§ 51.3.1e - Legge 5 giugno 1967, n. 431.
Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale".


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:05/06/1967
Numero:431


Sommario
Art. 1.      L'art. 291 del Codice civile è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 294 del Codice civile è sostituito dal seguente
Art. 3.      Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui [...]
Art. 4.      Nel titolo VIII dei libro I del Codice civile è inserito il seguente capo III con il titolo: "Dell'adozione speciale"
Art. 5.      Il minore di nazionalità straniera che sia legittimato per adozione da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza
Art. 6.      Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di età [...]


§ 51.3.1e - Legge 5 giugno 1967, n. 431.

Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale".

(G.U. 22 giugno 1967, n. 154).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 291 del Codice civile è sostituito dal seguente:

     "L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.

     Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 294 del Codice civile è sostituito dal seguente:

     “E' ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi".

 

          Art. 3.

     Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

     E' soppresso il secondo comma dell'art. 311 del Codice civile.

 

          Art. 4.

     Nel titolo VIII dei libro I del Codice civile è inserito il seguente capo III con il titolo: "Dell'adozione speciale".

     Art. 314/2.

     (Requisiti degli adottanti).

     L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

     L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

     Art. 314/3.

     (Requisiti degli adottandi).

     L'adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

     Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.

     Art. 314/4.

     (Condizioni per lo stato di adottabilità).

     Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

     La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

     Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

     Art. 314/5.

     (Denuncia della situazione di abbandono).

     Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

     I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

     Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

     Art. 314/6.

     (Accertamenti sulla situazione di abbandono).

     Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

     Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potestà.

     Art. 314/7.

     (Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti).

     Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, né l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

     Art. 314/8.

     (Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

     Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell'articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

     Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

     In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

     Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

     Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'art. 314/6.

     Art. 314/9.

     (Convocazione dei genitori e parenti irreperibili).

     Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'art. 140 del Codice di procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.

     Art. 314/10.

     (Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità).

     Quando dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall'art. 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

     Analoga sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

     Art. 314/11.

     (Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti).

     A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'art. 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

     1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

     2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e l'impossibilità di ovviarvi;

     3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 314/8 sono rimaste inadempiute.

     La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

     Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.

     Art. 314/12.

     (Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità).

     L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

     L'opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

     Art. 314/13.

     (Giudizio sull'opposizione).

     A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone o del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.

     All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.

     Art. 314/14.

     (Impugnazioni).

     La sentenza è notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

     Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

     La sentenza di appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.

     Art. 314/15.

     (Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità).

     La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

     La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.

     Art. 314/16.

     (Sospensione della patria potestà).

     Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della patria potestà.

     Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

     Art. 314/17.

     (Cessazione dello stato di adottabilità).

     Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

     Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'art. 314/10, lo stato di adottabilità è protratto in un periodo pari a quello della sospensione.

     Art. 314/18.

     (Revoca dello stato di adottabilità).

     Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all'art. 314/7.

     Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

     Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

     Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall'art. 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

     La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all'art. 314/15.

     Art. 314/19.

     (Azione revocatoria dello stato di adottabilità).

     Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell'art. 395 del Codice di procedura civile.

     L'azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.

     Art. 314/20.

     (Affidamento preadottivo).

     La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

     Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

     Il provvedimento dell'affidamento preadottivo è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'art. 314/15.

     Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.

     Art. 314/21.

     (Revoca dell'affidamento preadottivo).

     L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione.

     Art. 314/22.

     (Impugnative dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo).

     I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all'affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

     Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello, il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o dell'istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

     La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.

     Art. 314/23.

     (Proroga della durata dello stato di adottabilità).

     In caso di revoca dell'affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall'art. 314/17, sono prorogati per un periodo di durata pari a quello dell'affidamento preadottivo revocato.

     Art. 314/24.

     (Dichiarazione di adozione speciale).

     Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.

     D'ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l'interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

     Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge.

     Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al secondo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.

     Art. 314/25.

     (Impugnativa del decreto di adozione speciale).

     I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

     Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'art. 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

     Art. 314/26.

     (Effetti dell'adozione speciale).

     Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

     Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.

     Art. 314/27.

     (Revocatoria dell'adozione speciale).

     Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'art. 395 del Codice di procedura civile.

     L'istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione.

     Sull'istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.

     Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita.

     Art. 314/28.

     (Certificati anagrafici).Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 314/25.

 

          Art. 5.

     Il minore di nazionalità straniera che sia legittimato per adozione da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

 

Norme transitorie

 

          Art. 6.

     Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di età previsti per gli adottanti e per gli adottandi dalla legge, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del Codice civile, nonché nei confronti di chi a tale data è già adottato ai sensi degli articoli 291 e seguenti del Codice civile.

     I coniugi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 314/2 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare l'adozione speciale ai sensi dell'art. 314/24 nei confronti degli adottati o dei minori ad essi affidati o da essi affiliati.

     Nei casi di minori affidati la domanda non può essere proposta se non siano decorsi dall'inizio dell'affidamento i termini di cui all'art. 314/24; e il tribunale per i minorenni prima di pronunciare sulla domanda deve procedere agli accertamenti previsti dall'art. 406 del Codice civile.

     Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono, essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono altresì, prestare il loro assenso.

     E' necessario anche l'assenso del coniuge dell'adottando per adozione speciale.

     In tutti i casi previsti dal presente articolo, se gli adottandi sono figli legittimi o riconosciuti ed esistono i genitori, è necessario l'assenso di questi ultimi.