§ 51.3.1H - Legge 29 luglio 1975, n. 426.
Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:29/07/1975
Numero:426


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Dopo l'art. 2751 del codice civile è inserito il seguente:
Art. 3.      L'articolo 2752 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Gli articoli 2753 e 2754 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
Art. 5.      L'articolo 2758 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'articolo 2759 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'articolo 2771 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'articolo 2772 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 9.      L'articolo 2773 del codice civile è abrogato.
Art. 10.      L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'articolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 12.      L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 13.      L'articolo 2779 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 14.      L'articolo 2780 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 15.      Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto [...]
Art. 16.      L'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.


§ 51.3.1H - Legge 29 luglio 1975, n. 426.

Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

(G.U. 30 agosto 1975, n. 231)

 

     Art. 1.

     L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2751. Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti.

     Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

     1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

     2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

     3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

     4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 2751 del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2751 bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

     Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

     1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonchè il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subìto per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

     2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

     3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

     4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonchè i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;

     5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti".

 

          Art. 3.

     L'articolo 2752 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2752. Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

     Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.

     Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

     Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

     Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni".

 

          Art. 4.

     Gli articoli 2753 e 2754 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 2753. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

     "Art. 2754. Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.

     Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonchè gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo".

 

          Art. 5.

     L'articolo 2758 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2758. Crediti per tributi indiretti.

     I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

     Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

     Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede".

 

          Art. 6.

     L'articolo 2759 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2759. Crediti per le imposte sul reddito.

     I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.

     Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorchè appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

     Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi".

 

          Art. 7.

     L'articolo 2771 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2771. Crediti per le imposte sui redditi immobiliari.

     I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente al'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

     Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

     Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi".

 

          Art. 8.

     L'articolo 2772 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2772. Crediti per tributi indiretti.

     Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonchè quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

     I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

     Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

     Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

     Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

     Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, nè ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede".

 

          Art. 9.

     L'articolo 2773 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 10.

     L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2776. Collocazione sussidiaria sugli immobili.

     I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

     I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente".

 

          Art. 11.

     L'articolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2777. Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.

     I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

     Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis nell'ordine seguente:

     a) i crediti di cui all'art. 2751-bis, n. 1;

     b) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 2 e 3;

     c) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4 e 5.

     I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751-bis".

 

          Art. 12.

     L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2778. Ordine degli altri privilegi sui mobili.

     Salvo quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

     1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753;

     2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

     3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'art. 2766;

     4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'art. 2756;

     5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'art. 2757;

     6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonchè i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

     7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'art. 2759;

     8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754, nonchè gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

     9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'art. 2766;

     10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

     11) i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767;

     12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;

     13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'art. 2761;

     14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762;

     15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'art. 2763;

     16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonìa, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

     17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751;

     18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752;

     19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752;

     20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'art. 2752".

 

          Art. 13.

     L'articolo 2779 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2779. Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli.

     Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'art. 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'art. 2778 e sono preferite a tutti gli altri".

 

          Art. 14.

     L'articolo 2780 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2780. Ordine dei privilegi sugli immobili.

     Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

     1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771;

     2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;

     3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;

     4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;

     5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili".

 

          Art. 15.

     Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

     I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

     Ai crediti relativi a tributi soppressi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni di legge vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16.

     L'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.