 151.

     Quando ai sensi del secondo capoverso dell'art. 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.

     Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.

     Le parti private ed i difensori possono presentare i motivi anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto li trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

     I motivi possono altresì essere trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento.

     Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata o dal notaio o da persona autorizzata.

     In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e possono essere presentati o trasmessi entro il termine suindicato anche con più atti successivi.

     I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza".

 

          Art. 3.

     L'art. 5 delle norme di attuazione e coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

     Art. 5. - "La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell'art. 198 del Codice di procedura penale, e la sottoscrizione dell'enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a termini del quarto capoverso dell'art. 201 del Codice predetto, devono essere accompagnate dall'attestazione dell'autenticità della firma fatta da parte di un notaio, o del sindaco o del giudice, conciliatore o di un membro del Consiglio dell'ordine forense".

 

          Art. 4. Disposizione transitoria

     All'art. 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666, è aggiunto il seguente comma:

     "Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall'art. 5 delle norme di attuazione modificato dall'articolo precedente, sono validi purchè conformi alle norme della presente legge".