§ 51.4.20 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 726.
Inasprimento delle pene, prevedute dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, a tutela del Monopolio dei tabacchi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:07/05/1948
Numero:726


Sommario
Art. 1.      Nei casi di contrabbando preveduti negli articoli 64, nn. 2, 3, 4, 5 e 6; 65, 66, 67, n. 1; 68, 71, 72, 73 della legge 17 luglio 1942, numero 907, la pena è della [...]
Art. 2.      Nel caso preveduto nel primo comma dell'art. 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena è dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda fino a L. 5000 se trattasi di [...]
Art. 3.      Il rivenditore autorizzato di generi di monopolio o il suo commesso o coadiutore, che distrae tabacchi dalla vendita regolamentare è punito con la reclusione fino a 18 [...]
Art. 4.      L'arresto obbligatorio del reo ha luogo, in caso di flagranza, anche per il reato preveduto dall'art. 2
Art. 5.      Le disposizioni del presente decreto avranno efficacia fino 31 dicembre 1949


§ 51.4.20 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 726. [1]

Inasprimento delle pene, prevedute dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, a tutela del Monopolio dei tabacchi.

(G.U. 19 giugno 1948, n. 141).

 

     Art. 1.

     Nei casi di contrabbando preveduti negli articoli 64, nn. 2, 3, 4, 5 e 6; 65, 66, 67, n. 1; 68, 71, 72, 73 della legge 17 luglio 1942, numero 907, la pena è della reclusione fino a 18 mesi e della multa stabilita rispettivamente dagli articoli 75, 76, 77 e 79 della legge citata.

 

          Art. 2.

     Nel caso preveduto nel primo comma dell'art. 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena è dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda fino a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

 

          Art. 3.

     Il rivenditore autorizzato di generi di monopolio o il suo commesso o coadiutore, che distrae tabacchi dalla vendita regolamentare è punito con la reclusione fino a 18 mesi e con la multa di L. 2500 e L. 5000.

     Per le quantità superiori al primo chilogrammo di tabacco, posto illecitamente in commercio, la multa è aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogramma o frazione di chilogramma in più.

 

          Art. 4.

     L'arresto obbligatorio del reo ha luogo, in caso di flagranza, anche per il reato preveduto dall'art. 2.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del presente decreto avranno efficacia fino 31 dicembre 1949.


[1] Ratificato dalla L. 28 dicembre 1952, n. 4417.