§ 50.3.1a - Legge 24 dicembre 1949, n. 968.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:24/12/1949
Numero:968


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 2.      Coloro che, avendo partecipato ai concorsi di cui al primo comma dell'art. 12, come sopra modificato, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto del combinato [...]
Art. 3.      Possono essere disposte nomine ad aiuto referendario, in base al concorso indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 15 novembre 1946 per un numero [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 50.3.1a - Legge 24 dicembre 1949, n. 968. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.

(G.U. 4 gennaio 1950, n. 3).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

     a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato "ottimo";

     b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali;

     c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato "ottimo", ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali".

     Art. 12. - E' sostituito dal seguente:

     "Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo.

     Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima".

 

          Art. 2.

     Coloro che, avendo partecipato ai concorsi di cui al primo comma dell'art. 12, come sopra modificato, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto del combinato disposto degli art. 6 e 12 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, modificati dalla presente legge, sono nominati nel grado da conferire venendo inseriti nel ruolo tra gli altri candidati nominati, secondo la graduatoria generale di merito e con la stessa anzianità, ai soli effetti giuridici, di questi ultimi.

     Per i vincitori dei concorsi anzidetti che hanno già conseguita la nomina e per coloro che tale nomina conseguiranno in virtù del presente articolo e di quello successivo, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 1952.

     Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, nei confronti di tutti i predetti, è considerato servizio effettivo anche il periodo di tempo che intercorre dal 1° luglio 1949, data di anzianità di nomina al grado di aiuto referendario, fino al giorno di inizio del servizio, nel grado anzidetto, presso la Corte dei conti.

 

          Art. 3.

     Possono essere disposte nomine ad aiuto referendario, in base al concorso indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 15 novembre 1946 per un numero di posti superiore di un quinto a quello dei posti messi a concorso.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.