§ 51.4.18 – D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.
Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:22/01/1948
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per la pena di morte già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile
Art. 3.      Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 51.4.18 – D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21. [1]

Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte.

(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra.

     Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per la pena di morte già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile.

 

          Art. 3.

     Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.