§ 50.3.33 – D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388.
Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:27/07/1995
Numero:388


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Disposizioni generali.
Art. 3.  Incarichi consentiti e incarichi vietati.
Art. 4.  Cumulo di incarichi.
Art. 5.  Comunicazione degli incarichi nell'ambito degli uffici di appartenenza.
Art. 6.  Pubblicità degli incarichi.
Art. 7.  Disciplina del collocamento fuori ruolo.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 50.3.33 – D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388.

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(G.U. 19 settembre 1995, n. 219).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati della Corte dei conti, facendo salve le attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

     2. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.

 

          Art. 2. Disposizioni generali.

     1. I magistrati della Corte dei conti non possono ricoprire cariche, nè svolgere incarichi, di cui all'art. 1 del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.

     2. Gli incarichi non possono essere conferiti nè autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura della Corte dei conti.

     3. Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati della Corte dei conti utilizzati dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualità degl'incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonchè all'opportunità che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali.

     4. I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa ripartizione degli incarichi fra tutti i magistrati tenendo conto, altresì, della professionalità, della qualifica rivestita, dell'anzianità posseduta, dell'impegno nello svolgimento nell'attività d'istituto, dell'entità dei proventi percepiti per incarichi almeno nell'ultimo quinquennio e della rilevanza complessiva degli incarichi stessi.

 

          Art. 3. Incarichi consentiti e incarichi vietati.

     1. Gli incarichi sono attribuiti dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

     2. Le amministrazioni che intendono conferire un incarico ad un magistrato della Corte dei conti formulano richiesta non nominativa al Consiglio di presidenza indicando il tipo d'incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonchè il compenso, ove previsto.

     3. Sono consentiti ai magistrati della Corte dei conti:

     a) incarichi presso la Presidenza della Repubblica il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale;

     b) cariche e incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;

     c) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;

     d) incarichi di insegnamento di livello universitario o post-universitario, ovvero incarichi di analoga rilevanza presso pubbliche amministrazioni;

     e) incarichi di studio, di ricerca, e di collaborazione scientifica o culturale;

     f) funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti nell'ambito della giustizia sportiva;

     g) funzioni di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico;

     h) incarichi previsti da legge dello Stato o dal presente regolamento, con specifico riferimento a magistrati della Corte dei conti in genere, salvo quanto previsto dall'art. 2;

     i) altri incarichi previsti da legge dello Stato o dal presente regolamento, il cui conferimento a magistrati della Corte dei conti sia giustificato da particolari e motivate esigenze di imparzialità o garanzia;

     l) incarichi di temporanea o straordinaria sostituzione di organi elettivi degli enti locali e degli organi ordinari di amministrazione di enti pubblici, con funzione di garanzia.

     4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso del magistrato interessato. La chiamata nominativa è comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri; per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina, e similari.

     5. Nei casi di particolare e motivata urgenza, gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti e sono sottoposti all'esame del Consiglio di presidenza, per la ratifica, nella prima seduta utile.

     6. Fatte salve le incompatibilità espressamente sancite da norme di legge, sono vietati ai magistrati della Corte dei conti:

     a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati;

     b) incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni od enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;

     c) partecipazione a commissioni di collaudo;

     d) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

     e) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

     f) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui al comma 3, lettera b), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalità non di lucro;

     g) partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi i casi espressamente previsti da legge dello Stato o delle regioni e quelli di cui al comma 3, lettera b), ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalità non di lucro.

 

          Art. 4. Cumulo di incarichi.

     1. I magistrati della Corte dei conti possono svolgere un solo incarico che comporti attività di carattere continuativo.

     2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.

 

          Art. 5. Comunicazione degli incarichi nell'ambito degli uffici di appartenenza.

     1. Tutti gli incarichi sono comunicati al Presidente della Corte dei conti.

     2. Il Consiglio di presidenza, in relazione alle funzioni svolte dal singolo magistrato, con propria deliberazione, individua i titolari degli uffici ai quali i magistrati della Corte dei conti devono altresì comunicare gli incarichi loro attribuiti.

     3. Il presidente della Corte dei conti e i titolari degli uffici di cui al comma 2, tengono conto delle suddette comunicazioni per le valutazioni di opportunità inerenti alla ripartizione dei magistrati fra le sezioni o gli uffici, alla composizione dei collegi ed all'assegnazione degli affari, ferme in ogni caso le regole in materia di astensione obbligatoria.

 

          Art. 6. Pubblicità degli incarichi.

     1. Presso il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati della Corte dei conti, con le modalità previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza.

     2. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1992, n. 352, può prendere visione, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco.

     3. E' in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.

 

          Art. 7. Disciplina del collocamento fuori ruolo.

     1. Il Consiglio di presidenza determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati della Corte dei conti, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi.

     2. Le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di Segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. E' altresì collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 8. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi conferiti o autorizzati prima della data della sua entrata in vigore.