§ 51.1.5 - Legge 18 marzo 1958, n. 265.
Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.1 giustizia costituzionale
Data:18/03/1958
Numero:265


Sommario
Art. 1.      Il palazzo della Consulta in Roma, delimitato da piazza del Quirinale, vicolo del Mazzarino e via della Consulta, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi, è [...]
Art. 2.      Per i giudici della Corte costituzionale la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e le ritenute ed i contributi da applicare ai fini dei trattamenti [...]
Art. 3.      In deroga al disposto dell'art. 47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, tutti gli atti del [...]
Art. 4.      L'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente


§ 51.1.5 - Legge 18 marzo 1958, n. 265.

Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale.

(G.U. 9 aprile 1958, n. 85).

 

 

     Art. 1.

     Il palazzo della Consulta in Roma, delimitato da piazza del Quirinale, vicolo del Mazzarino e via della Consulta, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi, è destinato a sede permanente della Corte costituzionale.

 

          Art. 2.

     Per i giudici della Corte costituzionale la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e le ritenute ed i contributi da applicare ai fini dei trattamenti anzidetti e dell'assistenza sanitaria, si effettuano sulla base dello stipendio spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni e con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

     Ai giudici della Corte costituzionale che con la cessazione dalla carica vengono riammessi in ruolo quali magistrati o professori universitari, si applica la norma contenuta nell'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

 

          Art. 3.

     In deroga al disposto dell'art. 47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, tutti gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

     E' abrogato l'art. 43, n. 1, lettera d), della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, nella parte concernente gli atti davanti alla Corte costituzionale.

 

          Art. 4.

     L'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

     "La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi scomponenti. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonchè le attribuzioni, i diritti ed i dovrei dei funzionari addetti a ciascun ufficio.

     La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

     Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà, tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato".